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Decisione

16.2010.87

Contratto di lavoro - licenziamento in tronco da parte del lavoratore - grave motivo - mancato pagamento reiterato salario - messa in mora del datore di lavoro - tempestività della notifica del licenz

21 dicembre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 5 ottobre 2009 CO 1 ha convenuto la RI 1 – la quale in pendenza

di procedura ha modificato la sua ragione sociale in RI 1 – davanti al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 5191.05 netti

oltre interessi del 5 % dal 1° settembre 2009, corrispondenti al salario

maturato nel periodo di preavviso. All'udienza del 27 ottobre 2009, indetta per

la discussione, la convenuta ha postulato la reiezione dell'istanza ritenendo

la disdetta con effetto immediato ingiustificata, il lavoratore avendo reagito

tardivamente a una situazione di mora a lui nota da tempo. In via subordinata essa

ha chiesto che all'istante venisse imputato quanto da questi guadagnato o

risparmiato a seguito del mancato impiego. Esperita l'istruttoria, nelle sue conclusioni

finali dell'8 febbraio 2010 l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 3296.85

oltre interessi e accessori.

C. Statuendo

il 30 luglio 2010 il Pretore, accertato che la situazione economica della

datrice di lavoro e in particolare il suo stato di insolvenza era tale da

costituire una causa grave atta a giustificare la rescissione con effetto

immediato del contratto ai sensi dell'art. 337 CO, ha ritenuto la reazione del

lavoratore tempestiva alla luce delle circostanze del caso concreto, e ha

quindi parzialmente accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare all'istante

fr. 3296.85 oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2009.

D. Con ricorso per cassazione del 27 agosto 2010 RI 1 è insorta contro

il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di

cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo

giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed

erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo che il suo stato di

mora, costante e quasi normale, costituisse un motivo grave tale da

giustificare la disdetta con effetto immediato del contratto, disdetta in ogni

caso ingiustificata in quanto notificata tardivamente.

Nelle sue

osservazioni del 20 settembre 2010 l'istante conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

2.

La

ricorrente ritiene arbitrario ed errato l'accertamento del Pretore sull'esistenza

di un grave motivo atto a giustificare il licenziamento in tronco notificato

dal lavoratore, anche perché comunicato oltre l'usuale e riconosciuto breve

termine di riflessione.

a) I presupposti per un'immediata disdetta del contratto di lavoro sono

già stati riassunti dal primo giudice (cfr. sentenza pag. 3). Al riguardo basti

rammentare che determinante è che il fatto invocato a sostegno del

licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia,

elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n.

191; Decurtins, Die fristlose

Entlassung, pag. 27).

b) Ora,

l'onere della prova sulle circostanze invocate a fondamento del licenziamento

in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare,

secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie,

se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; Brühwiler, Kommentar

zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 1 ad art. 337 CO). Il giudice non deve prendere in considerazione il lato soggettivo di

colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione

oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, pag.

171.

e segg.) ed esaminare se fosse o no impensabile esigere da colui che recede

dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di

disdetta (Guhl, Das Schweizerische

Obligationenrecht, 8ª edizione, pag. 464).

c) Considerato

l'ampio ampio potere di apprezzamento del Pretore nel valutare se la violazione

dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità in considerazione delle

circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF

127.

III 313, consid. 3), le possibilità d'intervento di questa Camera sono

limitate, a meno che – evidentemente – la conclusione del primo giudice sia

manifestamente in contrasto con le risultanze dell'istruttoria considerate nel

loro complesso e configuri quindi gli estremi dell'arbitrio.

3.

Nella

fattispecie, il Pretore ha ritenuto giustificato il licenziamento in tronco

notificato dal lavoratore a dipendenza della situazione finanziaria della

datrice di lavoro, ripetutamente in ritardo nel pagamento del salario.

a) Ora,

il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione,

n. 3 ad art. 337a CO; sentenze del tribunale federale 4A_199/2008 del 2 luglio

2008.

in: JAR 2009 pag. 296 e 4A_192/2008 del 9 ottobre 2008 in: JAR 2009 pag.

404; v. anche Favre/Munoz/Tobler,

Le contrat de travail annoté, 2ª edizione, n. 1.39 ad art. 337 CO), può

rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di

lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore

di lavoro (Streiff/Von Känel, op.

cit., n. 9 ad art. 337 CO; Rehbinder,

Berner Kommentar, n. 10 ad art. 337 CO; Staehelin/Vischer,

Zürcher Kommentar, n. 27 ad art. 337 CO; Rehbinder/Portmann,

Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 31 ad art. 337 CO; Aubert, Commentaire romand, n. 6 ad art. 337a CO; JAR 2009

pag. 696, 1996 pag. 227, 1994 pag. 220, 1987 pag. 96, 1985 pag. 146; SJZ 1994

pag. 387,1993 pag. 309; II CCA inc. 12.2004.28 del 7 ottobre 2004), sempre

che, oggettivamente, anche in una fattispecie del genere non si possa più

pretendere dal lavoratore di attendere, secondo i principi della buona fede, il

termine del periodo di disdetta contrattuale per porre fine al rapporto

contrattuale (JAR 1999 pag. 228).

b)

In concreto, la ricorrente non nega che la sua mora fosse reiterata e che ciò

avesse indotto l'istante a intervenire a più riprese nei suoi confronti con

solleciti e messe in mora. Essa ritiene piuttosto che la persistenza della

situazione, che costituiva una “normalità” ormai tollerata nei rapporti tra le

parti, imponesse di non considerare la stessa quale grave motivo tale da

giustificare la disdetta immediata, non avendo compromesso il rapporto di

fiducia tra le parti. Sennonché, così argomentando la convenuta non sostanzia

una censura d'arbitrio tanto più che essa disconosce la gravità della violazione

contrattuale da lei commessa, il pagamento del lavoratore costituendo la sua

prestazione principale (ZR 2002 pag. 236; JAR 1985 pag. 146; SJZ 1993 pag. 309).

Il fatto che l'istante sia stato costretto, per il tramite dell'organizzazione

sindacale, a intervenire a più riprese nei suoi confronti con solleciti e messe

in mora, esclude inequivocabilmente che il lavoratore ritenesse il mancato

pagamento un fatto “normale” o persino tollerabile. Certo, egli non ha

immediatamente provveduto a disdire il contratto di lavoro quando, alla fine del

2008.

o all'inizio del 2009, si è verificata la prima mora della convenuta. Ciò

è però dovuto al fatto che quest'ultima, sia pure con ritardo e dopo i

solleciti, ha poi provveduto a regolarizzare la sua situazione (cfr. pure JAR

1987.

pag. 96). Ciò posto, senza incorrere in arbitrio, il Pretore poteva ritenere

che nelle particolari circostanze l'ulteriore mancato pagamento del salario,

oltretutto dopo la scadenza infruttuosa del termine ultimativo assegnato, fosse

oggettivamente tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti. La sentenza

impugnata, che trova per altro conforto nella dottrina e giurisprudenza, non è

quindi arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

4.

a)

In merito all'ulteriore censura riferita alla tardività della notifica

del licenziamento in tronco da parte del lavoratore, è vero che per l'art. 337

cpv. 1 CO la disdetta per cause gravi dev'essere comunicata “immediatamente”. Dottrina e giurisprudenza convergono

tuttavia nel concedere alla parte che rescinde il contratto un termine di

riflessione per comunicare la sua decisione, a patto ch'esso sia breve; un

ritardo nel reagire può infatti far apparire possibile la prosecuzione dei rapporti

di lavoro sino alla scadenza del contratto mediante una disdetta ordinaria (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag.

502; Streiff/Von Känel, op. cit.,

n. 17 ad art. 337 CO; Favre/ Munoz/ Tobler,

op. cit., n. 1.48 ad art. 337 CO; DTF 123 III 86 consid. 2a con rinvii).

Secondo

la giurisprudenza, al datore di lavoro che intende porre fine “immediatamente” al

contratto, bastano di regola due o tre giorni dal momento in cui ha acquisito

conoscenza certa della causa grave di licenziamento, per maturare la sua decisione

e riunire le informazioni giuridiche necessarie (DTF 130 III 34 consid. 4.4 con

rinvii). Un'ulteriore attesa, comunque limitata a qualche giorno, è ammissibile

solo quando lo esigono circostanze particolari, ad esempio quando il datore di

lavoro è una persona giuridica, il cui processo decisionale è più complesso (sentenze del Tribunale federale 4A_95/2009 del 2 novembre 2009

consid. 4.2;4A_454/2007 del 5 febbraio 2008 consid. 2.4 e 4C.282/1994 del 21 giugno 1995 consid. 3 in JAR 1997 pag. 208). Ciò è il caso, quando

vi è la necessità di discutere del prospettato licenziamento con una

rappresentanza dei lavoratori o con un avvocato, oppure se occorre chiarire le

circostanze che potrebbero dar luogo alla disdetta immediata (sentenze del Tribunale

federale 4C.291/2005 del 3 dicembre 2005 consid. 3.2;4C.348/2003 del 24 agosto 2004 consid. 4.4

con riferimenti; Wyler, op. cit.,

pag. 502; Rehbinder, op. cit., n.

16c ad art. 337 CO; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., n. 1.51 ad art. 337 CO; Humbert/Volken,

Fristlose Entlassung (Art. 337 OR), in: AJP 2004 pag. 574).

b) In

concreto, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'istante,

preso atto che il primo termine assegnato alla convenuta per il pagamento delle sue spettanze salariali era scaduto infruttuoso

(doc. D), e che anche il secondo era decorso infruttuosamente (doc. F), l'8 luglio

2009.

ha notificato il suo licenziamento immediato (doc. G). A questo proposito

per la ricorrente l'istante non avrebbe mai preteso che la disdetta dell'8 luglio

2009.

sarebbe stata la reazione alla messa in mora del precedente 2 luglio.

Sennonché, trattandosi di fatti che risultano dagli atti, in particolare dai

documenti prodotti dall'istante, il Pretore ne ha a giusta ragione tenuto conto

senza con ciò violare alcun diritto della convenuta.

c) Ora,

il fatto che il contratto non sia stato disdetto già dopo la scadenza del primo

termine fissato per il 5 giugno 2009 ma solo dopo la scadenza di quello dell'8

luglio 2009, non basta per ritenere arbitraria la conclusione del Pretore.

Certo, omettendo di significare la disdetta già dopo la scadenza del primo

termine, l'istante poteva lasciare apparentemente intendere che il mancato

pagamento del saldo del mese di aprile e della quota di tredicesima per i mesi

di gennaio e febbraio (doc. D), pur oggettivamente grave, non costituiva ancora

per lui un motivo così grave da giustificare un licenziamento immediato. Resta

il fatto che senza incorrere in arbitrio, e senza contestazioni da parte della

ricorrente, per il Pretore tale agire poteva lasciare trasparire la volontà del

lavoratore di concedere alla datrice di lavoro ulteriore fiducia e soprattutto

poteva sussistere in lui il timore di perdere la fonte primaria del proprio

sostentamento.

Per

contro, il Pretore ha ritenuto che il mancato ossequio da parte della convenuta

dell'ulteriore termine dell'8 luglio 2009 avente per oggetto altre pretese salariali

(salari dei mesi di aprile, maggio e giugno 2009, oltre a contributi assicurativi,

cfr. F), era tale da giustificare a quel momento il licenziamento immediato,

già per il fatto che il mancato pagamento di queste nuove pretese costituiva in

effetti una nuova e grave violazione contrattuale della convenuta. Senza dimenticare

che questa si sommava alle precedenti, già di per sé oggettivamente gravi. La

convenuta aveva in tal modo dimostrato di non prendere in considerazione le

legittime esigenze del lavoratore e con ciò di non più meritare l'ulteriore

fiducia. In definitiva non si può quindi ritenere arbitraria, ovvero insostenibile,

la conclusione del primo giudice secondo cui anche se l'istante ha omesso di

disdire il contratto dopo la decadenza della prima diffida, egli non ha perso

la possibilità di rescindere in un secondo tempo il contratto per mora nel

pagamento del salario, anche perché in seguito la situazione si era ulteriormente

aggravata. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di

cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto.

5.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (salvo in

caso di temerarietà: art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). La ricorrente rifonderà alla

controparte un'adeguata indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si

prelevano tasse o spese. La ricorrente verserà alla controparte un'indennità di

fr. 50.–

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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