16.2010.91
Rigetto dell'opposizione - sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo - eccezioni proponibili
27 settembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2010.91
Data decisione, Autorità:
27.09.2010, CCC
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo - eccezioni proponibili
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
Incarto n.
16.2010.91
Lugano
27 settembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 25/26
agosto 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 16 agosto 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa S. 188 (rigetto dell'opposizione)
promossa con istanza 21 luglio 2010 dallo
CO 1
(rappresentato
dalla , );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 2 dicembre 2009 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Città ha respinto un'istanza promossa da RI 1 contro __________ ponendo a suo carico
gli oneri processuali di complessivi fr. 150.–;
che con istanza
del 21 luglio 2010 lo CO 1, rappresentato della __________, ha chiesto al
Giudice di pace del circolo di Locarno di rigettare in via definitiva l'opposizione
interposta da RI 1al PE n. __________dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso
di fr. 150.– oltre accessori;
che all'udienza
del 16 agosto 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza contestando di dover pagare delle spese giudiziarie
riferite a una procedura alla quale non “ha potuto presenziare all'udienza in
Pretura in quanto affetto da ernia inguinale”;
che
statuendo quello stesso giorno il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
l'istanza;
che
con ricorso del 25 agosto 2010, cRI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che la sentenza prodotta dall'istante, munita del timbro del suo
passaggio in giudicato, ha carattere esecutivo (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 109; D. Staehelin, op. cit., n. 7 e 8 ad
art. 80 LEF);
che
in presenza di una sentenza esecutiva il giudice deve pronunciare il rigetto
definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con documenti che dopo
la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine per il
pagamento oppure che è prescritto;
che
Fatti
il ricorrente non ha sollevato alcuna delle eccezioni testé indicate;
che la
contestazione del ricorrente sul mancato rinvio dell'udienza da parte del Pretore
della giurisdizione di Locarno Città esula dalla presente procedura di rigetto
dell'opposizione ma doveva se del caso essere proposta nell'ambito di un
ricorso contro la sentenza emessa il 2 dicembre 2009;
che non
avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria
valutazione delle prove ed errata applicazione del diritto da parte del giudice
Considerandi
di pace (art. 327 lett. g CPC), il ricorso deve essere respinto;
che,
infine, non spetta a questa Camera esprimersi in merito alla richiesta di condono
formulata dal ricorrente il 26 agosto 2010, la questione esulando dalle sue competenze;
che
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si
prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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