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Decisione

16.2010.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 luglio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in

cassazione, peraltro neppure

richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art.

329);

che la

richiesta del ricorrente potrebbe tutt'al più configurare una domanda di restituzione

del termine per comparire all'udienza di discussione, possibilità accordata ove

la parte dimostri di essere stata impedita di agire, di comparire o di chiedere

un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale

era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato (art. 137 lett. b

CPC);

che,

ammessa la possibilità di una restituzione in intero anche dopo l'emanazione

della sentenza – ciò che permetterebbe di ripristinare la situazione

processuale esistente al momento in cui è subentrata la preclusione, concedendo

alla parte quindi preclusa la possibilità di compiere l'atto processuale omesso

Considerandi

senza sua colpa – la domanda, nondimeno, va formulata al giudice davanti al

quale si è verificata la preclusione (CCC 16.2009.91 del 16 novembre 2009 con riferimenti);

che in

tali circostanze il memoriale andrebbe quindi rinviato alla Giudice di pace per

essere vagliato a tale stregua;

che

nondimeno, data la palese infondatezza della domanda di restituzione in intero,

il motivo addotto dal ricorrente non costituendo un fatto grave e inevitabile

ai sensi dell'art. 137 lett. b CPC, ovvero un motivo reale e oggettivo,

estraneo ad ogni omissione e a negligenza della parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 137), esclusa essendo quindi l'assenza per

vacanze addotta dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, op. cit., n.

26.

e 27 ad art. 137), per motivi di economia processuale questa Camera ritiene

superfluo il rinvio degli atti al primo giudice;

che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero

la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico

inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente

essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore;

che non

si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato

per osservazioni;

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. Trattato

come ricorso per cassazione, l'atto è irricevibile

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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