16.2010.61
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 luglio 2010Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2010.61
Data decisione, Autorità:
27.07.2010, CCC
Titolo:
Contratto di noleggio - ricevibilità del ricorso per cassazione - nullità del ricorso che chiede nuova udienza per spiegare le proprie ragioni - domanda di restituzione del termine per comparire all'udienza - domanda ammissibile anche dopo la sentenza - presupposti e procedura - motivo grave
RESTITUZIONE IN INTERO DEI TERMINI
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 137 let. b CPC-TI
art. 329 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.61
Lugano
27 luglio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul “ricorso” 23 giugno 2010 presentato da
RI 1RI 1
contro la sentenza emessa il 10 giugno 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa n. 5/10 (contratto di
noleggio) promossa con istanza 6 aprile 2010 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 16 aprile 2008 RI 1 ha concluso con la società di autonoleggio CO 1, un contratto
di locazione di autoveicolo avente per oggetto una SMART;
che secondo
le condizioni generali allegate al contratto, parte integrante del medesimo e
sottoscritte da RI 1, in caso di sinistro il locatario “riconosce……….a suo carico“
una franchigia di fr. 2000.–;
che il 4
maggio 2008 RI 1, mentre si trovava alla guida del veicolo preso a noleggio, è
incorso in un incidente della circolazione;
che con
istanza del 6 aprile 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Sonvico per ottenere il pagamento di fr. 2000.– oltre al rigetto
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di
Lugano;
che il
giudice di pace ha convocato le parti all'udienza di discussione del 27 maggio
2010, poi rinviata – su richiesta del convenuto – al 10 giugno 2010;
che alla
discussone del 10 giugno 2010 il convenuto, che aveva preannunciato la sua
assenza per vacanze mediante un fax giunto alla giudicatura di pace il giorno
prima, non è comparso ed è rimasto precluso;
che
statuendo lo stesso 10 giugno 2010 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione dalla stessa
prodotta, ha accolto l'istanza e ha obbligato il convenuto a pagare fr. 2000.– oltre
interessi al 5% dal 31 maggio 2008 e fr. 70.– di spese esecutive, con
conseguente rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al
PE n. __________dell'UE di Lugano;
che con
scritto 23 giugno 2010, indirizzato alla Giudicatura di pace e trasmesso a
questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 ha formulato un “ricorso inerente all'udienza CO 1”, giustificando la sua assenza alla discussione
e chiedendo di essere convocato a una nuova udienza onde poter far valere le proprie
ragioni a comprova dell'infondatezza della pretesa avversaria;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso
per cassazione deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto
e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);
che
in concreto il contenuto dello scritto 23 giugno 2010 del ricorrente non supera
la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice
di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione
di norme di diritto, il ricorrente si limita a giustificare la propria assenza
alla discussione chiedendo “di poter fissare nuovamente un incontro per
spiegare e dimostrare che la CO 1 non ha stipulato con me nessun contratto
valido a norma di legge per potermi chiedere il danno della vettura”;
che,
così facendo, il ricorrente non muove nessuna censura nei confronti dell'operato
del primo giudice, ciò che impedisce a questa Camera di individuare e giudicare
Fatti
i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in
cassazione, peraltro neppure
richiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art.
329);
che la
richiesta del ricorrente potrebbe tutt'al più configurare una domanda di restituzione
del termine per comparire all'udienza di discussione, possibilità accordata ove
la parte dimostri di essere stata impedita di agire, di comparire o di chiedere
un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale
era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato (art. 137 lett. b
CPC);
che,
ammessa la possibilità di una restituzione in intero anche dopo l'emanazione
della sentenza – ciò che permetterebbe di ripristinare la situazione
processuale esistente al momento in cui è subentrata la preclusione, concedendo
alla parte quindi preclusa la possibilità di compiere l'atto processuale omesso
Considerandi
senza sua colpa – la domanda, nondimeno, va formulata al giudice davanti al
quale si è verificata la preclusione (CCC 16.2009.91 del 16 novembre 2009 con riferimenti);
che in
tali circostanze il memoriale andrebbe quindi rinviato alla Giudice di pace per
essere vagliato a tale stregua;
che
nondimeno, data la palese infondatezza della domanda di restituzione in intero,
il motivo addotto dal ricorrente non costituendo un fatto grave e inevitabile
ai sensi dell'art. 137 lett. b CPC, ovvero un motivo reale e oggettivo,
estraneo ad ogni omissione e a negligenza della parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 137), esclusa essendo quindi l'assenza per
vacanze addotta dal ricorrente (Cocchi/Trezzini, op. cit., n.
26.
e 27 ad art. 137), per motivi di economia processuale questa Camera ritiene
superfluo il rinvio degli atti al primo giudice;
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente
essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore;
che non
si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato
per osservazioni;
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. Trattato
come ricorso per cassazione, l'atto è irricevibile
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster