16.2010.9
Rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo - domanda di revisione - termine di 20 giorni anche per procedura somnmaria - errore del primo giudice che non ha trasmesso alm per errore della Ca
25 gennaio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2010.9
Data decisione, Autorità:
25.01.2010, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo - domanda di revisione - termine di 20 giorni anche per procedura somnmaria - errore del primo giudice che non ha trasmesso alm per errore della Camera - rappresentanza processuale da parte del sindacato -limiti
ECCEZIONI
REVISIONE DELLA SENTENZA
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 126 cpv. 1 CPC-TI
art. 340 let. d CPC-TI
art. 341 cpv. 2 CPC-TI
art. 342 CPC-TI
art. 344 CPC-TI
art. 80 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
16.2010.9
Lugano
25 gennaio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sulla domanda di revisione 13
gennaio 2010 presentata da
RI 1
contro la sentenza emessa il 28 dicembre 2009 da
questa Camera (inc. 16.2009.22) nella causa inc. S 1/09 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 12 gennaio 2009 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 novembre 2008 il
Pretore del Distretto di Leventina ha obbligato CO 1, titolare dell'omonima
impresa di costruzione, a versare al suo ex dipendente RI 1 fr. 2408.50 lordi
oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2007 e fr. 550.– per assegni familiari,
così come fr. 150.– a titolo di ripetibili. RI 1ndes, avendo ricevuto unicamente
fr. 2583.75 netti, ha fatto notificare all'impresa di costruzioni CO 1 il precetto
esecutivo n. __________dell'UE di Leventina per ottenere la rimanenza di fr.
693.75 oltre interessi del 5% dal 2 dicembre 2008.
Fatti
B. Vista l'opposizione interposta dall'escusso, con istanza del 12
gennaio 2009 RI 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Airolo per
ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione. All'udienza del 30
gennaio 2009, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza sostenendo di aver versato al lavoratore tutte le sue pretese
salariali.
C.
Statuendo il 2 febbraio 2009 il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella nota sentenza e rilevato che la convenuta aveva
provato le sue asserzioni mediante documenti, ha respinto l'istanza.
D. Con ricorso per cassazione del 12 febbraio 2009 RI 1, rappresentato dal sindacato __________, è
insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Nelle sue osservazioni 27 marzo 2009 il convenuto ha proposto il rigetto del
ricorso. Con ordinanza del 19 novembre
2009 il presidente di questa Camera ha assegnato ad RI
1 un termine di 10 giorni per sottoscrivere
personalmente il ricorso, con l'avvertenza dell'inammissibilità del ricorso in
caso contrario. Preso atto che RI 1 non aveva dato seguito
all'ingiunzione, con sentenza del 28 dicembre 2009 questa Camera ha dichiarato
irricevibile il ricorso per cassazione (inc. 16.2009.22).
E. Il
13 gennaio 2010 RI 1 ha introdotto a questa Camera una
domanda di revisione, facendo valere di avere
personalmente sottoscritto il ricorso, di averlo trasmesso, al Giudice di pace
il quale, “visto che non lo concerneva” ha rispedito lo
scritto al mittente. La domanda di revisione non è stata intimata per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1.
La revisione di una sentenza può essere chiesta, fra l'altro, qualora il
giudizio sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti
della causa” (art. 340 lett. d CPC). In tali casi la revisione permette di
riparare a palesi inavvertenze e a documenti del processo che per svista
manifesta sono sfuggiti alla cognizione del giudice (cfr. Anastasi, Il
sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220
segg.). La revisione di una sentenza emanata dalla
Camera di cassazione civile si propone alla Camera medesima (art. 341 cpv. 2
CPC) nel termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC), ed è ammessa anche
nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione in virtù del
rinvio di cui all'art. 25 LALEF (Cocchi/ Trezzini,
CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 340), Tempestiva,
l'istanza in esame è pertanto ricevibile.
2.
Una
domanda di revisione andrebbe di per sé notificata “alle altre parti”, le quali
potrebbero formulare osservazioni entro 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC).
In concreto l'intimazione della domanda a CO 1 si risolverebbe nondimeno – come
si vedrà al considerando che segue – in un mero esercizio di forma, data la
palese fondatezza del motivo invocato dall'istante. Giova procedere senza
indugio, quindi, all'emanazione del giudizio.
3.
Dagli
atti risulta che RI 1, ricevuta l'ordinanza 19 novembre 2009 del presidente di
questa Camera, ha sottoscritto personalmente il ricorso per cassazione 12
febbraio 2009 e ha rispedito il 26 novembre 2009 il plico con invio raccomandato
n. 98.00.__________ a questa Camera per il tramite del Giudice di pace del
circolo di Airolo. Questi “visto che non lo concerneva” ha rispedito lo scritto
al mittente senza trasmetterlo a questa Camera come prevede l'art. 126 cpv. 1
CPC.
Tenuto
conto che i termini si ritengono rispettati se lo furono con l'insinuazione dell'atto
all'autorità incompetente (art. 126 cpv. 2 CPC) e che la sottoscrizione del
ricorso è intervenuta nel termine assegnato al ricorrente soccorrono nel caso
di specie le premesse dell'art. 340 lett. d CPC per accogliere la domanda di
revisione. Nelle circostanze descritte occorre annullare la sentenza emessa il
28.
dicembre 2009 da questa Camera e statuire sul ricorso per cassazione
presentato da RI 1(art. 344 CPC).
4.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).
5.
Nell'ambito di una procedura sommaria di
rigetto definitivo dell'opposizione il giudice deve verificare se il titolo
prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli
riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF, così
da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione (D. Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF). Quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo
prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso,
e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo
(D. Staehelin, op. cit., n.
50.
ad art. 84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF). In presenza di un valido
titolo esecutivo, quale è indubbiamente la sentenza 13 novembre 2008 del
Pretore del Distretto di Leventina, regolarmente passata in giudicato, le
uniche eccezioni proponibili dall'escusso sono quelle enumerate all'art. 81
cpv. 1 LEF secondo il quale il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione,
a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo
la sentenza, che il termine di pagamento è stato prorogato o che il credito è
prescritto.
6.
Il
ricorrente ritiene errata la conclusione del primo giudice secondo cui il convenuto
avrebbe provato di aver estinto il suo debito mediante
pagamento. Ora da un canto la pretesa dell'istante, basata su un valido titolo
esecutivo, ammonta a complessivi fr. 2583.75 netti (fr. 2408.50 lordi oltre interessi del 5% dal
1° luglio 2007, fr. 550.– per assegni familiari e fr. 150.– per ripetibili)
d'altro canto risulta che il convenuto ha effettuato un pagamento, non
contestato, di soli fr. 1890.–, ciò che basta per escludere l'avvenuta
estinzione del debito. Le ragioni addotte a sostegno del parziale pagamento
(cfr. scritto 18 novembre 2008, doc. 1), sono irrilevanti ai fini della
presente procedura ma dovevano, se del caso, essere sollevate nell'ambito di un
ricorso contro la sentenza emessa il 13 novembre 2008 dal Pretore del Distretto
di Leventina. Ne discende che per la differenza di fr. 693.75 non può essere
fatta valere l'eccezione di estinzione del debito sicché la conclusione del
primo giudice appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ciò posto
il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero
l'errata applicazione dell'art. 81 LEF da parte del primo giudice, deve essere
accolto.
7.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,
si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente
accoglimento dell'istanza.
8.
Quanto gli oneri
della presente sentenza, bisogna distinguere tra “giudizio rescindente” e “giudizio
rescissorio”. Per quanto attiene alla domanda di revisione, fondata, non si
riscuotono spese, ma neppure si assegnano ripetibili, la stesura di una
semplice lettera di poche righe non avendo causato all'istante costi apprezzabili.
Per quel che è del ricorso per cassazione, invece, la tassa di giustizia e le
spese seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 1
rifonderà al ricorrente un'adeguata indennità per l'incomodo
occorsogli (commisurata alla circostanza che questi non si è valso del
patrocinio di un legale: RtiD II-2005 pag. 680 consid. 10).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la OTLEF
pronuncia: I. La
domanda di revisione è accolta e la sentenza emessa il 28 dicembre 2009 da
questa Camera nella causa inc. 16.2009.22 è annullata.
II. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di revisione.
III. Il ricorso per cassazione è accolto. Di conseguenza la sentenza 2 febbraio 2009 del Giudice di pace del
circolo di Airolo è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è accolta e l'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UEF __________2. La tassa di
giustizia di fr. 100.–, spese comprese, è a carico della parte convenuta la
quale rifonderà all'istante un'indennità di fr. 50.–
IV. Gli
oneri del ricorso per cassazione, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dal
ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte un'indennità
di fr. 100.–.
V. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente: La
segretaria:
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a
98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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