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Decisione

16.2010.68

Rigetto dell'opposizione - stralcio per mancato pagamento anticipo - notifica raccomandata

28 ottobre 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2010.68

Data decisione, Autorità:

28.10.2010, CCC

Titolo:

Rigetto dell'opposizione - stralcio per mancato pagamento anticipo - notifica raccomandata

ANTICIPO DELLE SPESE

STRALCIO

art. 124 CPC-TI

art. 137 CPC-TI

art. 312 CPC-TI

art. 21 LTG

Incarto n.

16.2010.68

Lugano

28 ottobre

2010/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di cassazione civile del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27

luglio 2010 presentato da

RI 1RI 1

contro la sentenza emessa il 1° agosto 2010 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.754 (rigetto

dell'opposizione) promossa con istanza 2 marzo 2010 da

CO 1

(rappresentata da );

premesso

che con sentenza del 1°

luglio 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di

Lugano, notificatogli per l'incasso di fr. 5580.– oltre accessori rivendicati a

titolo di pigioni scadute;

preso

atto che il 27 luglio 2010 RI 1 è insorto contro il

predetto giudizio giustificando la propria assenza al contraddittorio e producendo

documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento di tutte le sue pendenze

derivanti dal contratto di locazione;

rammentato

che il 5 agosto 2010 il ricorrente è stato invitato a depositare entro quindici

giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr.

240.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso

infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312

cpv. 2 CPC);

accertato

Considerandi

che l'ordinanza, spedita con invio raccomandato 5 agosto 2010 con dichiarazione

di ricevuta di ritorno, è giunta all'Ufficio postale di

Lugano il 6 agosto 2010 e, non essendo stata ritirata dal destinatario, è stata

ritornata al Tribunale il 17 agosto 2010 (cfr.‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);

che

secondo l'art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti giudiziari avviene,

di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di

ritorno, in conformità ai regolamenti postali;

che un

atto giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario

nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a

domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i

quali rimane depositato all'ufficio postale (Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 124; DTF 132 III 492 consid. 1; 127 I 34 consid. 2a/aa; 117 V

131);

constatato

che nessun pagamento risulta essere intervenuto finora, né il ricorrente consta

avere chiesto – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC);

ritenuto

che nelle circostanze descritte il ricorso sfugge a qualsiasi esame;

considerato

che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la

tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di cassazione

terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

stabilito

che non si giustifica di attribuire ripetibili alla

controparte, cui il ricorso non è stato intimato e non

ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta: 1. Il

ricorso per cassazione è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2.

Gli oneri

processuali, per complessivi fr. 50.–, sono posti a carico del ricorrente. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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