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Decisione

16.2010.65

Contratto d'appalto - concetto di arbitrio - contenuto del ricorso per cassazione

16 agosto 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che per

costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria

quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso

o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e

dell'equità;

che per

essere definita come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta

e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista;

che l'arbitrio

non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile, ma è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3);

che nella

fattispecie il Giudice di pace ha accertato che la convenuta aveva chiesto l'intervento

della ditta istante e che la stessa aveva anche sottoscritto i relativi bollettini

di lavoro, donde la sua legittimazione passiva;

che la

ricorrente, ribadendo di non essere debitrice nei confronti dell'istante, non evidenzia

né una violazione di norme di diritto né tanto meno un'arbitraria valutazione

delle prove da parte del primo giudice;

che

infatti, per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza

impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove,

per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato

accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero

arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato;

che non

avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art.

327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso

per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa

Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza

notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli

inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

Considerandi

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è

stato intimato.

Per

questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.

fr.

150.

già

anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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