16.2010.55
Contratto di locazione - ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso non è un difetto sanabile
30 giugno 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.55
Data decisione, Autorità:
30.06.2010, CCC
Titolo:
Contratto di locazione - ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso non è un difetto sanabile
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 148 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
art. 329 CPC-TI
art. 331 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.55
Lugano
30 giugno
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
giugno 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa l'8 giugno 2010 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa DI. 2010.34 (contratto di
locazione) promossa con istanza 20 gennaio 2010 nei confronti di
CO 1
(rappresentata
dalla );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 27 settembre 2006 RI 1 ha concluso un contratto di locazione con __________
avente per oggetto un appartamento in un immobile di proprietà di quest'ultimo in
via __________ 2 a __________ versando un deposito di garanzia di fr. 1800.–;
che nel
2007 __________ ha venduto l'immobile ad CO 1;
che nell'ambito
di una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da M__________ __________
__________ nei confronti del marito RI 1, con decreto supercautelare 1° luglio
2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha assegnato l'appartamento
coniugale di via __________ 2 alla moglie, la quale ha sottoscritto un nuovo
contratto di locazione;
che con
istanza 15 ottobre 2009 CO 1 ha adito l'Ufficio di conciliazione in materia di
locazione di Bellinzona chiedendo la liberazione a suo favore del deposito di
garanzia a suo tempo versato da RI 1RI 1 fino a concorrenza di fr. 1580.25;
che con
decisione 10 dicembre 2009 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione
di Bellinzona ha ordinato la liberazione del deposito di garanzia in favore della
locatrice nella misura di fr. 1580.25 mentre la differenza di fr. 219.75 è
stata liberata in favore di RI 1;
che il 20
gennaio 2010 RI 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere
l'annullamento della citata decisione con conseguente liberazione in suo favore
dell'intero deposito di garanzia, contrapponendo una sua contropretesa di fr. 1550.70;
che all'udienza
del 5 maggio 2010, indetta per la discussione, l'istante ha aumentato la sua
pretesa a fr. 1671.70 “per lavori di portineria” mentre la convenuta ha proposto
di respingere l'istanza;
che
statuendo l'8 giugno 2010 il Pretore ha respinto l'istanza confermando la decisione
dell'Ufficio di conciliazione;
che con
ricorso per cassazione 18 giugno 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve
contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui
quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 18 giugno 2010 del ricorrente non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore
sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di
norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei
fatti, ovvero la cessazione dei suoi obblighi di pagamento della pigione e
spese accessorie dall'8 maggio 2008, data a far tempo dalla quale in detti suoi
obblighi è subentrata la ex moglie;
che per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre
alla sentenza impugnata una propria versione dei fatti o una personale
valutazione delle prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione del materiale probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di
errore qualificato, spiegazioni che il ricorrente non ha neppure ventilato;
che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e
giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in
cassazione, anche perché il Pretore, senza incorrere nell'arbitrio, poteva
ritenere che l'appartamento già coniugale era stato attribuito in uso alla
moglie del ricorrente dal 1° luglio 2008 e non dall'8 maggio 2008 come da
questi preteso;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato;
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente
essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore;
che,
a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio
della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali
rende la domanda senza oggetto;
che non
si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.
Per
questi motivi
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
Fatti
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Considerandi
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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