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Decisione

16.2010.58

Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione imposta comunale prodotta a valere quale titolo esecutivo - spese esecutive - chi assume le spese in caso di pagamento dell'importo prima

26 novembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

59.15), ovvero fr. 17.– (fr. 7.– per la tassa prevista dall'art. 16 cpv. 1

OTLEF e fr. 10.– per le spese postali di notifica del precetto sulla base dell'art.

13 cpv. 1 OTLEF);

che

quindi l'istanza andava accolta limitatamente all'importo di fr. 59.15;

che

accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione

dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa

Camera;

che

la tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la

vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC);

che

il CO 1 però ha introdotto osservazioni che non possono essere prese in considerazione,

e va trattato come se fosse rimasto silente;

che

chi non reagisce a un ricorso non si vede assegnare ripetibili in caso di

vittoria, ma nemmeno si vede condannare alla rifusione di ripetibili in caso di

sconfitta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente: sentenza 4P.7/1999

del Tribunale federale del 4 maggio 1999, consid. 5);

che in

mancanza di una valida resistenza dell'istante le spese di secondo grado rimangono

a carico di chi ha adito la Camera, fermo restando che per quanto possibile la

tassa di giustizia va moderata;

che

gli oneri processuali per la procedura davanti al primo giudice seguono la soccombenza

reciproca delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC);

Per

questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione è parzialmente

accolto.

Di conseguenza la sentenza 7 giugno 2010 del Giudice di pace del

circolo di Sonvico è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è parzialmente accolta:

l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano è respinta in

via definitiva limitatamente a fr. 59.15, oltre a fr. 17.– di spese esecutive.

2.

La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante,

rimane a suo carico per fr. 95.– mentre la rimanenza è posta a carico del convenuto.

Considerandi

II. Gli oneri di questa sede, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 50.–

b)

spese fr. 20.–

fr.

70.

sono

posti a carico del ricorrente. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione

a:

;

,.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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