16.2010.64
Creditoria - contributi alla formazione dovuti nel settore della falegnameria - iura novit curia
21 giugno 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2010.64
Data decisione, Autorità:
21.06.2011, CCC
Titolo:
Creditoria - contributi alla formazione dovuti nel settore della falegnameria - iura novit curia
APPLICAZIONE D'UFFICIO DEL DIRITTO
art. 87 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.64
Lugano
21 giugno
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30
giugno 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 9 giugno 2010 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Lugano Est nella causa n. 7/2010/O (creditoria)
promossa con istanza 26 gennaio 2010 dall'
Associazione Svizzera __________
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il Regolamento del Fondo per la formazione professionale __________
dell'Associazione Svizzera __________ del 28 ottobre 2004, dichiarato di
obbligatorietà generale dal Consiglio federale con decreto del 29 giugno 2005,
prevede l'assoggettamento di tutte le aziende che eseguono prodotti di __________
nel Cantone Ticino a un obbligo contributivo in favore del
Fondo medesimo di fr. 240.– per tutte le aziende e di fr. 10.– per collaboratore;
che il 15
maggio 2009 il Fondo per la formazione professionale __________ dell'Associazione
Svizzera __________ ha chiesto alla società RI 1 il pagamento di fr. 440.–
quale contributo per il 2009;
che viste
le resistenze dell'azienda, l'Associazione Svizzera __________ le ha fatto notificare il PE n. __________ dell'UE di Lugano, al
quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con
istanza del 26 gennaio 2010 l'Associazione Svizzera __________ ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Est per ottenere il pagamento
di fr. 470.– oltre interessi del 5% dal 16 febbraio 2009 e spese esecutive, così
come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato precetto esecutivo;
che all'udienza
del 23 marzo 2010 indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza lamentando una disparità di trattamento rispetto alle “ditte
estere che operano sul territorio nazionale o ditte indigene che usano altri metodi
per ovviare alla problematica”;
che
statuendo il 9 giugno 2010 il Giudice di pace supplente, accertato l'assoggettamento
della convenuta all'obbligo di contribuire al Fondo per la formazione professionale
del ramo economico in questione, ha accolto l'istanza;
che con ricorso
per cassazione del 30 giugno 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. a) e g) CPC ticinese;
che la ricorrente
si duole di violazioni di natura formale e materiale, tali da giustificare l'annullamento
della sentenza impugnata, il primo giudice non avendo in sostanza verificato la
legittimazione dell'istante e il fondamento della sua pretesa;
che al
ricorso l'istante non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che la decisione
impugnata è stata notificata prima del 1° gennaio 2011 sicché la procedura di
cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv.
Fatti
1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione
di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG;
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese, disposto sotto il quale possono essere
sussunte tutte le censure ricorsuali, la ricorrente non avendo evidenziato il
titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. a CPC ticinese, una sentenza del
Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che il
primo giudice, accertato l'assoggettamento della convenuta all'obbligo contributivo
sancito dall'art. 4 del Decreto del 29 giugno 2005 con cui il Consiglio
federale ha conferito obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la
formazione professionale __________ dell'Associazione Svizzera __________, l'ha
condannata al pagamento dell'importo rivendicato;
che la
ricorrente contesta tale conclusione e rimprovera al primo giudice di averla
condannata a pagare un importo sulla base di una fattura emessa dal Fondo per
la formazione professionale __________ mentre l'istanza emana dall'Associazione
Svizzera __________
che,
in concreto, la fattura del 15 maggio 2009 indica quale destinatario del pagamento
il Fondo per la formazione professionale __________ (doc. B), ma non appare
arbitrario ritenere che la richiesta emani dall'Associazione Svizzera __________,
gestore del Fondo;
che
inoltre, visto come la sola intestazione della fattura non consenta di trarre conclusioni
certe circa la
titolarità del rapporto giuridico (cfr. II CCA sentenza inc. 12.2004.219 del 31 gennaio 2006 consid. 7.2), senza incorrere
Considerandi
in arbitrio il primo giudice poteva ritenere che titolare della pretesa fosse
l'istante, tanto più che la pretesa di pagamento si fonda
sull'art. 4 del decreto 29 giugno 2005 con cui il Consiglio federale ha
conferito obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale
del ramo economico in questione;
che le
altre contestazioni della ricorrente, riferite all'ammontare
dell'importo richiesto (modalità di fissazione del contributo rispetto al numero
dei dipendenti della ditta), all'ossequio della procedura di assoggettamento
(prova dell'invio della richiesta di autodichiarazione, rispettivamente della
stima del contributo per verifica), all'eventuale
assoggettamento di altre ditte, alla sua esenzione dal pagamento dell'importo
rivendicato poiché già partecipa in altro modo al finanziamento della formazione,
sono irricevibili poiché addotte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 CPC ticinese);
che nulla
giova alla ricorrente il richiamo al principio iura novit curia (art. 87
CPC ticinese), principio che non si estende alle questioni di fatto non allegate
dalle parti e che quindi non le esonera dall'obbligo di addurre i fatti e
offrire le prove pertinenti a sostegno delle loro argomentazioni e
contestazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 324 ad art. 87);
che in merito alla pretesa disparità di trattamento con altre ditte
indigene, addotta per altro del tutto genericamente, e al carattere
anticostituzionale dell'obbligo contributivo, ciò non esclude l'applicabilità
del decreto in questione e quindi l'assoggettamento della ricorrente all'obbligo
di versare il contributo in oggetto;
che
infine, per quanto attiene alle carenze formali dell'istanza, i firmatari della
stessa (Werner Schär e Didier Kipfer) erano legittimati a sottoscriverla poiché
iscritti nel Registro di commercio del Cantone Zurigo con firma collettiva a
due;
che in definitiva, non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione,
il ricorso deve essere respinto;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
che
non si pone problema di indennità, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni
al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 30 giugno 2010 è respinto.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– Associazione Svizzera __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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