16.2010.56
Accertamento non ritorno a miglior fortuna transazione giudiziaria - stralcio della lite - decreto - possibilità di impugnare decreto di stralcio
8 luglio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.56
Data decisione, Autorità:
08.07.2010, CCC
Titolo:
Accertamento non ritorno a miglior fortuna transazione giudiziaria - stralcio della lite - decreto - possibilità di impugnare decreto di stralcio
DECRETO DI STRALCIO
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.56
Lugano
8 luglio 2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 14
giugno 2010 presentato da
RI 1
contro il decreto di stralcio emesso il 9 giugno
2010 dal Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 181-2010-s
(accertamento non ritorno a miglior fortuna) promossa con istanza 1° giugno
2010 da
CO 1;
(rappresentata dall'amministratore unico)
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 27 maggio 2010 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso di fr. 1388.65
oltre accessori, al quale questi ha interposto opposizione motivandola con il
mancato ritorno a miglior fortuna;
che
chiamato a pronunciarsi su questa opposizione, il giudice di pace supplente del
circolo di Bellinzona ha convocato le parti all'udienza del 9 giugno 2010 per
la discussione;
che
in tale sede il convenuto ha dichiarato di essere in attesa di una decisione dell'assicurazione
invalidità e di non essere in grado di pagare alcunché, soggiungendo però che “appena in possesso della decisione citata mi impegno a pagare la fattura
ratealmente con importi mensili di fr. 100.– fino ad estinzione del debito …”;
che
l'istante si è dichiarato d'accordo sulla transazione e “al termine del pagamento la parte attrice procede alla
cancellazione del PE __________”;
che
il giudice di pace supplente ha chiuso il verbale nel seguente modo:
L'istruttoria è dichiarata chiusa. Le parti
non possono produrre nuovi documenti o chiedere l'assunzione di altre prove. Le
parti rinunciano al dibattimento finale. Letto alla costante presenza delle
parti, approvato e firmato all'originale oggi mercoledì 9 giugno 2010 ore
10.45;
che con
ricorso del 14 giugno 2010 RI 1 è insorto contro la decisione appena citata
ribadendo di non essere in grado di pagare la fattura citata e di avere
accettato le condizioni menzionate sul verbale per paura e confusione;
che l'atto non è stato oggetto
di intimazione;
e considerando
in diritto: che, nella fattispecie, all'udienza del 9 giugno 2010 le parti hanno
indubbiamente raggiunto una transazione giudiziaria;
che in
casi del genere il giudice ne da atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo
(art. 352 cpv. 2 CPC);
che
quindi l'atto impugnato, pur difettando di qualsiasi dispositivo, deve essere
considerato un decreto di stralcio;
che nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente
dichiarativa e può quindi essere impugnato solo ove sia litigiosa l'esistenza
stessa del motivo che ha posto termine alla lite (RtiD I-2004 pag. 486 consid.
Fatti
1 con rinvio), ma non il merito di una transazione (che
può essere rimesso in discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203
consid. 2);
che nella
misura in cui il ricorrente afferma di non essere in grado di pagare la fattura
citata e di avere accettato le condizioni menzionate sul verbale per paura e
confusione, il ricorrente tenta di rimettere in discussione il merito della
Considerandi
transazione;
che in
tali circostanze il ricorso sfugge ad ogni esame e si rivela dunque
irricevibile;
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo;
che non
si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione;
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si
prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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