16.2010.58
Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione imposta comunale prodotta a valere quale titolo esecutivo - spese esecutive - chi assume le spese in caso di pagamento dell'importo prima
26 novembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2010.58
Data decisione, Autorità:
26.11.2010, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione imposta comunale prodotta a valere quale titolo esecutivo - spese esecutive - chi assume le spese in caso di pagamento dell'importo prima della notifica del PE - ripartizione spese e ripetibili in caso di mancata opposizione al ricorso
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E RIPETIBILI
SPESE ESECUTIVE
art. 68 LEF
art. 80 LEF
art. 244 LT
art. 13 OTLEF
art. 16 OTLEF
Incarto n.
16.2010.58
Lugano
26 novembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
giugno 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 7 giugno 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Sonvico, nella causa n. 22/10 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 5 maggio 2010 dal
CO 1
(rappresentato dalla,)
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza del 5 maggio 2010 il CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Sonvico di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1
al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 995.15
oltre accessori a titolo di imposta comunale 2007 (fr. 876.–), interessi di
ritardo (fr. 59.15) e spese di diffida (fr. 60.–);
che a
sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto la decisione di tassazione 5
novembre 2008 concernente l'imposta cantonale 2007, il calcolo dell'imponibile
di identica data, il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 2007 del 30
novembre 2008 e il successivo richiamo di pagamento 28 febbraio 2009, così come
la diffida di pagamento 30 aprile 2009, tutti muniti dell'attestazione del loro
passaggio in giudicato, oltre al dettaglio degli interessi di ritardo del 23
aprile 2010;
che all'udienza
del 1° giugno 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza sostenendo di avere già pagato l'imposta comunale rivendicata,
salvo gli interessi di ritardo riconosciuti, mentre ha contestato di dover pagare
le tasse di diffida, le spese esecutive e le spese di giustizia poste a suo carico;
che
statuendo il 7 giugno 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti
di un valido titolo esecutivo, avendo il convenuto comprovato il pagamento dell'imposta
comunale di fr. 876.– ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 187.65
corrispondenti agli interessi di mora (fr. 72.65), alle spese di diffida (fr.
60.–) e alle spese esecutive (fr. 55.–);
che
con ricorso per cassazione del 18 giugno 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo posto a suo
carico le spese esecutive, le tasse di diffida e gli oneri processuali
nonostante il suo pagamento sia intervenuto prima della notifica del precetto
esecutivo;
che
con scritto 22 luglio 2010 __________ ha proposto il rigetto del ricorso;
e considerando
in diritto: che le osservazioni del CO 1 sono state presentate
da un persona non abilitata alla rappresentanza davanti a questa Camera e sono
pertanto irricevibili;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF
(D. Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);
che nella
fattispecie non è in discussione il carattere esecutivo della documentazione
prodotta dall'istante a sostegno della sua richiesta di pagamento dell'imposta
comunale 2007 (cfr. art. 244 cpv. 3 LT secondo il quale le decisioni di
tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive);
che
controverso è unicamente il fatto di sapere se il convenuto, che ha provato di
aver pagato l'imposta comunale di fr. 876.– l'8 aprile 2010, sia debitore oltre
che degli interessi di ritardo dallo stesso riconosciuti e peraltro dovuti
sulla base della Legge tributaria, anche delle spese di diffida, di quelle
esecutive e di quelle processuali di prima sede;
che per
quanto attiene all'importo di fr. 60.– per spese di diffida, contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice per le stesse non sussiste alcun valido
titolo esecutivo trattandosi delle spese emesse dalla ditta di incasso alla quale
l'ente pubblico si è rivolto;
che
in merito alle spese esecutive, in linea di principio il debitore deve assumersi tutte le spese d'esecuzione
anticipate dal creditore per il recupero del suo credito (art. 68 LEF), ovvero
quelle maturate dalla notifica del precetto esecutivo fino al termine dell'esecuzione
(Dallèves/Foëx/Jeandin,
Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, 2005, n. 4 e 34 ad art. 68; D.
Staehelin, op. cit., n. 16 ad art. 68; AJP 2/1994 pag. 261; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 8 ad art. 68);
che
in concreto, l'ente pubblico non ha contestato l'avvenuto pagamento del credito
fiscale l'8 aprile 2010, ovvero prima che esso procedesse nei confronti del
convenuto in via esecutiva;
che
pertanto, qualora avesse verificato la situazione debitoria del contribuente
prima di procedere nei suoi confronti, l'istante avrebbe potuto evitare dette
spese, che non possono quindi essere tutte poste a carico del convenuto, salvo
quelle necessarie all'incasso degli interessi di mora dovuti e riconosciuti (fr.
Fatti
59.15), ovvero fr. 17.– (fr. 7.– per la tassa prevista dall'art. 16 cpv. 1
OTLEF e fr. 10.– per le spese postali di notifica del precetto sulla base dell'art.
13 cpv. 1 OTLEF);
che
quindi l'istanza andava accolta limitatamente all'importo di fr. 59.15;
che
accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione
dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa
Camera;
che
la tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la
vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC);
che
il CO 1 però ha introdotto osservazioni che non possono essere prese in considerazione,
e va trattato come se fosse rimasto silente;
che
chi non reagisce a un ricorso non si vede assegnare ripetibili in caso di
vittoria, ma nemmeno si vede condannare alla rifusione di ripetibili in caso di
sconfitta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente: sentenza 4P.7/1999
del Tribunale federale del 4 maggio 1999, consid. 5);
che in
mancanza di una valida resistenza dell'istante le spese di secondo grado rimangono
a carico di chi ha adito la Camera, fermo restando che per quanto possibile la
tassa di giustizia va moderata;
che
gli oneri processuali per la procedura davanti al primo giudice seguono la soccombenza
reciproca delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC);
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è parzialmente
accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 giugno 2010 del Giudice di pace del
circolo di Sonvico è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta:
l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano è respinta in
via definitiva limitatamente a fr. 59.15, oltre a fr. 17.– di spese esecutive.
2.
La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante,
rimane a suo carico per fr. 95.– mentre la rimanenza è posta a carico del convenuto.
Considerandi
II. Gli oneri di questa sede, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 50.–
b)
spese fr. 20.–
fr.
70.
–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione
a:
;
,.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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