16.2010.95
Contratto d'appalto - risarcimento danni - spese legali pre processuali - presupposti per il loro risarcimento - carattere necessario dell'intervento del legale
8 giugno 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2010.95
Data decisione, Autorità:
08.06.2011, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - risarcimento danni - spese legali pre processuali - presupposti per il loro risarcimento - carattere necessario dell'intervento del legale
RISARCIMENTO DANNI
art. 41 CO
Incarto n.
16.2010.95
Lugano
8 giugno 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Pellegrini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 3
settembre 2010 presentato da
RI 1 RI 2
(patrocinati dall' )
contro la sentenza emessa il 4 agosto 2010 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona, nella causa IU.2010.13 (risarcimento
danni) promossa con istanza 19 febbraio 2010 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall' );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
10 luglio 2007 RI 1 e RI 2 hanno concluso con la ditta CO 1 (ora CO 1),
un contratto di appalto avente per oggetto la fornitura e posa di una cucina
del valore di fr. 27 000.–. La fornitura e posa del piano di lavoro in granito
è stata affidata alla ditta __________ Sagl. Sorte contestazioni in merito alla
presenza di difetti della cucina e di danni causati dalla ditta appaltatrice, per
dirimere le stesse i committenti si sono rivolti all'__________, il quale per
le sue prestazioni ha emesso un nota professionale di complessivi fr. 8079.15.
Il 29 luglio 2009 RI 1 e RI 2
hanno chiesto alla CO 1 il risarcimento delle spese legali da loro assunte così
come il pagamento di fr. 500.– versati all'__________ incaricato di allestire
una relazione sui difetti della cucina, per complessivi fr. 8579.15. Viste le resistenze
dell'appaltatrice, RI 1 e RI 2 le hanno fatto notificare il PE n. __________
dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Con
istanza 19 febbraio 2010 RI 1 e RI 2 hanno convenuto CO 1 davanti al Pretore
del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 7999.95 a saldo della nota del loro legale e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato
precetto esecutivo. All'udienza del 19 aprile 2010, indetta per la discussione,
la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la necessità e l’adeguatezza
dell'intervento del legale. Statuendo con sentenza del 4 agosto 2010 il Pretore
ha respinto l'istanza.
C. Con
ricorso per cassazione 3 settembre 2010 RI 1 e RI 2 sono insorti contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC ticinese.
Fatti
I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non
ritenendo necessario, giustificato e adeguato l'intervento del loro legale. Nelle
sue osservazioni del 6 ottobre 2010 CO 1 ha proposto il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio
2011.
sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.
CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o
del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata
una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione
sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa
scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 135 V 4
consid. 1.3).
3.
Il
Pretore, premesso che i costi di patrocinio precedenti l'avvio di una causa e
non compresi nelle ripetibili costituiscono una posta del danno ai sensi dell'art.
41.
segg. CO, ha rilevato che un risarcimento è possibile se è provata la
necessità dell'intervento del legale sia in relazione alla situazione personale
della parte che alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere giustificato,
necessario e appropriato. Ciò posto, dopo avere esaminato
l'oggetto del contendere, egli non ha ritenuto la fattispecie oggettivamente
complessa né giuridicamente difficoltosa, tantomeno da non poter essere gestita
direttamente dagli istanti. Donde, per il primo giudice, l'inutilità dell'intervento
di un legale, tanto meno giustificato dal fatto che solo una parte dei difetti
riscontrati dal perito era addebitabile alla convenuta. Il Pretore ha poi soggiunto
che l'intervento del legale degli istanti non era inoltre adeguato rispetto ai
valori in gioco.
4.
I ricorrenti ribadiscono che l'intervento del legale è stato necessario
e adeguato, avendo loro permesso di trovare una soluzione risolutiva ai
problemi sorti in relazione alla posa della cucina fornita dalla convenuta e
l'eliminazione dei difetti accertati dal perito incaricato dalle parti.
Sennonché, così argomentando, i ricorrenti
dimenticano che per richiamarsi con successo all'arbitrio è necessario
dimostrare che il primo giudice ha emanato una sentenza manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 132
III 209 consid. 2.1). A tale scopo non basta contrapporre la propria opinione a
quella dell'autorità inferiore per quanto sostenibile o addirittura
preferibile, ma occorre confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la
motivazione della sentenza impugnata (DTF 130 I 258 consid. 1.3) e far emergere
chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata
manifestamente insostenibile (DTF 135 III 127 consid.
1.5
pag. 130), ragioni che i ricorrenti non hanno evidenziato.
Si volesse da ciò prescindere, l'esito del ricorso non muterebbe.
5.
In concreto, il Pretore ha accertato che la fattispecie era sufficientemente
chiara e semplice per le parti, in particolare per gli istanti che avevano
dimostrato di essere in grado di difendersi da soli. I ricorrenti si limitano a
non condividere tale assunto senza che ciò basti a dimostrare che questo
sarebbe manifestamente insostenibile. Che l'intervento del legale sia stato
incisivo e fors'anche determinante ai fini del perfezionamento dell'accordo
circa la soluzione dei problemi sorti nell'ambito del contratto di appalto che
vincolava le parti è possibile, ma senza incorrere in arbitrio il primo giudice
poteva ritenere che anche senza l'ausilio del legale le parti avrebbero trovato
una soluzione amichevole. Infatti, come risulta dallo scambio di corrispondenza agli atti, nei loro
scritti 18 marzo (doc. F) e 23 marzo 2008 (doc. G) gli istanti hanno
chiaramente focalizzato il problema e manifestato le loro doglianze sollecitando un intervento della controparte. Dal
canto suo quest'ultima ha da subito riconosciuto le proprie responsabilità (cfr.
doc. G risposta e-mail 18 marzo 2008) e ha fatto intervenire la sua compagnia
assicurativa provvedendo alla sostituzione dell'isola danneggiata e al rimborso
dei danni cagionati dal rovesciamento della stessa (cfr. doc. H).
Certo, la
convenuta ha condizionato il suo intervento di sistemazione della cucina al
pagamento del saldo della mercede (doc. I), nondimeno gli istanti hanno
proposto di “fare avere alla nostra banca l'originale dell'ordine di bonifico +
originale vostra fattura con preghiera di mandarlo in avanti non appena tutti i
lavori saranno effettuati“ (cfr. doc. I e-mail 14 maggio 2008), proposta ripresa
dal loro legale con la sola differenza del deposito del saldo sul suo conto
clienti (doc. J). Questa proposta è stata poi formalizzata nell'accordo 9
giugno 2008 (doc. N) sottoscritto dai patrocinatori delle parti. Siccome detto accordo
non è altro che la concretizzazione delle precedenti richieste formulate dai
committenti medesimi, fatta riserva del punto V che la convenuta non ha
accettato (cfr. doc. 4), l'accertamento del primo giudice secondo il quale l'intervento
del legale degli istanti non era indispensabile, potrà apparire opinabile, ma non
può essere considerato arbitrario ovvero manifestamente insostenibile.
6.
Accertato il carattere non
indispensabile dell'intervento del legale, l'utilità dello stesso e
l'adeguatezza dei costi delle sue prestazioni può rimanere indecisa. Ciò posto
il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
respinto.
7.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). I ricorrenti
rifonderanno alla controparte, che ha formulato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
650.–
sono
posti in solido a carico dei ricorrenti che rifonderanno, sempre con vincolo di
solidarietà, alla controparte fr. 500.– di ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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