16.2010.68
Rigetto dell'opposizione - stralcio per mancato pagamento anticipo - notifica raccomandata
28 ottobre 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2010.68
Data decisione, Autorità:
28.10.2010, CCC
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - stralcio per mancato pagamento anticipo - notifica raccomandata
ANTICIPO DELLE SPESE
STRALCIO
art. 124 CPC-TI
art. 137 CPC-TI
art. 312 CPC-TI
art. 21 LTG
Incarto n.
16.2010.68
Lugano
28 ottobre
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27
luglio 2010 presentato da
RI 1RI 1
contro la sentenza emessa il 1° agosto 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.754 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 2 marzo 2010 da
CO 1
(rappresentata da );
premesso
che con sentenza del 1°
luglio 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, notificatogli per l'incasso di fr. 5580.– oltre accessori rivendicati a
titolo di pigioni scadute;
preso
atto che il 27 luglio 2010 RI 1 è insorto contro il
predetto giudizio giustificando la propria assenza al contraddittorio e producendo
documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento di tutte le sue pendenze
derivanti dal contratto di locazione;
rammentato
che il 5 agosto 2010 il ricorrente è stato invitato a depositare entro quindici
giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr.
240.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso
infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312
cpv. 2 CPC);
accertato
Considerandi
che l'ordinanza, spedita con invio raccomandato 5 agosto 2010 con dichiarazione
di ricevuta di ritorno, è giunta all'Ufficio postale di
Lugano il 6 agosto 2010 e, non essendo stata ritirata dal destinatario, è stata
ritornata al Tribunale il 17 agosto 2010 (cfr.‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);
che
secondo l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti giudiziari avviene,
di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di
ritorno, in conformità ai regolamenti postali;
che un
atto giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario
nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a
domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i
quali rimane depositato all'ufficio postale (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124; DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; 117 V
131);
constatato
che nessun pagamento risulta essere intervenuto finora, né il ricorrente consta
avere chiesto – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto
che nelle circostanze descritte il ricorso sfugge a qualsiasi esame;
considerato
che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la
tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di cassazione
terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito
che non si giustifica di attribuire ripetibili alla
controparte, cui il ricorso non è stato intimato e non
ha cagionato costi presumibili;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. Il
ricorso per cassazione è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2.
Gli oneri
processuali, per complessivi fr. 50.–, sono posti a carico del ricorrente. Non
si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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