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Decisione

16.2010.93

Contratto di lavoro - contratto per personale domestico - fine del contratto - rescissione consensuale - presupposti - mora del datore di lavoro

26 luglio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 24 settembre 2009 la CO 1, agendo in virtù della cessione legale di

cui all'art. 29 LADI, ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 2830.55. All'udienza del 18

novembre 2009, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di

respingere l'istanza. Il Pretore ha congiunto la causa per l'istruttoria con

quella introdotta il 16 settembre 2009 da __________ contro il medesimo

convenuto (inc. DI.2009.__________).

C. Statuendo

con sentenza 20 agosto 2010 il Pretore, accertata la conclusione del contratto

per il 30 giugno 2009, ha accolto l'istanza e obbligato RI 1 a versare alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione fr. 2830.55.

D. Con

ricorso per cassazione del 2 settembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC ticinese. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di

aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente

applicato il diritto materiale, ignorando sia l'accordo delle parti in merito

alla rescissione consensuale del contratto per il 31 maggio 2009, che il

comportamento contraddittorio della lavoratrice che dopo dover aver considerato

nulla la disdetta 15 maggio 2008, ha nondimeno ritenuto valido il suo contenuto

circa l'esonero del lavoro. Con decreto del 6 settembre 2010 il presidente di

questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel

ricorso. La CO 1 contro la disoccupazione non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata alle parti prima del 31

dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327

segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22.

dicembre 2009, pag. 15).

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta

e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135

V 4 consid. 1.3).

3.

Litigioso

in questa sede è l'accertamento del primo giudice secondo cui il contratto di

lavoro tra il convenuto e __________ ha preso fine con effetto al 30 giugno

2009.

Il Pretore, richiamata la decisione emessa nel parallelo procedimento

promosso dalla lavoratrice nei confronti del convenuto (inc. DI.2009.__________),

ha escluso una rescissione consensuale del contratto di lavoro per il 31 maggio

2009, ritenendo il medesimo valido sino al 30 giugno 2009, senza alcun obbligo

per la lavoratrice di offrire le proprie prestazioni al termine della malattia

(30 aprile 2009), avendovi il datore di lavoro espressamente rinunciato. Il

ricorrente non condivide questa conclusione e ritiene che dalle risultanze

istruttorie sia emersa chiaramente la volontà delle parti di porre fine al loro

rapporto lavorativo per il 31 maggio 2009. Per di più, soggiunge, se così non

fosse il comportamento della lavoratrice è contrario alla buona fede giacché

essa ha eccepito la nullità delle disdette, in particolare quella del 15 maggio

2008.

salvo poi prevalersi dall'esonero al lavoro contenuto nella medesima.

a) Il

ricorrente sostiene – come si è detto – che di comune accordo le parti hanno deciso

di porre fine al contratto per il 31 maggio 2009. Al riguardo egli rimprovera

al primo giudice di aver arbitrariamente valutato gli scritti 6 ottobre 2008

(doc. J) e 24 giugno 2009 (doc. N) del legale dell'istante. Sennonché il primo

giudice ha ritenuto di non poter dedurre dai medesimi un accordo in merito alla

rescissione del contratto per il 31 maggio 2009. Infatti, è vero che nella

lettera del 2 giugno 2009 il legale dell'istante fissa al 31 maggio 2009 la

conclusione del rapporto di lavoro, chiedendo salario e certificato di lavoro

fino a tale data (cfr. doc. 2), ma è altrettanto vero che nella lettera del 24

giugno 2009 lo stesso legale ha rettificato il contenuto dello scritto

precedente estendendo la richiesta di salario anche al mese di giugno 2009

(doc. N). E siccome la volontà delle parti di porre fine al contratto di comune

accordo deve essere chiara, univoca (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag,

6ª edizione, n. 5 ad art. 341

CO), e avere carattere transattivo, ossia contenere concessioni reciproche

delle parti (Wyler, Droit du

travail, 2ª edizione, pag. 457), la conclusione del primo giudice che ha

escluso tale accordo delle parti per il 31 maggio 2009, non può essere considerata

arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile.

b) Quanto

al comportamento della lavoratrice è vero che la nullità del licenziamento

sulla base dell'art. 336c cpv. 2 CO non modifica i diritti e gli obblighi delle

parti: il lavoratore dovendo fornire la sua prestazione e il datore di lavoro

corrispondere il salario. Così se non esegue la sua prestazione senza riconosciuti

impedimenti il lavoratore è in mora (art. 102 segg. CO) e il datore di lavoro

può rifiutarsi di versare il salario (art. 82 CO). Anche il datore di lavoro

può essere in mora. Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la

prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione di questo, egli

rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare

ulteriormente il suo lavoro (art. 324 cpv. 1 CO). La mora del datore di lavoro presuppone

di principio che il lavoratore abbia offerto la sua prestazione. Nessun

rimprovero può però essere mosso a un lavoratore per non avere offerto le sue

prestazioni lavorative se il datore di lavoro l'ha esonerato dall'obbligo di

prestarle fino alla scadenza del termine di disdetta o se in ogni caso non

avrebbe accettato l'offerta la prestazione (DTF 135 III 357 consid. 4.2 con

riferimenti).

In

concreto la disdetta del 15 maggio 2008 (doc. D) è stata dichiarata nulla. Ora,

non può seriamente essere messo in dubbio che l'esenzione per la lavoratrice di

prestare la sua opera contenuta nello stesso scritto era legata alla cessazione

dell'attività per il 30 giugno 2008. Non si può quindi ritenere che questa

rinuncia dovesse valere in qualsiasi circostanze, tanto meno se si pensa che

nella successiva disdetta del 21 agosto 2008 per la fine di settembre

successiva il datore di lavoro non ha più impartito tale direttiva. Di per sé

quindi al termine del periodo di malattia l'istante avrebbe dovuto ripresentarsi

sul posto di lavoro. Resta il fatto che il ricorrente non nega che la sua

chiara volontà fosse quella di porre fine anticipatamente al rapporto

contrattuale con l'istante. Egli, poi, non ha reagito né alla lettera del 27

gennaio 2009 in cui la lavoratrice preannunciando la fine dell'inabilità

lavorativa “si teneva a disposizione” (doc. K), né a quella del giorno successivo

in cui la medesima dopo aver comunicato una nuova inabilità lavorativa chiedeva

al datore di lavoro di farle sapere come intendesse procedere (doc. L). Nessuna

reazione è poi intervenuta alla ricezione del certificato medico del 21 aprile

2009, che per finire il convenuto non ha negato di avere ricevuto (duplica dell'11

novembre 2009 ad 5), in cui si annunciava una completa abilità lavorativa per

il 1° maggio 2009 (doc. I ultimo foglio). In tali circostanze non appare manifestamente

insostenibile ritenere che il ricorrente non avrebbe accettato l'offerta della

lavoratrice di riprendere l'attività lavorativa. Ciò posto, il ricorso, che non

ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art.

327.

lett. g CPC ticinese, deve essere respinto.

5.

La procedura nelle azioni derivanti

da contratto di lavoro è gratuita (salvo in caso di temerarietà: art. 417 cpv.

1.

lett. e CPC ticinese). Non si pone problema di ripetibili alla controparte

che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato sulle spese l'art. 417 lett. e CPC

ticinese

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Il

presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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