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Decisione

16.2010.9

Rigetto definitivo - sentenza quale titolo esecutivo - domanda di revisione - termine di 20 giorni anche per procedura somnmaria - errore del primo giudice che non ha trasmesso alm per errore della Ca

25 gennaio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Vista l'opposizione interposta dall'escusso, con istanza del 12

gennaio 2009 RI 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Airolo per

ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione. All'udienza del 30

gennaio 2009, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di

respingere l'istanza sostenendo di aver versato al lavoratore tutte le sue pretese

salariali.

C.

Statuendo il 2 febbraio 2009 il Giudice di pace, accertata la presenza di un

valido titolo esecutivo nella nota sentenza e rilevato che la convenuta aveva

provato le sue asserzioni mediante documenti, ha respinto l'istanza.

D. Con ricorso per cassazione del 12 febbraio 2009 RI 1, rappresentato dal sindacato __________, è

insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del

titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Nelle sue osservazioni 27 marzo 2009 il convenuto ha proposto il rigetto del

ricorso. Con ordinanza del 19 novembre

2009 il presidente di questa Camera ha assegnato ad RI

1 un termine di 10 giorni per sottoscrivere

personalmente il ricorso, con l'avvertenza dell'inammissibilità del ricorso in

caso contrario. Preso atto che RI 1 non aveva dato seguito

all'ingiunzione, con sentenza del 28 dicembre 2009 questa Camera ha dichiarato

irricevibile il ricorso per cassazione (inc. 16.2009.22).

E. Il

13 gennaio 2010 RI 1 ha introdotto a questa Camera una

domanda di revisione, facendo valere di avere

personalmente sottoscritto il ricorso, di averlo trasmesso, al Giudice di pace

il quale, “visto che non lo concerneva” ha rispedito lo

scritto al mittente. La domanda di revisione non è stata intimata per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1.

La revisione di una sentenza può essere chiesta, fra l'altro, qualora il

giudizio sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti

della causa” (art. 340 lett. d CPC). In tali casi la revisione permette di

riparare a palesi inavvertenze e a documenti del processo che per svista

manifesta sono sfuggiti alla cognizione del giudice (cfr. Anastasi, Il

sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220

segg.). La revisione di una sentenza emanata dalla

Camera di cassazione civile si propone alla Camera medesima (art. 341 cpv. 2

CPC) nel termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC), ed è ammessa anche

nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione in virtù del

rinvio di cui all'art. 25 LALEF (Cocchi/ Trezzini,

CPC annotato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 340), Tempestiva,

l'istanza in esame è pertanto ricevibile.

2.

Una

domanda di revisione andrebbe di per sé notificata “alle altre parti”, le quali

potrebbero formulare osservazioni entro 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC).

In concreto l'intimazione della domanda a CO 1 si risolverebbe nondimeno – come

si vedrà al considerando che segue – in un mero esercizio di forma, data la

palese fondatezza del motivo invocato dall'istante. Giova procedere senza

indugio, quindi, all'emanazione del giudizio.

3.

Dagli

atti risulta che RI 1, ricevuta l'ordinanza 19 novembre 2009 del presidente di

questa Camera, ha sottoscritto personalmente il ricorso per cassazione 12

febbraio 2009 e ha rispedito il 26 novembre 2009 il plico con invio raccomandato

n. 98.00.__________ a questa Camera per il tramite del Giudice di pace del

circolo di Airolo. Questi “visto che non lo concerneva” ha rispedito lo scritto

al mittente senza trasmetterlo a questa Camera come prevede l'art. 126 cpv. 1

CPC.

Tenuto

conto che i termini si ritengono rispettati se lo furono con l'insinuazione dell'atto

all'autorità incompetente (art. 126 cpv. 2 CPC) e che la sottoscrizione del

ricorso è intervenuta nel termine assegnato al ricorrente soccorrono nel caso

di specie le premesse dell'art. 340 lett. d CPC per accogliere la domanda di

revisione. Nelle circostanze descritte occorre annullare la sentenza emessa il

28.

dicembre 2009 da questa Camera e statuire sul ricorso per cassazione

presentato da RI 1(art. 344 CPC).

4.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale

una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 134 I 148 consid. 5.4).

5.

Nell'ambito di una procedura sommaria di

rigetto definitivo dell'opposizione il giudice deve verificare se il titolo

prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli

riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF, così

da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione (D. Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF). Quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo

prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso,

e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo

(D. Staehelin, op. cit., n.

50.

ad art. 84 LEF e n. 9 ad art. 80 LEF). In presenza di un valido

titolo esecutivo, quale è indubbiamente la sentenza 13 novembre 2008 del

Pretore del Distretto di Leventina, regolarmente passata in giudicato, le

uniche eccezioni proponibili dall'escusso sono quelle enumerate all'art. 81

cpv. 1 LEF secondo il quale il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione,

a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo

la sentenza, che il termine di pagamento è stato prorogato o che il credito è

prescritto.

6.

Il

ricorrente ritiene errata la conclusione del primo giudice secondo cui il convenuto

avrebbe provato di aver estinto il suo debito mediante

pagamento. Ora da un canto la pretesa dell'istante, basata su un valido titolo

esecutivo, ammonta a complessivi fr. 2583.75 netti (fr. 2408.50 lordi oltre interessi del 5% dal

1° luglio 2007, fr. 550.– per assegni familiari e fr. 150.– per ripetibili)

d'altro canto risulta che il convenuto ha effettuato un pagamento, non

contestato, di soli fr. 1890.–, ciò che basta per escludere l'avvenuta

estinzione del debito. Le ragioni addotte a sostegno del parziale pagamento

(cfr. scritto 18 novembre 2008, doc. 1), sono irrilevanti ai fini della

presente procedura ma dovevano, se del caso, essere sollevate nell'ambito di un

ricorso contro la sentenza emessa il 13 novembre 2008 dal Pretore del Distretto

di Leventina. Ne discende che per la differenza di fr. 693.75 non può essere

fatta valere l'eccezione di estinzione del debito sicché la conclusione del

primo giudice appare arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile. Ciò posto

il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero

l'errata applicazione dell'art. 81 LEF da parte del primo giudice, deve essere

accolto.

7.

Accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC,

si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente

accoglimento dell'istanza.

8.

Quanto gli oneri

della presente sentenza, bisogna distinguere tra “giudizio rescindente” e “giudizio

rescissorio”. Per quanto attiene alla domanda di revisione, fondata, non si

riscuotono spese, ma neppure si assegnano ripetibili, la stesura di una

semplice lettera di poche righe non avendo causato all'istante costi apprezzabili.

Per quel che è del ricorso per cassazione, invece, la tassa di giustizia e le

spese seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 1

rifonderà al ricorrente un'adeguata indennità per l'incomodo

occorsogli (commisurata alla circostanza che questi non si è valso del

patrocinio di un legale: RtiD II-2005 pag. 680 consid. 10).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la OTLEF

pronuncia: I. La

domanda di revisione è accolta e la sentenza emessa il 28 dicembre 2009 da

questa Camera nella causa inc. 16.2009.22 è annullata.

II. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di revisione.

III. Il ricorso per cassazione è accolto. Di conseguenza la sentenza 2 febbraio 2009 del Giudice di pace del

circolo di Airolo è annullata e

sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è accolta e l'opposizione

interposta al PE n. __________ dell'UEF __________2. La tassa di

giustizia di fr. 100.–, spese comprese, è a carico della parte convenuta la

quale rifonderà all'istante un'indennità di fr. 50.–

IV. Gli

oneri del ricorso per cassazione, di complessivi fr. 150.–, già anticipati dal

ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte un'indennità

di fr. 100.–.

V. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Airolo.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente: La

segretaria:

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a

98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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