16.2010.66
Contratto d'abbonamento - diritto di essere sentito - mancata partecipazione alla discussione - mancata ricezione citazione - obbligo di notifica del cambiamento di domicilio a carico della parte
24 agosto 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.66
Data decisione, Autorità:
24.08.2010, CCC
Titolo:
Contratto d'abbonamento - diritto di essere sentito - mancata partecipazione alla discussione - mancata ricezione citazione - obbligo di notifica del cambiamento di domicilio a carico della parte
CITAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICAZIONE
art. 124 CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2010.66
Lugano
24 agosto
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15
luglio 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 18 giugno 2010 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa IU.2010.25 (contratto
d'abbonamento) promossa con istanza 2 giugno 2010 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
RI 1 ha sottoscritto il 7 dicembre 2006 con __________ un contratto di abbonamento
per un collegamento di telefonia mobile Natel (__________), e l'8 aprile
2009 ne ha contratto un altro (__________);
che l'utente
non ha provveduto al pagamento delle fatture relative all'utilizzo dei menzionati
collegamenti telefonici per i mesi da febbraio a settembre 2009 per complessivi
fr. 2974.20;
che CO 1,
alla quale __________ aveva ceduto il suo credito, ha fatto notificare a RI 1
il PE n. __________ dell'UEF di Locarno, al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che con
istanza del 2 giugno 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 3502.– (fr.
2974.20 oltre a fr. 385.– per spese di incasso, fr. 70.– per spese esecutive e
fr. 72.80 per interessi di ritardo), così come il rigetto in via definitiva
dell'opposizione da questi interposta al menzionato precetto esecutivo;
che all'udienza
del 18 giugno 2010, indetta per la discussione il convenuto non è comparso ed è
rimasto precluso;
che
statuendo quello stesso giorno il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato
il credito dell'istante sulla base della documentazione da questa prodotta e
rimasta incontestata dal convenuto, ha accolto l’istanza;
che con
ricorso per cassazione del 15 luglio 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che il
ricorrente lamenta essenzialmente la lesione del suo diritto di essere sentito
per non aver potuto partecipare alla discussione, nessuna comunicazione in
merito essendogli pervenuta al suo attuale domicilio a T__________;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
Fatti
di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che il
ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non
aver potuto partecipare alla discussione, non essendogli pervenuta la relativa
citazione;
che in
concreto il plico raccomandato contenente la citazione all'udienza di discussione
del 18 giugno 2010 è stato notificato al convenuto in via __________ a G__________
e, non essendo stata ritirata dal medesimo, scaduto il periodo di giacenza è
stato ritornato al mittente (‹www.
posta.ch/trackandtrace›, informazioni
inerenti al recapito __________);
che un
atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in
cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette
giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 132
III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124);
che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto nessuna comunicazione
in merito all'invio, avendo egli nel frattempo trasferito il suo domicilio da G__________
a T__________;
che
tale circostanza non giova al ricorrente giacché non risulta che questi abbia provveduto
Considerandi
alle necessarie notifiche di cambiamento di domicilio e di indirizzo, lo stesso
risultando a tutt'oggi ancora domiciliato a G__________ in via __________ (cfr.
‹ww.movpop.ti.ch›), luogo ove la corrispondenza gli è quindi
stata regolarmente notificata;
che
pertanto, non avendo effettuato quanto necessario per regolarizzare la sua posizione
così da garantirsi la ricezione della corrispondenza al suo attuale indirizzo,
l'interessato deve sopportare le conseguenze della sua inazione e non può
quindi dolersi della lesione del suo diritto di essere sentito, la sua assenza
all'udienza essendo solo a lui imputabile;
che
si volesse da ciò prescindere ed esaminare nel merito le censure sollevate nel
ricorso, l'esito non muterebbe;
che
il ricorrente sostiene di contestare l'ammontare delle
fatture poiché __________ non ha rispettato il contratto, non trasmettendogli
gli estratti dettagliati delle fatture e fornendogli un computer con gravi
difetti;
che,
come risulta dalla lettera del 2 dicembre 2009 allegata al ricorso, la
richiesta degli estratti dettagliati si riferisce al collegamento telefonico __________
estraneo alle fatture poste in esecuzione, mentre la contestazione sui difetti
del computer risale al dicembre 2009 allorquando le richieste di pagamento riferite
all'abbonamento e utilizzo del Sony __________ riguardano i mesi da aprile a
settembre 2009 senza che l'interessato sostenga di non averlo mai utilizzato;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv.
1.
CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone problema di ripetibili, la controparte avendo rinunciato a formulare
osservazioni al ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Non si
prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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