16.2010.54
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30 agosto 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2010.54
Data decisione, Autorità:
30.08.2010, CCC
Titolo:
Ricorso contro decisione commissione di misurazione - ricevibilità ricorso per cassazione - mancanza di un presupposto processuale decisa con sentenza - diritto di essere sentito della parte alla quale è negata la capacità - azione contro proprietari sconosciuti
CAPACITÀ A STARE IN CAUSA
CAPACITÀ PROCESSUALE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PRESUPPOSTO PROCESSUALE
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 84 CPC-TI
art. 93 CPC-TI
art. 97 CPC-TI
art. 98 CPC-TI
art. 99 CPC-TI
art. 100 CPC-TI
art. 142 CPC-TI
art. 146 CPC-TI
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.54
Lugano
30 agosto
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7
giugno 2010 presentato da
RI 1 RI 1
RI 2
RI 3 RI 3
membri della comunione ereditaria fu __________
__________ __________
(patrocinate dall’PA 1, )
contro il decreto emesso il 27 maggio 2010 dal
Pretore del Distretto di Riviera, nella causa IU.2010.18 (ricorso contro
decisione Commissione di misurazione) promossa con istanza 11 febbraio/20
maggio 2010 nei confronti di
CO 2“ della
particella n.__________ MU di __________
(rappresentati
dalla , );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
della procedura volta alla demarcazione dei confini e alla misurazione
particellare ufficiale nel Comune di __________, i coniugi RI 1 e __________
hanno inoltrato il 20 ottobre 2008 tempestiva opposizione contro i piani di
demarcazione dei confini e i registri nel Comune di __________, rivendicando
l'attribuzione in proprietà, in favore degli eredi di __________ __________ __________
(ovvero la medesima RI 1, RI 3 e RI 2), della particella n. __________ MU __________.
Secondo gli opponenti detto fondo, inizialmente attribuito a __________ e da
questa dichiarato non essere di sua proprietà, sarebbe stato erroneamente
attribuito a proprietari rimasti sconosciuti. Con decisione dell'11 gennaio
2010 la Commissione cantonale di misurazione, designata dal Consiglio di Stato
con risoluzione n. 3186 del 17 giugno 2008, ha respinto l'opposizione di RI 1 e __________ e ha deciso di intestare la particella __________ MU __________ a
“proprietari sconosciuti”.
B. L'11 febbraio 2010 RI 1 e __________ si sono rivolti al Pretore del
Distretto di Riviera contestando la decisione della Commissione cantonale di
misurazione. Il giorno successivo il Pretore ha assegnato agli istanti un
termine di trenta giorni per “riformulare le vostre
richieste in dovuta forma”. Con istanza del 20 maggio
2010 RI 1, RI 3 e RI 2, membri della comunione ereditaria fu __________, hanno chiesto che la decisione della Commissione
cantonale di misurazione fosse completata nel senso di assegnare loro la proprietà
del fondo n. __________ MU __________.
C. Con “decreto” del 27 maggio 2010 il Pretore ha
dichiarato l'azione inammissibile difettando alle istanti la legittimazione ad
agire in giudizio, la parte istante (RI 1, RI 3 e RI 2) essendo diversa da
quella che aveva inoltrato opposizione davanti alla Commissione cantonale di
misurazione (RI 1 e __________) e RI 1 non rappresentando validamente gli altri
membri della comunione ereditaria
fu __________. Egli ha così ritenuto che in mancanza di
una tempestiva opposizione contro i piani di demarcazione dei confini e i registri
nel Comune di __________ alla competente Commissione, l'azione giudiziaria
doveva considerarsi tardiva.
D. Contro la decisione appena citata RI 1, RI 3 e RI 2 sono insorte con
un ricorso per cassazione del 7 giugno 2010 per ottenerne l'annullamento e il
rinvio degli atti al primo giudice affinché decida il merito della lite. Le
ricorrenti, richiamandosi al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC, si dolgono della lesione del loro diritto di essere sentite, il primo
giudice avendo respinto la loro azione senza aver dato loro la possibilità di
esprimersi sul presupposto processuale, peraltro nemmeno evidenziato al momento
in cui egli aveva assegnato un termine per riproporre l'istanza nelle debite
forme. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. L'art. 327 CPC permette di impugnare con ricorso per cassazione le
sentenze dei giudici di pace e dei Pretori come istanza unica, ossia solo
decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di
stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327). Ora, sui presupposti e le
eccezioni processuali il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1
CPC). In realtà egli statuisce con “decreto” qualora
accerti il presupposto processuale o respinga l'eccezione. Qualora ravvisi la
mancanza del presupposto processuale o accolga l'eccezione, come nella
fattispecie, egli respinge l'azione in ordine e il suo pronunciato costituisce
pertanto una “sentenza” (v. Cocchi/Trezzini,
op. cit., pag. 315 nota
378; Olgiati, Le norme generali
per il procedimento civile nel Cantone Ticino, pag. 391). Ciò premesso il
ricorso per cassazione è ricevibile.
2. Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i
presupposti processuali, compresa la capacità delle parti o dei loro
rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC). La qualità per agire pertiene alle condizioni
sostanziali della pretesa ed è un presupposto di merito poiché deve essere
verificata d'ufficio ad ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2;
I-2008 pag. 1092 consid. 5a). Non sussistendo motivo per trattare diversamente
Fatti
i presupposti di merito da quelli processuali, se un presupposto sembra dubbio,
il giudice ne ordina l'accertamento (art. 99 cpv. 1 CPC). Ora, che il giudice
non debba necessariamente attendere l'udienza di discussione – come prevede l'art.
99 cpv. 1 CPC – per ordinare l'accertamento di un presupposto dubbio è vero (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 315 nota
377). Resta il fatto però ch'egli deve rispettare il diritto di essere sentito
delle parti. A tal fine è sufficiente che segua, per analogia, la procedura
degli incidenti processuali (art. 98 CPC): egli ordina perciò l'accertamento
del presupposto da chiarire e indice un'udienza (art. 93 cpv. 1 CPC). Se mai,
ravvisandosi particolari difficoltà, il giudice può ordinare che la discussione
della domanda processuale “sia preceduta da un unico scambio di atti scritti”
(art. 93 cpv. 2 prima frase CPC), ma ciò non lo esonera dal convocare poi le
parti.
3. Nella
fattispecie non consta nulla del genere. Esaminata l'istanza il Pretore l'ha dichiarata
inammissibile senza seguire procedura alcuna. Ciò offende non solo le regole
più elementari di un equo processo, ma viola apertamente il diritto di esprimersi
delle parti (art. 84 CPC), e soprattutto della parte istante la quale si è
vista respingere l'azione in ordine senza aver potuto prendere posizione
sull'esistenza del presupposto di merito. Ora, un atto di procedura diretto
contro una parte che non è stata messa in condizione di rispondere è nullo
(art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) e la nullità va rilevata d'ufficio (art. 142 cpv.
2 CPC). Ciò vale non solo per gli atti di procedura, ma anche per le sentenze,
ove siano impugnate (art. 146 CPC). È vero che una violazione del diritto
d'essere sentito può considerarsi sanata qualora la parte abbia avuto modo di
esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione in fatto
e in diritto (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid.
3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma tale sanatoria costituisce
l'eccezione, non la regola, e comunque non giova nell'ambito di un ricorso per
cassazione. Ne segue che la sentenza del Pretore va dichiarata nulla per
inosservanza del contraddittorio.
4.Per quanto attiene poi al fatto per le
istanti di aver convenuto in giudizio dei “proprietari sconosciuti”, va rilevato
che scopo della presente azione è quello di accertare il loro diritto di
proprietà sulla particella n. __________ MU __________, della quale sono ignoti
i proprietari. Nell'ambito della procedura di demarcazione dei confini nel
Comune di __________, la Commissione cantonale di misurazione ha inizialmente
interpellato __________, alla quale il fondo controverso era stato assegnato.
Siccome quest’ultima ha dichiarato che la particella n. __________ non era di
sua proprietà e gli opponenti non hanno “adempiuto al dovere probatorio che
loro incombeva, nemmeno con un grado di verosimiglianza accettabile” (cfr.
Considerandi
decisione 11 gennaio 2010, pag. 3 punto 4), la Commissione ha deciso di
intestare la particella n. __________ MU __________ a proprietari sconosciuti. In
simile evenienza non può essere negata alle istanti la possibilità di
introdurre un'azione giudiziaria volta a determinare il loro eventuale diritto
di proprietà sul menzionato fondo che figurerebbe nel registro fondiario come
appartenente a proprietario sconosciuto (cfr. DTF 114 II 32 circa un caso
analogo di un fondo intestato a proprietario sconosciuto e amministrato dalla
Delegazione tutoria comunale).
5.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), ma si giustifica equitativamente di rinunciare a ogni
prelievo. Quanto alle ripetibili, la parte convenuta non avendo proposto di
respingere il ricorso non può essere tenuta a sopportare costi, mentre lo Stato
del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 e n. 1
ad art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137
consid. 4).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è accolto, nel senso
che la sentenza impugnata è annullata.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
, ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF..
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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