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30 settembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.92
Data decisione, Autorità:
30.09.2010, CCC
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione perché in ospedale - notifica raccomandata - presunzione di notifica nei 7 giorni vale solo se la parte deve attendersi all'intimazione di un atto giudiziario - PE con opposizione non basta
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICA IRREGOLARE
NOTIFICAZIONE
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2010.92
Lugano
30 settembre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31
agosto 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 26 agosto 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 235S – 2010 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 15 giugno 2010 da
CO 1
(rappresentata
dalla,;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
l'8 marzo 2007 CO 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente
per oggetto un appartamento situato in uno stabile in via __________ a __________
mentre il 25 maggio 2007 ne ha stipulato un altro per la locazione di un
posteggio nel medesimo immobile;
che con istanza
del 15 giugno 2010 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona
il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF
di Bellinzona notificatole per l'incasso di fr. 1960.– oltre accessori,
rivendicati a titolo di pigioni scadute oltre alle spese di sollecito;
che
il plico raccomandato contenente la citazione al contraddittorio del 26 agosto
2010 destinata alla convenuta è ritornato alla Giudicatura di pace poiché “non ritirato”;
che
all'udienza in questione, l'istante, unica comparente, ha ribadito la sua richiesta
mentre la convenuta è rimasta preclusa;
che
statuendo quello stesso giorno il Giudice di pace, accertata la presenza di un
valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha
accolto la sua domanda;
che
con ricorso per cassazione del 30 agosto 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio lamentando la lesione del suo diritto di essere sentita per non aver
potuto partecipare al contraddittorio, la relativa citazione non essendole pervenuta,
mentre nel merito sostiene di aver già provveduto al pagamento dell'importo
posto in esecuzione;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 327 lett. e CPC, disposto
che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29
cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere
annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie
ragioni;
che la
ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non
aver potuto partecipare al contraddittorio, la raccomandata contenente la
citazione all'udienza essendo stata intimata durante una sua ospedalizzazione
(cfr. certificato medico 30 luglio 2010 allegato al ricorso);
che,
nella fattispecie, l'ordinanza 15 luglio 2010 con cui il Giudice di pace ha
citato le parti all'udienza del 26 agosto 2010 è stata spedita mediante invio
raccomandato n. 98.00.__________ ed è giunta a destinazione il giorno
successivo;
che non
essendo stata ritirata dalla destinataria il plico è stato ritornato alla
Giudicatura di pace il 27 luglio 2010;
che un
atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in
cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette
giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I
Fatti
34 consid. 2a/aa);
che questa
finzione di notifica vale nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente
attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione sarebbe
potuta realizzarsi;
che in tale evenienza, chi si assenta per un certo tempo dal recapito lasciato all'autorità
è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli invii postali gli
vengano tempestivamente trasmessi (DTF 130 III 399 consid 1.2.3 con rinvii;
cfr. anche sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa 2A.558/2000, pubblicata in
RDAT 2001 II n. 12 pag. 54), rispettivamente a organizzarsi affinché eventuali
termini siano ossequiati durante la sua assenza, per esempio designando un rappresentante
abilitato ad agire a suo nome e per suo conto (DTF 119 V 94 consid.
4b/aa);
che nondimeno
tale diligenza si impone, appunto, a una parte coinvolta in un procedimento
civile, la quale deve quindi aspettarsi con una certa probabilità l'invio di
atti giudiziari (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3);
che, in
Considerandi
concreto, CO 1 ha bensì fatto intimare a RI 1 un precetto esecutivo alla quale
l'escussa ha interposto opposizione, ma ciò non significa ancora che quest'ultima
dovesse aspettarsi in ogni momento l'introduzione di un'istanza di rigetto
dell'opposizione (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza del Tribunale federale
5A_172/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1);
che, non
trattandosi di una procedura in corso la ricorrente non doveva aspettarsi di
essere citata a comparire davanti al Giudice di pace, sicché non le incombeva
di organizzare adeguatamente la propria assenza;
che in
tali circostanze la citazione deve ritenersi irregolare sicché la sentenza impugnata
dev'essere dichiarata nulla;
che
gli atti devono essere ritornati al primo giudice affinché proceda a un nuovo
giudizio, previa riconvocazione delle parti al contraddittorio;
che
la palese parziale fondatezza del ricorso dispensa – eccezionalmente – dall'intimare
l'atto alla controparte;
che
date le particolarità della fattispecie, appare equo rinunciare al prelievo di
tasse o spese in questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC);
che
non si giustifica assegnare indennità alla ricorrente, la redazione del ricorso
non avendole causato costi presumibili;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è accolto.
Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei consideranti.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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