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Decisione

16.2010.92

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 settembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

34 consid. 2a/aa);

che questa

finzione di notifica vale nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente

attendersi, secondo il principio della buona fede, che un'intimazione sarebbe

potuta realizzarsi;

che in tale evenienza, chi si assenta per un certo tempo dal recapito lasciato all'autorità

è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli invii postali gli

vengano tempestivamente trasmessi (DTF 130 III 399 consid 1.2.3 con rinvii;

cfr. anche sentenza del 29 gennaio 2001 nella causa 2A.558/2000, pubblicata in

RDAT 2001 II n. 12 pag. 54), rispettivamente a organizzarsi affinché eventuali

termini siano ossequiati durante la sua assenza, per esempio designando un rappresentante

abilitato ad agire a suo nome e per suo conto (DTF 119 V 94 consid.

4b/aa);

che nondimeno

tale diligenza si impone, appunto, a una parte coinvolta in un procedimento

civile, la quale deve quindi aspettarsi con una certa probabilità l'invio di

atti giudiziari (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3);

che, in

Considerandi

concreto, CO 1 ha bensì fatto intimare a RI 1 un precetto esecutivo alla quale

l'escussa ha interposto opposizione, ma ciò non significa ancora che quest'ultima

dovesse aspettarsi in ogni momento l'introduzione di un'istanza di rigetto

dell'opposizione (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza del Tribunale federale

5A_172/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1);

che, non

trattandosi di una procedura in corso la ricorrente non doveva aspettarsi di

essere citata a comparire davanti al Giudice di pace, sicché non le incombeva

di organizzare adeguatamente la propria assenza;

che in

tali circostanze la citazione deve ritenersi irregolare sicché la sentenza impugnata

dev'essere dichiarata nulla;

che

gli atti devono essere ritornati al primo giudice affinché proceda a un nuovo

giudizio, previa riconvocazione delle parti al contraddittorio;

che

la palese parziale fondatezza del ricorso dispensa – eccezionalmente – dall'intimare

l'atto alla controparte;

che

date le particolarità della fattispecie, appare equo rinunciare al prelievo di

tasse o spese in questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC);

che

non si giustifica assegnare indennità alla ricorrente, la redazione del ricorso

non avendole causato costi presumibili;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è accolto.

Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei consideranti.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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