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Decisione

16.2010.64

Creditoria - contributi alla formazione dovuti nel settore della falegnameria - iura novit curia

21 giugno 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione

di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG;

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

che giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese, disposto sotto il quale possono essere

sussunte tutte le censure ricorsuali, la ricorrente non avendo evidenziato il

titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. a CPC ticinese, una sentenza del

Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata

manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso

di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che il

primo giudice, accertato l'assoggettamento della convenuta all'obbligo contributivo

sancito dall'art. 4 del Decreto del 29 giugno 2005 con cui il Consiglio

federale ha conferito obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la

formazione professionale __________ dell'Associazione Svizzera __________, l'ha

condannata al pagamento dell'importo rivendicato;

che la

ricorrente contesta tale conclusione e rimprovera al primo giudice di averla

condannata a pagare un importo sulla base di una fattura emessa dal Fondo per

la formazione professionale __________ mentre l'istanza emana dall'Associazione

Svizzera __________

che,

in concreto, la fattura del 15 maggio 2009 indica quale destinatario del pagamento

il Fondo per la formazione professionale __________ (doc. B), ma non appare

arbitrario ritenere che la richiesta emani dall'Associazione Svizzera __________,

gestore del Fondo;

che

inoltre, visto come la sola intestazione della fattura non consenta di trarre conclusioni

certe circa la

titolarità del rapporto giuridico (cfr. II CCA sentenza inc. 12.2004.219 del 31 gennaio 2006 consid. 7.2), senza incorrere

Considerandi

in arbitrio il primo giudice poteva ritenere che titolare della pretesa fosse

l'istante, tanto più che la pretesa di pagamento si fonda

sull'art. 4 del decreto 29 giugno 2005 con cui il Consiglio federale ha

conferito obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale

del ramo economico in questione;

che le

altre contestazioni della ricorrente, riferite all'ammontare

dell'importo richiesto (modalità di fissazione del contributo rispetto al numero

dei dipendenti della ditta), all'ossequio della procedura di assoggettamento

(prova dell'invio della richiesta di autodichiarazione, rispettivamente della

stima del contributo per verifica), all'eventuale

assoggettamento di altre ditte, alla sua esenzione dal pagamento dell'importo

rivendicato poiché già partecipa in altro modo al finanziamento della formazione,

sono irricevibili poiché addotte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 CPC ticinese);

che nulla

giova alla ricorrente il richiamo al principio iura novit curia (art. 87

CPC ticinese), principio che non si estende alle questioni di fatto non allegate

dalle parti e che quindi non le esonera dall'obbligo di addurre i fatti e

offrire le prove pertinenti a sostegno delle loro argomentazioni e

contestazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 324 ad art. 87);

che in merito alla pretesa disparità di trattamento con altre ditte

indigene, addotta per altro del tutto genericamente, e al carattere

anticostituzionale dell'obbligo contributivo, ciò non esclude l'applicabilità

del decreto in questione e quindi l'assoggettamento della ricorrente all'obbligo

di versare il contributo in oggetto;

che

infine, per quanto attiene alle carenze formali dell'istanza, i firmatari della

stessa (Werner Schär e Didier Kipfer) erano legittimati a sottoscriverla poiché

iscritti nel Registro di commercio del Cantone Zurigo con firma collettiva a

due;

che in definitiva, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione,

il ricorso deve essere respinto;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

che

non si pone problema di indennità, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni

al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 30 giugno 2010 è respinto.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– Associazione Svizzera __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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