16.2010.59
Contratto d'appalto - risarcimento per adempimento tardivo del contratto - presupposti - messa in mora - sottoscrizione di clausola a saldo di eventuali pretese - chi non si esprime sul ricorso non è
4 aprile 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2010.59
Data decisione, Autorità:
04.04.2011, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - risarcimento per adempimento tardivo del contratto - presupposti - messa in mora - sottoscrizione di clausola a saldo di eventuali pretese - chi non si esprime sul ricorso non è soccombente
APPALTO
ESECUZIONE
MESSA IN MORA
TERMINE
art. 102 CO
art. 103 CO
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.59
Lugano
4 aprile 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21
giugno 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall')
contro la sentenza emessa il 31 maggio 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Carona nella causa n. C09-002 (contratto d'appalto)
promossa con istanza 18 dicembre 2008 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
14 maggio 2008 CO 1 ha sottoscritto “per accettazione un'offerta della RI 1 per
la fornitura e la posa di 8 porte d'interni nella sua abitazione per un prezzo
di fr. 6000.– IVA inclusa. Il 3 dicembre 2008 RI 1 ha emesso la fattura finale di fr. 5291.– con un saldo in suo favore di fr. 491.–. In calce alla
stessa figura un clausola, sottoscritta anche dal committente secondo cui “Da
firmare come accettazione merce, con la presente si concorda che la commessa è
chiusa senza alcuna riserva ed eventuali rivendicazioni economiche da ambo le
parti (ovviamente è inclusa la garanzia del materiale come da produttore)”. CO 1 ha pagato l'importo residuo di fr. 491.–.
Fatti
B. Il 18 dicembre 2008 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Carona
per ottenere il pagamento di complessivi fr. 2000.– (fr. 295.– quale rimborso
dell'importo supplementare pagato per l'”allargamento imbotte”, fr. 1460.– per
interessi ipotecari pagati durante il periodo di ritardo della fornitura e posa
delle porte, fr. 220.– quale indennità per ore di lavoro perse e fr. 25.– per
spese telefoniche e postali). All'udienza del 25 marzo 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 31 maggio 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 750.–.
C. Con
ricorso per cassazione 21 giugno 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC ticinese. CO 1 non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio 2011 sicché la
procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese
(art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa
autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15).
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore
o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente
violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135
V 4 consid. 1.3.).
3.
Il
Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza rilevando che con riferimento
alla seconda richiesta di acconto, pagato dall'istante il 29 ottobre 2008, il compimento dell'opera doveva avvenire nei primi giorni di novembre 2008. E siccome
il contratto era stato adempiuto solo il 3 dicembre 2008 con il ritiro della merce e il pagamento della fattura da parte del committente, come concordato
dalle parti, il ritardo della RI 1 nella fornitura delle porte è stato
stabilito in un mese. Quanto all'ammontare del risarcimento, il primo giudice
ha tenuto conto che nel dicembre 2008 il credito di costruzione ammontava a fr.
300.
000.– e il tasso d'interesse al 3%. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di non avere tenuto conto dell'accordo risultante in calce alla fattura
del 3 dicembre 2008, in cui le parti si sono dichiarate integralmente tacitate,
dopo che il committente si era detto disposto a ritirare e posare lui stesso le
porte e avere pagato l'importo residuo di fr. 491.–. Secondo la ricorrente,
poi, nessun atto di causa consente di determinare che tra le parti fosse stato
pattuito un termine di consegna delle porte.
4.
a)
L'accoglimento di una pretesa di risarcimento del danno per il tardato
adempimento presuppone che l'obbligazione sia scaduta ed il debitore sia stato
messo in mora mediante l'interpellazione del creditore (cfr. art. 102 cpv. 1 e
103.
cpv. 1 CO). La scadenza, in difetto di determinazione contrattuale, va
provocata dal creditore mediante interpellazione, vale a dire mediante l'invito
rivolto al debitore ad eseguire la prestazione dovuta. Può avvenire sia per
iscritto che verbalmente o per atti concludenti, a condizione che ne risulti
chiaramente la volontà del creditore di ricevere la prestazione.
b) In
concreto, dagli atti risulta che in una sua lettera del 27 novembre 2008 (doc. 3), CO 1 facendo riferimento a una precedente missiva della RI 1 del 24 ottobre 2008 (richiesta del secondo acconto), ha indicato che l'appaltatrice gli aveva
comunicato che dopo il pagamento del secondo acconto avrebbe preso contatto con
lui per definire la data di posa delle porte e che successivamente un dipendente
della stessa gli aveva confermato la posa delle porte per il 17 e 18 novembre
2008.
Sennonché, per tacere del fatto che malgrado la riserva espressa all'udienza
del 25 marzo 2009 l'istante non ha prodotto la lettera della controparte del 24
ottobre 2008, la convenuta ha negato che dopo il 24 ottobre 2009 sia stata telefonicamente stabilita una nuova data di posa, tanto meno per il 17/18 novembre
2008.
All'udienza del 25 marzo 2009 l'istante, dopo essersi riconfermato nella sua domanda in tutti i punti e in tutti i dettagli, ha precisato che i termini
del 3 e 5 dicembre 2008 erano stati posti quali “ultimatum” dopo che tutti gli
altri termini forniti verbalmente dalla controparte erano stati disattesi. Ciò
nonostante agli atti non vi è alcun riscontro probatorio in merito a tali
termini espressi verbalmente dalla ricorrente, ma solo quelli indicati dall'istante,
quali “ultimatum”. ln tali circostanze l'accertamento del giudice di pace, secondo
cui il compimento dell'opera doveva risalire ai primi giorni di novembre 2008
appare arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile. E in mancanza di una
prova sui termini di consegna è arbitrario ritenere che la convenuta fosse in mora
nell'adempimento della sua prestazione.
c) Si
aggiunga che foss'anche stata provata la mora della convenuta, la pretesa di risarcimento
per “interessi ipotecari sul credito di costruzione” non sarebbe stata fondata.
Intanto l'istante non ha provato che tali interessi non sarebbero stati dovuti
alla banca se il compimento dell'opera fosse avvenuto in tempo. Inoltre il committente,
sottoscrivendo la fattura del 3 dicembre 2008 ha liberato la controparte da eventuali rivendicazioni, di cui egli, al momento della firma
poteva rendersi conto e, pertanto, anche dalla predetta pretesa di risarcimento
(DTF 130 III 49 consid. 2.1.). Ciò posto, il ricorso deve essere accolto con
conseguente annullamento della decisione del Giudice di pace. Ricorrendo i
presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC ticinese si impone una
nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione
dell'istanza.
5.
Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). CO
1.
si è astenuto tuttavia dal pronunciarsi sul ricorso. Non può quindi essere
tenuto a corrispondere tasse o spese né ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid.
4.
con richiamo). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in
causa. Ne segue che in concreto non vi è alcun “soccombente” a norma dell'art.
148.
CPC ticinese che possa essere tenuto al pagamento di oneri o di indennità.
Il pronunciato
odierno impone altresì di modificare il dispositivo sugli oneri processuali di
prima sede che vanno posti a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta
un'adeguata indennità per l'incomodo occorsole.
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione è accolto, la sentenza 31 maggio 2010 del Giudice di
pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dall'istante,
restano a suo carico. CO 1 rifonderà alla controparte un'indennità di
fr. 50.–.
II. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. L'anticipo
di fr. 300.– in garanzia degli oneri processuali presunti sarà ritornato alla
ricorrente.
III. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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