16.2010.65
Contratto d'appalto - concetto di arbitrio - contenuto del ricorso per cassazione
16 agosto 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.65
Data decisione, Autorità:
16.08.2010, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - concetto di arbitrio - contenuto del ricorso per cassazione
ARBITRIO
CASSAZIONE
CONTENUTO DEL RICORSO
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2010.65
Lugano
16 agosto
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8
luglio 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 25 giugno 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 28-2010 (contratto d'appalto)
promossa con istanza 20 maggio 2010 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
tra giugno e luglio del 2009 la ditta CO 1, specializzata nella vendita e manutenzione di sicurezze antifurto e chiavi, è stata interpellata
da RI 1 affinché procedesse alla sostituzione di cilindri danneggiati a seguito
di un furto con scasso perpetrato in uno stabile di proprietà di __________ SA
a __________;
che il 18 agosto 2009 CO 1 ha emesso due identiche fatture per le proprie prestazioni di complessivi fr. 1212.55, una intestata alla __________
SA e l'altra a RI 1;
che non
avendo ottenuto nessun riscontro, CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, a cui l'escussa ha
interposto opposizione;
che con istanza del 20 maggio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1212.55 oltre
interessi del 5% dal 18 settembre 2009 e il rigetto in
via definitiva dell'opposizione da questa interposta al citato precetto
esecutivo;
che all'udienza
del 25 giugno 2010 indetta per la discussione la convenuta non è comparsa ed è
rimasta preclusa;
che
statuendo quel giorno medesimo il Giudice di pace, accertato che i lavori erano
stati commissionati dalla convenuta la quale aveva anche sottoscritto i
relativi bollettini di lavoro, ha accolto l'istanza;
che con
ricorso per cassazione del 6 luglio 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento, asserendo la propria carenza di legittimazione
passiva;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell'equità;
che per
essere definita come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta
e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista;
che l'arbitrio
non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile, ma è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3);
che nella
fattispecie il Giudice di pace ha accertato che la convenuta aveva chiesto l'intervento
della ditta istante e che la stessa aveva anche sottoscritto i relativi bollettini
di lavoro, donde la sua legittimazione passiva;
che la
ricorrente, ribadendo di non essere debitrice nei confronti dell'istante, non evidenzia
né una violazione di norme di diritto né tanto meno un'arbitraria valutazione
delle prove da parte del primo giudice;
che
infatti, per motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza
impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle prove,
per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale probatorio sarebbero
arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato;
che non
avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art.
327 lett. g CPC, il ricorso deve essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa
Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza
notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli
inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
Considerandi
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si pone problema di ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è
stato intimato.
Per
questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso per cassazione è respinto.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.
–
fr.
150.
–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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