16.2010.62
Annullamento esecuzione - precetto per incasso premi LAMal - condizioni per poter cambiare cassa malati - diffida di pagamento - indennità a parte non patrocinata
16 agosto 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2010.62
Data decisione, Autorità:
16.08.2011, CCC
Titolo:
Annullamento esecuzione - precetto per incasso premi LAMal - condizioni per poter cambiare cassa malati - diffida di pagamento - indennità a parte non patrocinata
ASSICURAZIONI SOCIALI
PAGAMENTO DEL PREMIO
art. 95 CPC
art. 7 LAMAL
art. 64A LAMAL
art. 105b OAMAL
art. 105d OAMAL
Incarto n.
16.2010.62
Lugano
16 agosto
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8
luglio 2010 presentato da
RI 1
(patrocinato dall' , )
contro la sentenza emessa il 28 giugno 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa __________ (annullamento
dell'esecuzione a norma dell'art. 85a LEF) promossa con istanza 17 dicembre
2008 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI
1, con la moglie e i suoi tre figli, è stato affiliato alla CO 1 per l'assicurazione
obbligatoria per le cure mediche fino al 23 novembre 2007, quando egli ha
notificato la disdetta del contratto di assicurazione per il 31 dicembre 2007.
Il 27 novembre 2007 l'assicuratore ha confermato la validità della disdetta
“soltanto se ha saldato tutte le eventuali fatture (premi, partecipazioni ai
costi, interessi di mora, spese d'esecuzione) fino al 31 dicembre 2007”. Dal 1° gennaio 2008 la famiglia __________ si è assicurata presso un'altra cassa malati. Il 31
gennaio 2008, la CO 1 ha comunicato all'assicurato che “a causa dei suoi
ritardi nei pagamenti”, la disdetta non poteva essere formalizzata per il 31 dicembre
2007 per cui il contratto sarebbe rimasto in vigore perlomeno fino al 31
dicembre 2008. Il 18 giugno 2008 l'assicuratore ha fatto intimare a RI 1 il PE n.
__________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 3059.45 oltre interessi,
corrispondenti ai premi di gennaio e febbraio 2008 così come alle partecipazioni
ai costi assicurativi, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Con
decisione del 26 agosto 2008 la Cassa medesima ha rigettato in via provvisoria
l'opposizione per l'importo di fr. 3159.45 più interessi dal 31 gennaio 2008.
Tale decisione non è stata impugnata.
Fatti
B. Il
17 dicembre 2008 RI 1 ha intentato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, un'azione fondata sull'art. 85a LEF per ottenere che, sospesa
provvisoriamente l'esecuzione nei suoi confronti, sia accertata l'inesistenza
del credito di fr. 3059.45 più interessi e che in tale misura sia annullata l'esecuzione
stessa. Con decreto del 31 dicembre 2008 il Pretore ha sospeso provvisoriamente
l'esecuzione nei confronti dell'istante. All'udienza del 20 gennaio 2009,
indetta per la discussione, la cassa malati CO 1 ha proposto di dichiarare irricevibile l'istanza, l'assicurato non avendo impugnato la decisione di
rigetto dell'opposizione, e comunque di respingerla, l'uscita di un assicurato
da una cassa malati essendo condizionata all'avvenuto pagamento di tutte le sue
pendenze.
C. Statuendo
il 28 giugno 2010 il Pretore, ammessa la ricevibilità dell'azione, ha accertato
che al momento della disdetta l'istante era in mora ciò che gli impediva di cambiare
cassa malati. Ciò posto il Pretore ha respinto l'istanza e ha revocato l'effetto
sospensivo concesso alla procedura esecutiva. La tassa di giustizia di fr.
300.– e le spese sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 300.– per ripetibili.
D. Con ricorso per cassazione 8 luglio 2010 RI 1è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese. Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in
particolare l'art. 64a cpv. 4 LAMal. Con decreto 14 luglio 2010 il
presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso. Nelle sue
osservazioni del 20 agosto 2010 la CO 1 ha proposto il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010
sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC
ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova
denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48
lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009,
pag. 15).
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).
3.
Il
Pretore, accertata la proponibilità dell'azione promossa dall'istante, l'ha
respinta avendo la convenuta provato la sussistenza del credito posto in
esecuzione. Egli, in particolare, ha richiamato lo scritto 27 novembre 2007 con
il quale l'assicuratore malattia aveva confermato all'istante che ”l'uscita
dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 31.12.2007”
era valida “soltanto se ha saldato tutte le eventuali fatture (premi, partecipazioni
ai costi, interessi di mora, spese d'esecuzione) fino al 31.12.2007” (cfr. doc.
6), ha accertato che al 31 dicembre 2007 l'assicurato risultava effettivamente in mora nel pagamento dei premi, e ha ricordato che lo scopo dell'art. 64a
cpv. 4 LAMal è “di proteggere la collettività degli assicurati da aumenti di
premio dovuti all'impossibilità di recuperare somme dovute da assicurati che
hanno cambiato assicurazione senza avere in precedenza pagato quanto dovuto”.
Ne ha concluso che tale norma fosse applicabile alla fattispecie e ha quindi negato
all'istante la possibilità di cambiare assicuratore per il 31 dicembre 2007. Il
ricorrente contesta tale accertamento sostenendo che in difetto di una diffida
di pagamento, l'art. 64a cpv. 4 LAMal non era applicabile, con
conseguente sua liberazione dagli impegni assunti con la cassa malati dal 1°
gennaio 2008.
4.
a)
Secondo l'art. 64a LAMal se l'assicurato
non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore
deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni
e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 1). Se nonostante la diffida, l'assicurato
non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione
per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni
finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora
e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente (cpv. 2). L'art. 64a
cpv. 4 LAMal prevede poi che, in deroga all'art. 7 LAMal, gli assicurati in
mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i
premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le
spese d'esecuzione.
b) Ora
è vero che contrariamente a quanto previsto dall'art. 105d cpv. 1 OAMal,
secondo il quale l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo
64a cpv. 4 a decorrere dalla notifica della diffida scritta prevista dall'articolo
105b cpv.1 OAMal (termine di 30 giorni al fine di permettere
all'assicurato di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle
conseguenze in cui incorre se non paga), l'assicuratore
malattia non ha diffidato l'assicurato. Sennonché la conclusione del Pretore,
che di fatto ha ritenuto ininfluente l'assenza di una diffida scritta, non può
essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
Per tacere del fatto che il ricorrente nemmeno si confronta con
l'argomentazione del primo giudice in merito allo spirito della legge,
l'imperativo di una diffida previa è dato ove gli assicuratori intendono
sospendere le loro prestazioni ad assicurati in mora, tant'è che per il
Tribunale federale l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 105b cpv.1
OAMal impedisce all'assicuratore di sospendere l'assunzione dei costi
delle prestazioni, ma non ha incidenza sulla sanzione prevista
all'art. 64a cpv. 4 LAMal (sentenza Tribunale federale
9C_786/2008 del 31 ottobre 2008 consid. 3.2. con riferimenti). In concreto, quindi, senza incorrere in arbitrio il primo giudice poteva
ritenere che anche in mancanza di una diffida scritta la mora dell'assicurato impedisse
il cambiamento di cassa malati e che di conseguenza l'importo rivendicato dalla
convenuta a titolo di premi scaduti e partecipazioni ai costi fosse dovuto.
c) Né,
contrariamente a quanto pretende il ricorrente, si può dire
che l'assicuratore malattia abbia violato il precetto della buona fede. Essa ha
bensì accettato le disdette dei contratti ma “soltanto se ha saldato tutte le
eventuali fatture (premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora, spese
d'esecuzione) fino al 31 dicembre 2007” (doc. 5). E poiché l'assicurato non
contesta l'esistenza di uno scoperto al 31 dicembre 2007, egli era al corrente
dell'impossibilità di cambiare assicuratore. Che poi ciò fosse dovuto a
incomprensioni con l'assicuratore non rende arbitraria la conclusione del
Pretore.
5.
Il ricorrente rimprovera al Pretore di aver riconosciuto alla convenuta,
non patrocinata da un legale, fr. 300.– per ripetibili. In realtà anche la
parte non patrocinata da un legale ha diritto a un'equa indennità, segnatamente
volta a compensare il dispendio di tempo causatole dal processo (RtiD II-2005
pag. 680 consid. 10; v. per il nuovo diritto art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In
concreto la convenuta, tramite il proprio servizio giuridico, ha presenziato all'udienza
del 20 gennaio 2009 presentando un memoriale di 4 pagine. Riconoscendo
un'indennità “d'inconvenienza” di fr. 300.–, il cui ammontare non è contestato,
il Pretore non ha abusato o ecceduto del suo potere di apprezzamento. Ciò posto
il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
6.
Gli oneri processuali seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Il ricorrente rifonderà alla
controparte un'equa indennità per la stesura delle
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 430.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
480.–
sono
posti a carico del ricorrente, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità
di fr. 200.–.
3. Intimazione
a:
;
a.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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