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Decisione

16.2010.91

Rigetto dell'opposizione - sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo - eccezioni proponibili

27 settembre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il ricorrente non ha sollevato alcuna delle eccezioni testé indicate;

che la

contestazione del ricorrente sul mancato rinvio dell'udienza da parte del Pretore

della giurisdizione di Locarno Città esula dalla presente procedura di rigetto

dell'opposizione ma doveva se del caso essere proposta nell'ambito di un

ricorso contro la sentenza emessa il 2 dicembre 2009;

che non

avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria

valutazione delle prove ed errata applicazione del diritto da parte del giudice

Considerandi

di pace (art. 327 lett. g CPC), il ricorso deve essere respinto;

che,

infine, non spetta a questa Camera esprimersi in merito alla richiesta di condono

formulata dal ricorrente il 26 agosto 2010, la questione esulando dalle sue competenze;

che

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, il ricorrente essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si

prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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