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Decisione

16.2010.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 agosto 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti di merito da quelli processuali, se un presupposto sembra dubbio,

il giudice ne ordina l'accertamento (art. 99 cpv. 1 CPC). Ora, che il giudice

non debba necessariamente attendere l'udienza di discussione – come prevede l'art.

99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto dubbio è vero (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota

377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il diritto di essere sentito

delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per analogia, la procedura

degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina perciò l'accertamento

del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC). Se mai,

ravvisandosi particolari difficoltà, il giudice può ordinare che la discussione

della domanda processuale “sia preceduta da un unico scambio di atti scritti”

(art. 93 cpv. 2 prima frase CPC), ma ciò non lo esonera dal convocare poi le

parti.

3. Nella

fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata l'istanza il Pretore l'ha dichiarata

inammissibile senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo le regole

più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto di esprimersi

delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto della parte istante la quale si è

vista respingere l'azione in ordine senza aver potuto prendere posizione

sull'esistenza del presupposto di merito. Ora, un atto di procedura diretto

contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è nullo

(art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art. 142 cpv.

2 CPC). Ciò vale non solo per gli atti di procedura, ma anche per le sentenze,

ove siano impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del diritto

d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto modo di

esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione in fatto

e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid.

3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce

l'eccezione, non la regola, e comunque non giova nell'ambito di un ricorso per

cassazione. Ne segue che la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per

inosservanza del contraddittorio.

4.Per quanto attiene poi al fatto per le

istanti di aver convenuto in giudizio dei “proprietari sconosciuti”, va rilevato

che scopo della presente azione è quello di accertare il loro diritto di

proprietà sulla particella n. __________ MU __________, della quale sono ignoti

i proprietari. Nell'ambito della procedura di demarcazione dei confini nel

Comune di __________, la Commissione cantonale di misurazione ha inizialmente

interpellato __________, alla quale il fondo controverso era stato assegnato.

Siccome quest’ultima ha dichiarato che la particella n. __________ non era di

sua proprietà e gli opponenti non hanno “adempiuto al dovere probatorio che

loro incombeva, nemmeno con un grado di verosimiglianza accettabile” (cfr.

Considerandi

decisione 11 gennaio 2010, pag. 3 punto 4), la Commissione ha deciso di

intestare la particella n. __________ MU __________ a proprietari sconosciuti. In

simile evenienza non può essere negata alle istanti la possibilità di

introdurre un'azione giudiziaria volta a determinare il loro eventuale diritto

di proprietà sul menzionato fondo che figurerebbe nel registro fondiario come

appartenente a proprietario sconosciuto (cfr. DTF 114 II 32 circa un caso

analogo di un fondo intestato a proprietario sconosciuto e amministrato dalla

Delegazione tutoria comunale).

5.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica equitativamente di rinunciare a ogni

prelievo. Quanto alle ripetibili, la parte convenuta non avendo proposto di

respingere il ricorso non può essere tenuta a sopportare costi, mentre lo Stato

del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1

ad art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137

consid. 4).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è accolto, nel senso

che la sentenza impugnata è annullata.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

, ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF..

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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