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Decisione

16.2010.62

Annullamento esecuzione - precetto per incasso premi LAMal - condizioni per poter cambiare cassa malati - diffida di pagamento - indennità a parte non patrocinata

16 agosto 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

17 dicembre 2008 RI 1 ha intentato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, un'azione fondata sull'art. 85a LEF per ottenere che, sospesa

provvisoriamente l'esecuzione nei suoi confronti, sia accertata l'inesistenza

del credito di fr. 3059.45 più interessi e che in tale misura sia annullata l'esecuzione

stessa. Con decreto del 31 dicembre 2008 il Pretore ha sospeso provvisoriamente

l'esecuzione nei confronti dell'istante. All'udienza del 20 gennaio 2009,

indetta per la discussione, la cassa malati CO 1 ha proposto di dichiarare irricevibile l'istanza, l'assicurato non avendo impugnato la decisione di

rigetto dell'opposizione, e comunque di respingerla, l'uscita di un assicurato

da una cassa malati essendo condizionata all'avvenuto pagamento di tutte le sue

pendenze.

C. Statuendo

il 28 giugno 2010 il Pretore, ammessa la ricevibilità dell'azione, ha accertato

che al momento della disdetta l'istante era in mora ciò che gli impediva di cambiare

cassa malati. Ciò posto il Pretore ha respinto l'istanza e ha revocato l'effetto

sospensivo concesso alla procedura esecutiva. La tassa di giustizia di fr.

300.– e le spese sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere

alla convenuta fr. 300.– per ripetibili.

D. Con ricorso per cassazione 8 luglio 2010 RI 1è insorto contro il

predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di

cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC ticinese. Il ricorrente rimprovera

al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in

particolare l'art. 64a cpv. 4 LAMal. Con decreto 14 luglio 2010 il

presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso. Nelle sue

osservazioni del 20 agosto 2010 la CO 1 ha proposto il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010

sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC

ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), fermo restando la nuova

denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48

lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009,

pag. 15).

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).

3.

Il

Pretore, accertata la proponibilità dell'azione promossa dall'istante, l'ha

respinta avendo la convenuta provato la sussistenza del credito posto in

esecuzione. Egli, in particolare, ha richiamato lo scritto 27 novembre 2007 con

il quale l'assicuratore malattia aveva confermato all'istante che ”l'uscita

dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 31.12.2007”

era valida “soltanto se ha saldato tutte le eventuali fatture (premi, partecipazioni

ai costi, interessi di mora, spese d'esecuzione) fino al 31.12.2007” (cfr. doc.

6), ha accertato che al 31 dicembre 2007 l'assicurato risultava effettivamente in mora nel pagamento dei premi, e ha ricordato che lo scopo dell'art. 64a

cpv. 4 LAMal è “di proteggere la collettività degli assicurati da aumenti di

premio dovuti all'impossibilità di recuperare somme dovute da assicurati che

hanno cambiato assicurazione senza avere in precedenza pagato quanto dovuto”.

Ne ha concluso che tale norma fosse applicabile alla fattispecie e ha quindi negato

all'istante la possibilità di cambiare assicuratore per il 31 dicembre 2007. Il

ricorrente contesta tale accertamento sostenendo che in difetto di una diffida

di pagamento, l'art. 64a cpv. 4 LAMal non era applicabile, con

conseguente sua liberazione dagli impegni assunti con la cassa malati dal 1°

gennaio 2008.

4.

a)

Secondo l'art. 64a LAMal se l'assicurato

non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore

deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni

e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 1). Se nonostante la diffida, l'assicurato

non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione

per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni

finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora

e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente (cpv. 2). L'art. 64a

cpv. 4 LAMal prevede poi che, in deroga all'art. 7 LAMal, gli assicurati in

mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i

premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le

spese d'esecuzione.

b) Ora

è vero che contrariamente a quanto previsto dall'art. 105d cpv. 1 OAMal,

secondo il quale l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo

64a cpv. 4 a decorrere dalla notifica della diffida scritta prevista dall'articolo

105b cpv.1 OAMal (termine di 30 giorni al fine di permettere

all'assicurato di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle

conseguenze in cui incorre se non paga), l'assicuratore

malattia non ha diffidato l'assicurato. Sennonché la conclusione del Pretore,

che di fatto ha ritenuto ininfluente l'assenza di una diffida scritta, non può

essere considerata arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

Per tacere del fatto che il ricorrente nemmeno si confronta con

l'argomentazione del primo giudice in merito allo spirito della legge,

l'imperativo di una diffida previa è dato ove gli assicuratori intendono

sospendere le loro prestazioni ad assicurati in mora, tant'è che per il

Tribunale federale l'inosservanza dei termini previsti dall'art. 105b cpv.1

OAMal impedisce all'assicuratore di sospendere l'assunzione dei costi

delle prestazioni, ma non ha incidenza sulla sanzione prevista

all'art. 64a cpv. 4 LAMal (sentenza Tribunale federale

9C_786/2008 del 31 ottobre 2008 consid. 3.2. con riferimenti). In concreto, quindi, senza incorrere in arbitrio il primo giudice poteva

ritenere che anche in mancanza di una diffida scritta la mora dell'assicurato impedisse

il cambiamento di cassa malati e che di conseguenza l'importo rivendicato dalla

convenuta a titolo di premi scaduti e partecipazioni ai costi fosse dovuto.

c) Né,

contrariamente a quanto pretende il ricorrente, si può dire

che l'assicuratore malattia abbia violato il precetto della buona fede. Essa ha

bensì accettato le disdette dei contratti ma “soltanto se ha saldato tutte le

eventuali fatture (premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora, spese

d'esecuzione) fino al 31 dicembre 2007” (doc. 5). E poiché l'assicurato non

contesta l'esistenza di uno scoperto al 31 dicembre 2007, egli era al corrente

dell'impossibilità di cambiare assicuratore. Che poi ciò fosse dovuto a

incomprensioni con l'assicuratore non rende arbitraria la conclusione del

Pretore.

5.

Il ricorrente rimprovera al Pretore di aver riconosciuto alla convenuta,

non patrocinata da un legale, fr. 300.– per ripetibili. In realtà anche la

parte non patrocinata da un legale ha diritto a un'equa indennità, segnatamente

volta a compensare il dispendio di tempo causatole dal processo (RtiD II-2005

pag. 680 consid. 10; v. per il nuovo diritto art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In

concreto la convenuta, tramite il proprio servizio giuridico, ha presenziato all'udienza

del 20 gennaio 2009 presentando un memoriale di 4 pagine. Riconoscendo

un'indennità “d'inconvenienza” di fr. 300.–, il cui ammontare non è contestato,

il Pretore non ha abusato o ecceduto del suo potere di apprezzamento. Ciò posto

il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

6.

Gli oneri processuali seguono la

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Il ricorrente rifonderà alla

controparte un'equa indennità per la stesura delle

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 430.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

480.–

sono

posti a carico del ricorrente, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità

di fr. 200.–.

3. Intimazione

a:

;

a.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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