16.2010.60
Rigetto provvisorio dell'opposizione - ricevuta quale riconoscimento di debito - eccezione di compensazione - credito deve essere reso attendibile
6 dicembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2010.60
Data decisione, Autorità:
06.12.2010, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione - ricevuta quale riconoscimento di debito - eccezione di compensazione - credito deve essere reso attendibile
COMPENSAZIONE
ESTINZIONE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
16.2010.60
Lugano
6 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 28
giugno 2010 presentato da
RI 1
(patrocinato dall')
contro la sentenza emessa il 16 giugno 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa inc. EF.2010.416 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 8 febbraio 2010 nei confronti di
CO 1
(patrocinato dall');
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
che il 24 agosto 2007 CO 1 ha sottoscritto una ricevuta in cui ha dichiarato
di avere ottenuto fr. 3000.– da RI 1 a titolo di prestito, somma che si
impegnava a restituire senza sollevare eccezioni;
che il 9
aprile 2008 RI 1 ha chiesto a CO 1 la restituzione del citato importo;
che con
istanza 8 febbraio 2010 RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________
dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 3000.– oltre interessi al
5% dall'11 aprile 2008;
che all'udienza
del 16 giugno 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza e ha sollevato l'eccezione di compensazione, sostenendo di
vantare una contropretesa nei confronti di RI 1 di fr. 3087.50, fatta valere con
fattura del 21 agosto 2009;
che
statuendo il 16 giugno 2010 il Pretore ha respinto l'istanza, ammettendo l'eccezione
di compensazione sollevata dal convenuto;
che con
ricorso per cassazione del 28 giugno 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio per ottenerne l'annullamento;
che nelle
sue osservazioni del 21 luglio 2010 CO 1 ha concluso per il rigetto del ricorso;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che il
ricorrente rimprovera al primo giudice di avere ammesso la compensazione con
una contropretesa di fr. 3087.50 fatta valere dal convenuto, nonostante le prestazioni
si riferiscano alla __________ Sagl, di cui è socio gerente, e siano contestate;
che nella
procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad
art. 84 LEF; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), tale da permettere al creditore di chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 LEF);
che l'attestazione
sottoscritta dal convenuto il 24 ottobre 2007 in cui questi ha dichiarato di avere ricevuto dall'istante l'importo di fr. 3000.– a titolo di
prestito, costituisce di principio, unitamente alla richiesta di restituzione
del 9 aprile 2008, valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo
ivi indicato;
che di
Considerandi
fronte a un tale titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione
a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);
che, in
concreto, per il Pretore il convenuto ha reso verosimile l'eccezione di compensazione;
che
trattandosi dell'eccezione di estinzione del debito per compensazione, questa
deve essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia
reso attendibile (Panchaud/ Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 36 n. 7 pag. 8; D. Staehelin, op. cit. n. 83 ad art. 82 LEF);
che,
quindi, l'escusso deve rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere
la compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e l'importo
del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo
e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla
documentazione agli atti (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1 e 2 pag. 81);
che, in
concreto, RI 1 non ha contestato la fattura emessa il 21 agosto 2009 da CO 1
per prestazioni per lavori extra contabili eseguiti per lui dal 28 maggio 2007
al 4 aprile 2008 ammontanti a fr. 3087.50 con allegato il dettaglio delle ore
effettuate per __________ Sagl rispettivamente per RI 1 personalmente (doc. 1 e
2);
che per
il citato periodo CO 1 aveva già emesso, il 22 aprile 2008, una fattura rimasta
incontestata, per le predette prestazioni per lavori extra contabili sia per __________
Sagl che per RI 1 personalmente con allegato il predetto dettaglio delle ore
(doc. I, foglio 3 e 4), poi annullata e sostituita dalla fattura del 21 agosto
2009.
con allegato lo stesso dettaglio delle ore (doc. 1 e 2);
che RI 1 ha sottoscritto l'8 aprile 2008 una ricevuta relativa alla consegna da parte di CO 1 di documenti,
tra i quali le sue dichiarazioni fiscali per gli anni 2006 e 2007 (doc. 3);
che dagli
scritti prodotti, di cui al doc. 4, emerge che CO 1 ha eseguito ulteriori incarichi per RI 1, avendo chiesto all'Ufficio tassazione di Lugano Città una
proroga per l'allestimento della dichiarazione d'imposta 2006 di RI 1, avendo
inviato uno scritto alla __________ e avendo allestito numerose lettere in nome
e per conto di RI 1, che non le ha contestate concretamente, le quali risultano
integralmente elencate nel citato dettaglio delle prestazioni svolte da CO 1,
di cui ai doc. 2 e doc. I foglio 4;
che i
documenti prodotti portano a ritenere che le prestazioni fornite da CO 1, componenti
la fattura del 21 agosto 2009 (doc. 1), si riferiscono a RI 1 e non a __________
Sagl;
che nell'ambito
di una procedura promossa da CO 1 contro la __________ Sagl, RI 1, socio della
ditta, ha dichiarato di avere partecipato a riunioni con CO 1 e altre persone
in relazione alla vendita del Ristorante __________ e che il relativo contratto
di cessione è stato allestito da CO 1, senza eccepire che i compiti svolti da
quest'ultimo gli erano stati conferiti dalla __________ Sag (doc. 5);
che,
visto quanto precede, la conclusione del Pretore di ritenere verosimile il
diritto del convenuto di compensare il credito posto in esecuzione con una sua
contropretesa di fr. 3087.50 non appare arbitraria, ovvero manifestamente
insostenibile;
che non avendo
evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria
valutazione delle prove da parte del Pretore, il ricorso deve essere respinto;
che gli
oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri
del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte
fr. 300.– per ripetibili
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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