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Decisione

16.2010.57

Rigetto provvisorio dell'opposizione - riconoscimento di debito - eccezione di estinzione del debito - onere della prova

8 febbraio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

22 dicembre 2009, pag. 15);

che

la ricorrente si duole del fatto che il primo giudice non abbia almeno ammesso

il rigetto dell'opposizione per fr. 2504.80, riconosciuto dalla convenuta ma da

lei non pagati nonostante quanto dalla stessa affermato nel suo scritto 7

dicembre 2009 (doc. D);

che

nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (D. Staehelin,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad

art. 84 LEF; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, 2000, pag. 190; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, Zurigo 1980, § 20), tale da

permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione

(art. 82 LEF);

che in quest'ambito, l'esame del giudice verte unicamente sulla liquidità

delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che

attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza, il

giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per

ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 163), ovvero se contiene la

dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti

dell'istante di una determinata somma di denaro;

che il

riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a

condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ovvero che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (D.

Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82), e che la firma

del debitore figuri sul documento decisivo (D. Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82);

Considerandi

che nello

scritto del 7 dicembre 2009 la convenuta ha comunicato all'istante che

“l'importo a nostro carico sarebbe la franchigia di fr. 1000.– più l'Iva

sull'importo dell'assicurazione versato (fr. 1504.80) per un totale di fr.

2540.80

(…) pertanto abbiamo provveduto al pagamento di fr. 2504.80 a saldo della fattura n. 548 del 7.12.2007” (doc. D);

che tale

dichiarazione costituisce un riconoscimento della pretesa dell'istante almeno per

fr. 2504.80 ;

che

di fronte a un tale riconoscimento di debito il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito

(art. 82 cpv. 2 LEF);

che

spetta all'escusso l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

dedotte in giudizio;

che queste eccezioni, tra le quali rientra l'estinzione del debito,

non solo devono essere proposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (Rep. 1987 pag. 150 seg.; D. Staehelin, op. cit., n. 83 e 87 ad

art. 82 LEF; Panchaud/ Caprez, op.

cit., § 26 pag. 61; Stücheli, op.

cit., pag. 350);

che

nella fattispecie la convenuta ha bensì dichiarato di avere pagato fr. 2504.80,

ma in mancanza di qualsiasi riscontro, la sola allegazione di parte non può

assumere valore probatorio, rispettivamente non rende verosimile l'eccezione di

estinzione del debito, tanto più che l'istante ha sempre negato di aver

ricevuto l'importo in questione;

che

in circostanze del genere il ricorso dev'essere accolto quantomeno per l'importo

di fr. 2504.80;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera,

con il conseguente parziale accoglimento dell'istanza.

che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC ticinese), che può essere suddivisa per entrambe le sedi in parti

uguali tra le parti, compensate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: I. Il

ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 16 giugno 2010 del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal

seguente giudicato:

1. L'istanza è parzialmente accolta. L'opposizione

interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano è respinta in via provvisoria

limitatamente a fr. 2'504.80 oltre interessi del 5% dal 7 dicembre 2007.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico delle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

II. Gli oneri

processuali del presente giudizio di complessivi fr. 150.–, da anticipare dalla

ricorrente, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

III. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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