16.2010.63
Contratto di locazione - notifica raccomandata a fermo posta - concetto di arbitrio
27 settembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.63
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, CCC
Titolo:
Contratto di locazione - notifica raccomandata a fermo posta - concetto di arbitrio
ARBITRIO
CONTENUTO DEL RICORSO
NOTIFICAZIONE
art. 124 CPC-TI
art. 312 CPC-TI
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.63
Lugano
27 settembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione ("appello”)
12 luglio 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 10 giugno 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 nella causa DI.2008.623 (contratto
di locazione) promossa con istanza 13 maggio 2008 da
CO 1CO 1
(patrocinati
dall'avv. );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 12 febbraio 2007 RI 1, cittadina italiana, ha acquistato da CO 1 la proprietà per piani n. __________ del
fondo base n. __________ RFD __________ al prezzo di
fr. 842 650.–;
che al
fine di permettere all'acquirente, cittadina italiana in attesa del permesso di
dimora e dell'autorizzazione LAFE, l'immissione in possesso dell'immobile, le
parti hanno concluso lo stesso giorno un contratto di locazione di durata determinata,
dal
1° marzo al
31 maggio 2007, per una pigione di complessivi
fr. 7350.–;
che la locazione si è protratta fino al mese di agosto 2007 quando RI
1 ha ottenuto i necessari permessi amministrativi per il perfezionamento del
trapasso di proprietà;
che il 28
dicembre 2007 CO 1 hanno adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione
di Agno facendo valere nei confronti di RI 1 una pretesa di
fr.
8258.20 quale indennizzo per l'occupazione illecita dell'appartamento per i
mesi da giugno ad agosto 2007;
che, fallita
la conciliazione, con istanza del 13 maggio 2008 CO 1
hanno convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per
ottenere il pagamento di fr. 7693.75 oltre interessi (fr. 1200.– per spese
accessorie relative alla locazione dell'appartamento dal 1° marzo al 31 maggio 2007,
fr. 1040.55 per contributi condominiali maturati dal 1° giugno al 7 agosto 2007
e fr. 5453.20 quale indennizzo per l'occupazione dell'appartamento dal 1° giugno
al 7 agosto 2007);
che all'udienza
del 7 luglio 2008, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza;
che con sentenza del 10 giugno 2010 il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza condannando la convenuta a versare agli istanti fr. 1618.05 oltre
interessi del 5% dal 29 dicembre 2007;
che con ricorso
per cassazione ("appello”) 12 luglio 2010 AP 1è insorta con il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che l'atto
non ha formato oggetto di intimazione;
in diritto: che
con ordinanza 14 luglio 2010 questa Camera ha invitato la ricorrente a depositare
entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte,
la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale
d'appello, introiti agiti, con
l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato
stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
che determinante
per la notifica di un atto giudiziario non consegnato direttamente al
destinatario è l'ultimo dei sette giorni durante i quali l'atto è conservato in
giacenza all'ufficio postale anche in caso di notifica a un indirizzo in fermo
posta, come è stato il caso in concreto (cfr. sentenza del Tribunale federale
del 30 aprile 2010 5A.129/2010; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n.
Fatti
1094 e 1095; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice
2000/2004, n. 239 ad art. 124; SJZ 2001, pag. 424; DTF 130
III 396; 127 III 173; DTF 127 I 31);
che, in
concreto, il plico raccomandato del 14 luglio 2010 è giunto all'ufficio postale
di __________ il giorno successivo sicché il termine di sette giorni per
ritirare l'invio sarebbe scaduto il 22 luglio 2010 con la conseguenza che il
termine di pagamento dell'anticipo sarebbe scaduto il 6 agosto 2010;
che il
pagamento, intervenuto il 20 agosto 2010, si rivela tardivo, il Pretore avendo
trattato il caso con la procedura in materia di locazione non sospesa dalle
ferie giudiziarie (art. 412 cpv. 2 CPC);
che,
invero, nel giudizio impugnato il Pretore ha trattato anche il risarcimento del
danno per l'occupazione dell'appartamento e il pagamento di spese condominiali,
questioni che esulano dalle controversie in materia di locazione;
che
foss'anche tempestivo il pagamento dell'anticipo, l'esito del ricorso non muterebbe;
che
infatti la ricorrente ripropone la sua versione dei fatti e contesta di aver occupato illecitamente lo stabile acquistato, il
ritardo nell'ottenimento del permesso di dimora non essendo a lei imputabile;
che,
però, la diversa conclusione del Pretore di ritenerla responsabile del ritardo nell'ottenimento del permesso di dimora, rispettivamente
nella formalizzazione del trapasso di proprietà previsto entro il 31 maggio 2007,
non appare arbitraria giacché trova sufficiente riscontro nelle risultanze
istruttorie, in particolare nella testimonianza dell'avv. __________ (cfr. deposizione
del 12 ottobre 2009);
che
infatti, l'arbitrio non può essere ravvisato nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile,
ma è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare
come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non
sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3), ciò che non è il caso in
concreto;
che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare
non quello dell'art. 327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;
che gli
Considerandi
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è stato intimato;
per
questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è irricevibile.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
200.
–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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