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Decisione

16.2010.59

Contratto d'appalto - risarcimento per adempimento tardivo del contratto - presupposti - messa in mora - sottoscrizione di clausola a saldo di eventuali pretese - chi non si esprime sul ricorso non è

4 aprile 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 18 dicembre 2008 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Carona

per ottenere il pagamento di complessivi fr. 2000.– (fr. 295.– quale rimborso

dell'importo supplementare pagato per l'”allargamento imbotte”, fr. 1460.– per

interessi ipotecari pagati durante il periodo di ritardo della fornitura e posa

delle porte, fr. 220.– quale indennità per ore di lavoro perse e fr. 25.– per

spese telefoniche e postali). All'udienza del 25 marzo 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 31 maggio 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 750.–.

C. Con

ricorso per cassazione 21 giugno 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC ticinese. CO 1 non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la

procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese

(art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa

autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore

o del

Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente

violata una norma di diritto materiale o formale

oppure in

caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135

V 4 consid. 1.3.).

3.

Il

Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza rilevando che con riferimento

alla seconda richiesta di acconto, pagato dall'istante il 29 ottobre 2008, il compimento dell'opera doveva avvenire nei primi giorni di novembre 2008. E siccome

il contratto era stato adempiuto solo il 3 dicembre 2008 con il ritiro della merce e il pagamento della fattura da parte del committente, come concordato

dalle parti, il ritardo della RI 1 nella fornitura delle porte è stato

stabilito in un mese. Quanto all'ammontare del risarcimento, il primo giudice

ha tenuto conto che nel dicembre 2008 il credito di costruzione ammontava a fr.

300.

000.– e il tasso d'interesse al 3%. La ricorrente rimprovera al primo

giudice di non avere tenuto conto dell'accordo risultante in calce alla fattura

del 3 dicembre 2008, in cui le parti si sono dichiarate integralmente tacitate,

dopo che il committente si era detto disposto a ritirare e posare lui stesso le

porte e avere pagato l'importo residuo di fr. 491.–. Secondo la ricorrente,

poi, nessun atto di causa consente di determinare che tra le parti fosse stato

pattuito un termine di consegna delle porte.

4.

a)

L'accoglimento di una pretesa di risarcimento del danno per il tardato

adempimento presuppone che l'obbligazione sia scaduta ed il debitore sia stato

messo in mora mediante l'interpellazione del creditore (cfr. art. 102 cpv. 1 e

103.

cpv. 1 CO). La scadenza, in difetto di determinazione contrattuale, va

provocata dal creditore mediante interpellazione, vale a dire mediante l'invito

rivolto al debitore ad eseguire la prestazione dovuta. Può avvenire sia per

iscritto che verbalmente o per atti concludenti, a condizione che ne risulti

chiaramente la volontà del creditore di ricevere la prestazione.

b) In

concreto, dagli atti risulta che in una sua lettera del 27 novembre 2008 (doc. 3), CO 1 facendo riferimento a una precedente missiva della RI 1 del 24 ottobre 2008 (richiesta del secondo acconto), ha indicato che l'appaltatrice gli aveva

comunicato che dopo il pagamento del secondo acconto avrebbe preso contatto con

lui per definire la data di posa delle porte e che successivamente un dipendente

della stessa gli aveva confermato la posa delle porte per il 17 e 18 novembre

2008.

Sennonché, per tacere del fatto che malgrado la riserva espressa all'udienza

del 25 marzo 2009 l'istante non ha prodotto la lettera della controparte del 24

ottobre 2008, la convenuta ha negato che dopo il 24 ottobre 2009 sia stata telefonicamente stabilita una nuova data di posa, tanto meno per il 17/18 novembre

2008.

All'udienza del 25 marzo 2009 l'istante, dopo essersi riconfermato nella sua domanda in tutti i punti e in tutti i dettagli, ha precisato che i termini

del 3 e 5 dicembre 2008 erano stati posti quali “ultimatum” dopo che tutti gli

altri termini forniti verbalmente dalla controparte erano stati disattesi. Ciò

nonostante agli atti non vi è alcun riscontro probatorio in merito a tali

termini espressi verbalmente dalla ricorrente, ma solo quelli indicati dall'istante,

quali “ultimatum”. ln tali circostanze l'accertamento del giudice di pace, secondo

cui il compimento dell'opera doveva risalire ai primi giorni di novembre 2008

appare arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile. E in mancanza di una

prova sui termini di consegna è arbitrario ritenere che la convenuta fosse in mora

nell'adempimento della sua prestazione.

c) Si

aggiunga che foss'anche stata provata la mora della convenuta, la pretesa di risarcimento

per “interessi ipotecari sul credito di costruzione” non sarebbe stata fondata.

Intanto l'istante non ha provato che tali interessi non sarebbero stati dovuti

alla banca se il compimento dell'opera fosse avvenuto in tempo. Inoltre il committente,

sottoscrivendo la fattura del 3 dicembre 2008 ha liberato la controparte da eventuali rivendicazioni, di cui egli, al momento della firma

poteva rendersi conto e, pertanto, anche dalla predetta pretesa di risarcimento

(DTF 130 III 49 consid. 2.1.). Ciò posto, il ricorso deve essere accolto con

conseguente annullamento della decisione del Giudice di pace. Ricorrendo i

presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC ticinese si impone una

nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione

dell'istanza.

5.

Gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO

1.

si è astenuto tuttavia dal pronunciarsi sul ricorso. Non può quindi essere

tenuto a corrispondere tasse o spese né ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid.

4.

con richiamo). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in

causa. Ne segue che in concreto non vi è alcun “soccombente” a norma dell'art.

148.

CPC ticinese che possa essere tenuto al pagamento di oneri o di indennità.

Il pronunciato

odierno impone altresì di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di

prima sede che vanno posti a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta

un'adeguata indennità per l'incomodo occorsole.

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: I. Il

ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 31 maggio 2010 del Giudice di

pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dall'istante,

restano a suo carico. CO 1 rifonderà alla controparte un'indennità di

fr. 50.–.

II. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. L'anticipo

di fr. 300.– in garanzia degli oneri processuali presunti sarà ritornato alla

ricorrente.

III. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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