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Decisione

16.2010.63

Contratto di locazione - notifica raccomandata a fermo posta - concetto di arbitrio

27 settembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1094 e 1095; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice

2000/2004, n. 239 ad art. 124; SJZ 2001, pag. 424; DTF 130

III 396; 127 III 173; DTF 127 I 31);

che, in

concreto, il plico raccomandato del 14 luglio 2010 è giunto all'ufficio postale

di __________ il giorno successivo sicché il termine di sette giorni per

ritirare l'invio sarebbe scaduto il 22 luglio 2010 con la conseguenza che il

termine di pagamento dell'anticipo sarebbe scaduto il 6 agosto 2010;

che il

pagamento, intervenuto il 20 agosto 2010, si rivela tardivo, il Pretore avendo

trattato il caso con la procedura in materia di locazione non sospesa dalle

ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC);

che,

invero, nel giudizio impugnato il Pretore ha trattato anche il risarcimento del

danno per l'occupazione dell'appartamento e il pagamento di spese condominiali,

questioni che esulano dalle controversie in materia di locazione;

che

foss'anche tempestivo il pagamento dell'anticipo, l'esito del ricorso non muterebbe;

che

infatti la ricorrente ripropone la sua versione dei fatti e contesta di aver occupato illecitamente lo stabile acquistato, il

ritardo nell'ottenimento del permesso di dimora non essendo a lei imputabile;

che,

però, la diversa conclusione del Pretore di ritenerla responsabile del ritardo nell'ottenimento del permesso di dimora, rispettivamente

nella formalizzazione del trapasso di proprietà previsto entro il 31 maggio 2007,

non appare arbitraria giacché trova sufficiente riscontro nelle risultanze

istruttorie, in particolare nella testimonianza dell'avv. __________ (cfr. deposizione

del 12 ottobre 2009);

che

infatti, l'arbitrio non può essere ravvisato nella

circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile,

ma è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare

come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non

sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3), ciò che non è il caso in

concreto;

che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare

non quello dell'art. 327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;

che gli

Considerandi

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è stato intimato;

per

questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è irricevibile.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.

fr.

200.

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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