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Decisione

16.2010.66

Contratto d'abbonamento - diritto di essere sentito - mancata partecipazione alla discussione - mancata ricezione citazione - obbligo di notifica del cambiamento di domicilio a carico della parte

24 agosto 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice

di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in

grado di far valere le proprie ragioni;

che il

ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non

aver potuto partecipare alla discussione, non essendogli pervenuta la relativa

citazione;

che in

concreto il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di discussione

del 18 giugno 2010 è stato notificato al convenuto in via __________ a G__________

e, non essendo stata ritirata dal medesimo, scaduto il periodo di giacenza è

stato ritornato al mittente (‹www.

posta.ch/trackandtrace›, informazioni

inerenti al recapito __________);

che un

atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in

cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette

giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 132

III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);

che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto nessuna comunicazione

in merito all'invio, avendo egli nel frattempo trasferito il suo domicilio da G__________

a T__________;

che

tale circostanza non giova al ricorrente giacché non risulta che questi abbia provveduto

Considerandi

alle necessarie notifiche di cambiamento di domicilio e di indirizzo, lo stesso

risultando a tutt'oggi ancora domiciliato a G__________ in via __________ (cfr.

‹ww.movpop.ti.ch›), luogo ove la corrispondenza gli è quindi

stata regolarmente notificata;

che

pertanto, non avendo effettuato quanto necessario per regolarizzare la sua posizione

così da garantirsi la ricezione della corrispondenza al suo attuale indirizzo,

l'interessato deve sopportare le conseguenze della sua inazione e non può

quindi dolersi della lesione del suo diritto di essere sentito, la sua assenza

all'udienza essendo solo a lui imputabile;

che

si volesse da ciò prescindere ed esaminare nel merito le censure sollevate nel

ricorso, l'esito non muterebbe;

che

il ricorrente sostiene di contestare l'ammontare delle

fatture poiché __________ non ha rispettato il contratto, non trasmettendogli

gli estratti dettagliati delle fatture e fornendogli un computer con gravi

difetti;

che,

come risulta dalla lettera del 2 dicembre 2009 allegata al ricorso, la

richiesta degli estratti dettagliati si riferisce al collegamento telefonico __________

estraneo alle fatture poste in esecuzione, mentre la contestazione sui difetti

del computer risale al dicembre 2009 allorquando le richieste di pagamento riferite

all'abbonamento e utilizzo del Sony __________ riguardano i mesi da aprile a

settembre 2009 senza che l'interessato sostenga di non averlo mai utilizzato;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv.

1.

CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone problema di ripetibili, la controparte avendo rinunciato a formulare

osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è irricevibile.

2. Non si

prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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