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Decisione

16.2010.60

Rigetto provvisorio dell'opposizione - ricevuta quale riconoscimento di debito - eccezione di compensazione - credito deve essere reso attendibile

6 dicembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che il 24 agosto 2007 CO 1 ha sottoscritto una ricevuta in cui ha dichiarato

di avere ottenuto fr. 3000.– da RI 1 a titolo di prestito, somma che si

impegnava a restituire senza sollevare eccezioni;

che il 9

aprile 2008 RI 1 ha chiesto a CO 1 la restituzione del citato importo;

che con

istanza 8 febbraio 2010 RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________

dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 3000.– oltre interessi al

5% dall'11 aprile 2008;

che all'udienza

del 16 giugno 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di

respingere l'istanza e ha sollevato l'eccezione di compensazione, sostenendo di

vantare una contropretesa nei confronti di RI 1 di fr. 3087.50, fatta valere con

fattura del 21 agosto 2009;

che

statuendo il 16 giugno 2010 il Pretore ha respinto l'istanza, ammettendo l'eccezione

di compensazione sollevata dal convenuto;

che con

ricorso per cassazione del 28 giugno 2010 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio per ottenerne l'annullamento;

che nelle

sue osservazioni del 21 luglio 2010 CO 1 ha concluso per il rigetto del ricorso;

e considerando

in diritto: che

giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che il

ricorrente rimprovera al primo giudice di avere ammesso la compensazione con

una contropretesa di fr. 3087.50 fatta valere dal convenuto, nonostante le prestazioni

si riferiscano alla __________ Sagl, di cui è socio gerente, e siano contestate;

che nella

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito (D. Staehelin,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad

art. 84 LEF; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);

che l'attestazione

sottoscritta dal convenuto il 24 ottobre 2007 in cui questi ha dichiarato di avere ricevuto dall'istante l'importo di fr. 3000.– a titolo di

prestito, costituisce di principio, unitamente alla richiesta di restituzione

del 9 aprile 2008, valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo

ivi indicato;

che di

Considerandi

fronte a un tale titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione

a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

che, in

concreto, per il Pretore il convenuto ha reso verosimile l'eccezione di compensazione;

che

trattandosi dell'eccezione di estinzione del debito per compensazione, questa

deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia

reso attendibile (Panchaud/ Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 36 n. 7 pag. 8; D. Staehelin, op. cit. n. 83 ad art. 82 LEF);

che,

quindi, l'escusso deve rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere

la compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e l'importo

del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo

e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla

documentazione agli atti (Panchaud/Caprez,

op. cit., § 36 n. 1 e 2 pag. 81);

che, in

concreto, RI 1 non ha contestato la fattura emessa il 21 agosto 2009 da CO 1

per prestazioni per lavori extra contabili eseguiti per lui dal 28 maggio 2007

al 4 aprile 2008 ammontanti a fr. 3087.50 con allegato il dettaglio delle ore

effettuate per __________ Sagl rispettivamente per RI 1 personalmente (doc. 1 e

2);

che per

il citato periodo CO 1 aveva già emesso, il 22 aprile 2008, una fattura rimasta

incontestata, per le predette prestazioni per lavori extra contabili sia per __________

Sagl che per RI 1 personalmente con allegato il predetto dettaglio delle ore

(doc. I, foglio 3 e 4), poi annullata e sostituita dalla fattura del 21 agosto

2009.

con allegato lo stesso dettaglio delle ore (doc. 1 e 2);

che RI 1 ha sottoscritto l'8 aprile 2008 una ricevuta relativa alla consegna da parte di CO 1 di documenti,

tra i quali le sue dichiarazioni fiscali per gli anni 2006 e 2007 (doc. 3);

che dagli

scritti prodotti, di cui al doc. 4, emerge che CO 1 ha eseguito ulteriori incarichi per RI 1, avendo chiesto all'Ufficio tassazione di Lugano Città una

proroga per l'allestimento della dichiarazione d'imposta 2006 di RI 1, avendo

inviato uno scritto alla __________ e avendo allestito numerose lettere in nome

e per conto di RI 1, che non le ha contestate concretamente, le quali risultano

integralmente elencate nel citato dettaglio delle prestazioni svolte da CO 1,

di cui ai doc. 2 e doc. I foglio 4;

che i

documenti prodotti portano a ritenere che le prestazioni fornite da CO 1, componenti

la fattura del 21 agosto 2009 (doc. 1), si riferiscono a RI 1 e non a __________

Sagl;

che nell'ambito

di una procedura promossa da CO 1 contro la __________ Sagl, RI 1, socio della

ditta, ha dichiarato di avere partecipato a riunioni con CO 1 e altre persone

in relazione alla vendita del Ristorante __________ e che il relativo contratto

di cessione è stato allestito da CO 1, senza eccepire che i compiti svolti da

quest'ultimo gli erano stati conferiti dalla __________ Sag (doc. 5);

che,

visto quanto precede, la conclusione del Pretore di ritenere verosimile il

diritto del convenuto di compensare il credito posto in esecuzione con una sua

contropretesa di fr. 3087.50 non appare arbitraria, ovvero manifestamente

insostenibile;

che non avendo

evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria

valutazione delle prove da parte del Pretore, il ricorso deve essere respinto;

che gli

oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal

ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte

fr. 300.– per ripetibili

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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