16.2010.57
Rigetto provvisorio dell'opposizione - riconoscimento di debito - eccezione di estinzione del debito - onere della prova
8 febbraio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2010.57
Data decisione, Autorità:
08.02.2011, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione - riconoscimento di debito - eccezione di estinzione del debito - onere della prova
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
16.2010.57
Lugano
8 febbraio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
giugno 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 16 giugno 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.1314 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 22 aprile 2010 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 22 aprile 2010 RI 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, per ottenere il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta da CO 1al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso
di fr. 5060.20 oltre accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 7
novembre 2007 per lavori di riparazione eseguiti su un veicolo della convenuta
il cui costo, di complessivi fr. 23 975.20, è stato parzialmente assunto (fr.
19 800.–) dalla __________ Assicurazioni;
che
a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la fattura del 7 novembre
2007, una sua proposta di accordo del 27 novembre 2009 circa il pagamento a
saldo di fr. 4175.–, uno scritto del 7 dicembre 2009 con cui la convenuta dichiarava
di aver “provveduto al pagamento di CHF 2504.80 a saldo della fattura n. 548 del 07.12.2007” e una cessione del credito di
fr.
23975.20 all'istante da parte della convenuta, non sottoscritta dalle parti;
che
all'udienza del 16 giugno 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha
proposto di respingere l'istanza non ritenendosi debitrice nei confronti dell'istante,
il danno subìto dal suo veicolo essendo coperto dall'assicurazione casco totale
del medesimo;
che
statuendo quello stesso giorno il Pretore, non intravvedendo nella documentazione
prodotta dall'istante un valido riconoscimento di debito, ha respinto l'istanza;
che con scritto
18 giugno 2010, indirizzato alla Pretura e trasmesso a questa Camera per essere
trattato quale ricorso per cassazione, RI 1è insorta contro il predetto
giudizio;
che la
ricorrente si duole del fatto che la sua istanza sia stata respinta nonostante
la convenuta non abbia neppure provveduto al pagamento dell'importo di fr.
2504.80 dalla stessa riconosciuto e che aveva dichiarato aver effettuato a suo
favore;
che
CO 1 non ha presentato osservazioni;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1°
gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327
segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che
la ricorrente si duole del fatto che il primo giudice non abbia almeno ammesso
il rigetto dell'opposizione per fr. 2504.80, riconosciuto dalla convenuta ma da
lei non pagati nonostante quanto dalla stessa affermato nel suo scritto 7
dicembre 2009 (doc. D);
che
nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad
art. 84 LEF; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, 2000, pag. 190; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, Zurigo 1980, § 20), tale da
permettere al creditore di chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione
(art. 82 LEF);
che in quest'ambito, l'esame del giudice verte unicamente sulla liquidità
delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che
attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza, il
giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per
ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 163), ovvero se contiene la
dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti
dell'istante di una determinata somma di denaro;
che il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ovvero che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (D.
Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82), e che la firma
del debitore figuri sul documento decisivo (D. Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82);
Considerandi
che nello
scritto del 7 dicembre 2009 la convenuta ha comunicato all'istante che
“l'importo a nostro carico sarebbe la franchigia di fr. 1000.– più l'Iva
sull'importo dell'assicurazione versato (fr. 1504.80) per un totale di fr.
2540.80
(…) pertanto abbiamo provveduto al pagamento di fr. 2504.80 a saldo della fattura n. 548 del 7.12.2007” (doc. D);
che tale
dichiarazione costituisce un riconoscimento della pretesa dell'istante almeno per
fr. 2504.80 ;
che
di fronte a un tale riconoscimento di debito il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi
immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito
(art. 82 cpv. 2 LEF);
che
spetta all'escusso l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
dedotte in giudizio;
che queste eccezioni, tra le quali rientra l'estinzione del debito,
non solo devono essere proposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (Rep. 1987 pag. 150 seg.; D. Staehelin, op. cit., n. 83 e 87 ad
art. 82 LEF; Panchaud/ Caprez, op.
cit., § 26 pag. 61; Stücheli, op.
cit., pag. 350);
che
nella fattispecie la convenuta ha bensì dichiarato di avere pagato fr. 2504.80,
ma in mancanza di qualsiasi riscontro, la sola allegazione di parte non può
assumere valore probatorio, rispettivamente non rende verosimile l'eccezione di
estinzione del debito, tanto più che l'istante ha sempre negato di aver
ricevuto l'importo in questione;
che
in circostanze del genere il ricorso dev'essere accolto quantomeno per l'importo
di fr. 2504.80;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera,
con il conseguente parziale accoglimento dell'istanza.
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC ticinese), che può essere suddivisa per entrambe le sedi in parti
uguali tra le parti, compensate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 16 giugno 2010 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta. L'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano è respinta in via provvisoria
limitatamente a fr. 2'504.80 oltre interessi del 5% dal 7 dicembre 2007.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri
processuali del presente giudizio di complessivi fr. 150.–, da anticipare dalla
ricorrente, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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