Lexipedia

Decisione

16.2010.95

Contratto d'appalto - risarcimento danni - spese legali pre processuali - presupposti per il loro risarcimento - carattere necessario dell'intervento del legale

8 giugno 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le

risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non

ritenendo necessario, giustificato e adeguato l'intervento del loro legale. Nelle

sue osservazioni del 6 ottobre 2010 CO 1 ha proposto il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio

2011.

sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.

CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22.

dicembre 2009, pag. 15).

2.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o

del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata

una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione

manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza

del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una

norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo

intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e

violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria

tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima

vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione

sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa

scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione

oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4

consid. 1.3).

3.

Il

Pretore, premesso che i costi di patrocinio precedenti l'avvio di una causa e

non compresi nelle ripetibili costituiscono una posta del danno ai sensi dell'art.

41.

segg. CO, ha rilevato che un risarcimento è possibile se è provata la

necessità dell'intervento del legale sia in relazione alla situazione personale

della parte che alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere giustificato,

necessario e appropriato. Ciò posto, dopo avere esaminato

l'oggetto del contendere, egli non ha ritenuto la fattispecie oggettivamente

complessa né giuridicamente difficoltosa, tantomeno da non poter essere gestita

direttamente dagli istanti. Donde, per il primo giudice, l'inutilità dell'intervento

di un legale, tanto meno giustificato dal fatto che solo una parte dei difetti

riscontrati dal perito era addebitabile alla convenuta. Il Pretore ha poi soggiunto

che l'intervento del legale degli istanti non era inoltre adeguato rispetto ai

valori in gioco.

4.

I ricorrenti ribadiscono che l'intervento del legale è stato necessario

e adeguato, avendo loro permesso di trovare una soluzione risolutiva ai

problemi sorti in relazione alla posa della cucina fornita dalla convenuta e

l'eliminazione dei difetti accertati dal perito incaricato dalle parti.

Sennonché, così argomentando, i ricorrenti

dimenticano che per richiamarsi con successo all'arbitrio è necessario

dimostrare che il primo giudice ha emanato una sentenza manifestamente

insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132

III 209 consid. 2.1). A tale scopo non basta contrapporre la propria opinione a

quella dell'autorità inferiore per quanto sostenibile o addirittura

preferibile, ma occorre confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la

motivazione della sentenza impugnata (DTF 130 I 258 consid. 1.3) e far emergere

chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata

manifestamente insostenibile (DTF 135 III 127 consid.

1.5

pag. 130), ragioni che i ricorrenti non hanno evidenziato.

Si volesse da ciò prescindere, l'esito del ricorso non muterebbe.

5.

In concreto, il Pretore ha accertato che la fattispecie era sufficientemente

chiara e semplice per le parti, in particolare per gli istanti che avevano

dimostrato di essere in grado di difendersi da soli. I ricorrenti si limitano a

non condividere tale assunto senza che ciò basti a dimostrare che questo

sarebbe manifestamente insostenibile. Che l'intervento del legale sia stato

incisivo e fors'anche determinante ai fini del perfezionamento dell'accordo

circa la soluzione dei problemi sorti nell'ambito del contratto di appalto che

vincolava le parti è possibile, ma senza incorrere in arbitrio il primo giudice

poteva ritenere che anche senza l'ausilio del legale le parti avrebbero trovato

una soluzione amichevole. Infatti, come risulta dallo scambio di corrispondenza agli atti, nei loro

scritti 18 marzo (doc. F) e 23 marzo 2008 (doc. G) gli istanti hanno

chiaramente focalizzato il problema e manifestato le loro doglianze sollecitando un intervento della controparte. Dal

canto suo quest'ultima ha da subito riconosciuto le proprie responsabilità (cfr.

doc. G risposta e-mail 18 marzo 2008) e ha fatto intervenire la sua compagnia

assicurativa provvedendo alla sostituzione dell'isola danneggiata e al rimborso

dei danni cagionati dal rovesciamento della stessa (cfr. doc. H).

Certo, la

convenuta ha condizionato il suo intervento di sistemazione della cucina al

pagamento del saldo della mercede (doc. I), nondimeno gli istanti hanno

proposto di “fare avere alla nostra banca l'originale dell'ordine di bonifico +

originale vostra fattura con preghiera di mandarlo in avanti non appena tutti i

lavori saranno effettuati“ (cfr. doc. I e-mail 14 maggio 2008), proposta ripresa

dal loro legale con la sola differenza del deposito del saldo sul suo conto

clienti (doc. J). Questa proposta è stata poi formalizzata nell'accordo 9

giugno 2008 (doc. N) sottoscritto dai patrocinatori delle parti. Siccome detto accordo

non è altro che la concretizzazione delle precedenti richieste formulate dai

committenti medesimi, fatta riserva del punto V che la convenuta non ha

accettato (cfr. doc. 4), l'accertamento del primo giudice secondo il quale l'intervento

del legale degli istanti non era indispensabile, potrà apparire opinabile, ma non

può essere considerato arbitrario ovvero manifestamente insostenibile.

6.

Accertato il carattere non

indispensabile dell'intervento del legale, l'utilità dello stesso e

l'adeguatezza dei costi delle sue prestazioni può rimanere indecisa. Ciò posto

il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere

respinto.

7.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). I ricorrenti

rifonderanno alla controparte, che ha formulato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 600.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

650.–

sono

posti in solido a carico dei ricorrenti che rifonderanno, sempre con vincolo di

solidarietà, alla controparte fr. 500.– di ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster