16.2010.71
Contratto di lavoro - licenziamento in tronco da parte del lavoratore - grave motivo - mancato pagamento reiterato salario - messa in mora del datore di lavoro - tempestività della notifica del licenz
21 dicembre 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
16.2010.71
Data decisione, Autorità:
21.12.2010, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - licenziamento in tronco da parte del lavoratore - grave motivo - mancato pagamento reiterato salario - messa in mora del datore di lavoro - tempestività della notifica del licenziamento - termine di riflessione
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
TEMPESTIVITÀ
art. 337 CO
Incarto n.
16.2010.71
Lugano
21 dicembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27
agosto 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall')
contro la sentenza emessa il 30 luglio 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa DI.2009.1431
(contratto di lavoro) promossa con istanza 5 ottobre 2009 da
CO 1
(rappresentata dall');
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
4 agosto 2008 AO 1 è stata assunta dalla AP 1 in qualità di agente di call center con un salario mensile lordo di fr. 3300.–. Fin dai primi mesi
d'attività la datrice di lavoro è risultata in ritardo con il versamento del
salario ai dipendenti, tant'è che il Sindacato __________ e il Sindacato della __________,
agenti congiuntamente a nome dei lavoratori, sono intervenuti a più riprese nei
suoi confronti con solleciti e minacce di messa in mora. Il 25 maggio 2009 i
medesimi sindacati hanno intimato alla RI 1 di pagare il saldo del salario di
aprile e la quota di tredicesima per i mesi di gennaio e febbraio entro le ore
12.00 del 5 giugno successivo precisando che “se tale termine non dovesse
essere mantenuto, i dipendenti saranno liberi da ogni impegno contrattuale
verso l'azienda, quindi si asterranno dal lavoro con effetto immediato”. Preso
atto come le sue spettanze salariali non erano state pagate e ciò nemmeno dopo
lo sciopero proclamato lo stesso 5 giugno e neppure dopo l'ulteriore messa in
mora del 22 giugno 2009, il 26 giugno 2009 CO 1 ha notificato la disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato.
Fatti
B. Il 5 ottobre 2009 CO 1 ha convenuto la RI 1 – la quale in pendenza
di procedura ha modificato la sua ragione sociale in RI 1 – davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 3211.50
netti oltre interessi del 5 % dal 1° agosto 2009, corrispondenti al salario
maturato nel periodo di preavviso, oltre al rigetto, limitatamente a quest'importo,
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza
del 27 ottobre 2009, indetta per la discussione, la convenuta ha postulato la
reiezione dell'istanza ritenendo la disdetta con effetto immediato
ingiustificata, la lavoratrice avendo reagito tardivamente a una situazione di
mora a lei nota da tempo. In via subordinata essa ha chiesto che all'istante
venisse imputato quanto da questa guadagnato o risparmiato a seguito del mancato
impiego. Esperita l'istruttoria, nelle sue conclusioni finali del 23 febbraio 2010 l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 1687.15 oltre interessi e accessori.
C. Statuendo
il 30 luglio 2010 il Pretore, accertato che la situazione economica della
datrice di lavoro e in particolare il suo stato di insolvenza era tale da
costituire una causa grave atta a giustificare la rescissione con effetto
immediato del contratto ai sensi dell'art. 337 CO, ha ritenuto la reazione della
lavoratrice tempestiva alla luce delle circostanze del caso concreto, e ha
quindi parzialmente accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare all'istante
fr. 1687.15 oltre interessi del 5% dal 1°agosto 2009 oltre a fr. 100.– di spese
esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato
precetto esecutivo.
D. Con ricorso per cassazione del 27 agosto 2010 RI 1 è insorta contro
il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo che il suo stato di
mora, costante e quasi normale, costituisse un motivo grave tale da
giustificare la disdetta con effetto immediato del contratto, disdetta in ogni
caso ingiustificata in quanto notificata tardivamente.
Nelle sue
osservazioni del 20 settembre 2010 l'istante conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e
riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o
persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
2.
La
ricorrente ritiene arbitrario ed errato l'accertamento del Pretore sull'esistenza
di un grave motivo atto a giustificare il licenziamento in tronco notificato dalla
lavoratrice, anche perché comunicato oltre l'usuale e riconosciuto breve
termine di riflessione.
a) I presupposti per un'immediata disdetta del contratto di lavoro sono
già stati riassunti dal primo giudice (cfr. sentenza pag. 3). Al riguardo basti
rammentare che determinante è che il fatto invocato a sostegno del
licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia,
elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n.
191; Decurtins, Die fristlose
Entlassung, pag. 27).
b) Ora,
l'onere della prova sulle circostanze invocate a fondamento del licenziamento
in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare,
secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie,
se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 1 ad art. 337 CO). Il giudice non deve prendere in considerazione il lato soggettivo di
colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione
oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, pag.
171.
e segg.) ed esaminare se fosse o no impensabile esigere da colui che recede
dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di
disdetta (Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 8ª edizione, pag. 464).
c) Considerato
l'ampio ampio potere di apprezzamento del Pretore nel valutare se la violazione
dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità in considerazione delle
circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF
127.
III 313, consid. 3), le possibilità d'intervento di questa Camera sono
limitate, a meno che – evidentemente – la conclusione del primo giudice sia
manifestamente in contrasto con le risultanze dell'istruttoria considerate nel
loro complesso e configuri quindi gli estremi dell'arbitrio.
3.
Nella
fattispecie, il Pretore ha ritenuto giustificato il licenziamento in tronco
notificato dalla lavoratrice a dipendenza della situazione finanziaria della
datrice di lavoro, ripetutamente in ritardo nel pagamento del salario.
a) Ora,
il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione,
n. 3 ad art. 337a CO; sentenze del tribunale federale 4A_199/2008 del 2 luglio
2008.
in: JAR 2009 pag. 296 e 4A_192/2008 del 9 ottobre 2008 in: JAR 2009 pag.
404; v. anche Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail annoté, 2ª edizione, n. 1.39 ad art. 337 CO), può
rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di
lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore
di lavoro (Streiff/Von Känel, op.
cit., n. 9 ad art. 337 CO; Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 10 ad art. 337 CO; Staehelin/Vischer,
Zürcher Kommentar, n. 27 ad art. 337 CO; Rehbinder/Portmann,
Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 31 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire romand, n. 6 ad art. 337a CO; JAR 2009
pag. 696, 1996 pag. 227, 1994 pag. 220, 1987 pag. 96, 1985 pag. 146; SJZ 1994
pag. 387,1993 pag. 309; II CCA inc. 12.2004.28 del 7 ottobre 2004), sempre
che, oggettivamente, anche in una fattispecie del genere non si possa più
pretendere dal lavoratore di attendere, secondo i principi della buona fede, il
termine del periodo di disdetta contrattuale per porre fine al rapporto
contrattuale (JAR 1999 pag. 228).
b)
In concreto, la ricorrente non nega che la sua mora fosse reiterata e che ciò
avesse indotto l'istante a intervenire a più riprese nei suoi confronti con
solleciti e messe in mora. Essa ritiene piuttosto che la persistenza della
situazione, che costituiva una “normalità” ormai tollerata nei rapporti tra le
parti, imponesse di non considerare la stessa quale grave motivo tale da
giustificare la disdetta immediata, non avendo compromesso il rapporto di
fiducia tra le parti. Sennonché, così argomentando la convenuta non sostanzia
una censura d'arbitrio tanto più che essa disconosce la gravità della violazione
contrattuale da lei commessa, il pagamento della lavoratrice costituendo la sua
prestazione principale (ZR 2002 pag. 236; JAR 1985 pag. 146; SJZ 1993 pag. 309).
Il fatto che l'istante sia stata costretta, per il tramite dell'organizzazione
sindacale, a intervenire a più riprese nei suoi confronti con solleciti e messe
in mora, esclude inequivocabilmente che la lavoratrice ritenesse il mancato
pagamento un fatto “normale” o persino tollerabile. Certo, ella non ha immediatamente
provveduto a disdire il contratto di lavoro quando, alla fine del 2008 o all'inizio
del 2009, si è verificata la prima mora della convenuta. Ciò è però dovuto al
fatto che quest'ultima, sia pure con ritardo e dopo i solleciti, ha poi provveduto
a regolarizzare la sua situazione (cfr. pure JAR 1987 pag. 96). Ciò posto, senza
incorrere in arbitrio, il Pretore poteva ritenere che nelle particolari
circostanze l'ulteriore mancato pagamento del salario, oltretutto dopo la
scadenza infruttuosa del termine ultimativo assegnato, fosse oggettivamente
tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti. La sentenza impugnata,
che trova per altro conforto nella dottrina e giurisprudenza, non è quindi
arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.
4.
a)
In merito all'ulteriore censura riferita alla tardività della notifica
del licenziamento in tronco da parte della lavoratrice, è vero che per l'art. 337
cpv. 1 CO la disdetta per cause gravi dev'essere comunicata “immediatamente”. Dottrina e giurisprudenza convergono
tuttavia nel concedere alla parte che rescinde il contratto un termine di
riflessione per comunicare la sua decisione, a patto ch'esso sia breve; un
ritardo nel reagire può infatti far apparire possibile la prosecuzione dei
rapporti di lavoro sino alla scadenza del contratto mediante una disdetta ordinaria
(Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag.
502; Streiff/Von Känel, op. cit.,
n. 17 ad art. 337 CO; Favre/ Munoz/ Tobler,
op. cit., n. 1.48 ad art. 337 CO; DTF 123 III 86 consid. 2a con rinvii).
Secondo
la giurisprudenza, al datore di lavoro che intende porre fine “immediatamente” al
contratto, bastano di regola due o tre giorni dal momento in cui ha acquisito
conoscenza certa della causa grave di licenziamento, per maturare la sua decisione
e riunire le informazioni giuridiche necessarie (DTF 130 III 34 consid. 4.4 con
rinvii). Un'ulteriore attesa, comunque limitata a qualche giorno, è ammissibile
solo quando lo esigono circostanze particolari, ad esempio quando il datore di
lavoro è una persona giuridica, il cui processo decisionale è più complesso (sentenze del Tribunale federale 4A_95/2009 del 2 novembre 2009
consid. 4.2;4A_454/2007 del 5 febbraio 2008 consid. 2.4 e 4C.282/1994 del 21 giugno 1995 consid. 3 in JAR 1997 pag. 208). Ciò è il caso, quando
vi è la necessità di discutere del prospettato licenziamento con una
rappresentanza dei lavoratori o con un avvocato, oppure se occorre chiarire le
circostanze che potrebbero dar luogo alla disdetta immediata (sentenze del
Tribunale federale 4C.291/2005 del 3 dicembre 2005 consid. 3.2;4C.348/2003 del 24 agosto 2004 consid. 4.4
con riferimenti; Wyler, op. cit.,
pag. 502; Rehbinder, op. cit., n.
16c ad art. 337 CO; Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 1.51 ad art. 337 CO; Humbert/Volken,
Fristlose Entlassung (Art. 337 OR), in: AJP 2004 pag. 574).
b) In
concreto, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'istante,
preso atto che il primo termine assegnato alla convenuta per il pagamento delle sue spettanze salariali era scaduto infruttuoso
(doc. D), e che anche il secondo era decorso infruttuosamente (doc. F), il 26
giugno 2009 ha notificato il suo licenziamento immediato (doc. G). A questo
proposito per la ricorrente l'istante non avrebbe mai preteso che la disdetta
del 26 giugno 2009 sarebbe stata la reazione alla messa in mora del precedente
22.
giugno. Sennonché, trattandosi di fatti che risultano dagli atti, in
particolare dai documenti prodotti dall'istante, il Pretore ne ha a giusta
ragione tenuto conto senza con ciò violare alcun diritto della convenuta.
c) Ora,
il fatto che il contratto non sia stato disdetto già dopo la scadenza del primo
termine fissato per il 5 giugno 2009 ma solo dopo la scadenza di quello del 26
giugno 2009, non basta per ritenere arbitraria la conclusione del Pretore.
Certo, omettendo di significare la disdetta già dopo la scadenza del primo
termine, l'istante poteva lasciare apparentemente intendere che il mancato
pagamento del saldo del mese di aprile e della quota di tredicesima per i mesi
di gennaio e febbraio (doc. D), pur oggettivamente grave, non costituiva ancora
per lei un motivo così grave da giustificare un licenziamento immediato. Resta
il fatto che senza incorrere in arbitrio, e senza contestazioni da parte della
ricorrente, per il Pretore tale agire poteva lasciare trasparire la volontà
della lavoratrice di concedere alla datrice di lavoro ulteriore fiducia e
soprattutto poteva sussistere in lei il timore di perdere la fonte primaria del
proprio sostentamento.
Per
contro, il Pretore ha ritenuto che il mancato ossequio da parte della convenuta
dell'ulteriore termine del 26 giugno 2009 avente per oggetto altre pretese
salariali (salario dei mesi di aprile e maggio 2009, cfr. F), era tale da
giustificare a quel momento il licenziamento immediato, già per il fatto che il
mancato pagamento di queste nuove pretese costituiva in effetti una nuova e
grave violazione contrattuale della convenuta. Senza dimenticare che questa si
sommava alle precedenti, già di per sé oggettivamente gravi. La convenuta aveva
in tal modo dimostrato di non prendere in considerazione le legittime esigenze
della lavoratrice e con ciò di non più meritare l'ulteriore fiducia. In
definitiva non si può quindi ritenere arbitraria, ovvero insostenibile, la
conclusione del primo giudice secondo cui anche se l'istante ha omesso di
disdire il contratto dopo la decadenza della prima diffida, essa non ha perso
la possibilità di rescindere in un secondo tempo il contratto per mora nel
pagamento del salario, anche perché in seguito la situazione si era
ulteriormente aggravata. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun
titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve
essere respinto.
5.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in
caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). La ricorrente rifonderà alla
controparte un'adeguata indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si
prelevano tasse o spese. La ricorrente verserà alla controparte un'indennità di
fr. 50.–
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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