16.2010.96
Contratto di compravendita auto d'occasione - rescissione del contratto - penale - lesione - riduzione della penale
24 maggio 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2010.96
Data decisione, Autorità:
24.05.2011, CCR
Titolo:
Contratto di compravendita auto d'occasione - rescissione del contratto - penale - lesione - riduzione della penale
LESIONE
PENA DI RECESSO
art. 21 CO
art. 163 CO
Incarto n.
16.2010.96
Lugano
24 maggio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6
settembre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall'
PA 1 )
contro la sentenza emessa il 3 agosto 2010 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa IU.2009.74 (contratto di
compravendita) promossa con istanza 19 novembre 2009 da
CO 1
(patrocinata dall'
PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A.
Il 28 maggio 2009 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto per l'acquisto
di una Fiat Ducato d'occasione per complessivi fr. 42 071.60, pagabile tramite
un finanziamento leasing, e consegnabile all'acquirente al più presto. RI 1 ha in secondo tempo rinunciato all'acquisto del veicolo. Il 17 luglio 2009 CO 1 ha chiesto alla convenuta il pagamento di fr. 5865.–, pari al 15% del prezzo di acquisto, come risarcimento,
facendole successivamente notificare il PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona,
al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con
istanza del 19 novembre 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 6956.35 oltre
interessi al 5% dal 1° agosto 2009 (fr. 5865.– corrispondenti al 15% del prezzo
di acquisto, fr. 600.– per la preparazione del veicolo e fr. 491.34 di IVA), oltre
al rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 16 marzo 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza,
sostenendo di avere concordato verbalmente con l'istante che in caso di mancato
acquisto del veicolo avrebbe dovuto pagare solo le spese per il trasporto del
veicolo in Ticino quantificate in fr. 250.–. Essa ha inoltre fatto valere una lesione
ai sensi dell'art. 21 CO, chiedendo infine una riduzione della pena
convenzionale ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO.
C. Statuendo
il 3 agosto 2010 il Pretore ha accolto limitatamente l'istanza riconoscendo al venditore
fr. 5865.– corrispondenti al 15% del prezzo di compravendita, fissato in fr. 39
100.–, esclusa l'IVA, e ha rigettato per tale importo in via definitiva l'opposizione
interposta al citato precetto esecutivo.
D. Con
ricorso per cassazione del 6 settembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all'art. 327 lett. g CPC ticinese. Nelle osservazioni del 12 ottobre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio
2011.
sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.
CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi: per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
3.
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato che, nonostante l'istruttoria avesse confermato
che durante le trattative si fosse discusso per il risarcimento di fr. 250.– in
caso di rescissione dal contratto, il rappresentante della convenuta aveva
sottoscritto il contratto di acquisto del veicolo. E la clausola n. 6 delle
condizioni generali, che costituiscono parte integrante del contratto, prevede
il rimborso del 15% del prezzo di acquisto come risarcimento forfettario nel
caso di rescissione dal contratto. Il primo giudice ha respinto la pretesa
lesione ai sensi dell'art. 21 CO fatta valere dalla convenuta, non risultandone
adempiuti i presupposti, i contraenti essendo per altro persone giuridiche. Egli
ha infine respinto la richiesta di riduzione del risarcimento forfettario ai
sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO poiché una penale del 15% del prezzo di acquisto è
usuale nel settore della vendita di automobili.
4.
La
ricorrente rimprovera al Pretore un accertamento manifestamente errato dei
fatti, sostenendo che il contratto di acquisto del veicolo non sarebbe mai
stato sottoscritto se in esso non fossero state contenute le trattative
intercorse tra le parti in merito all' indennizzo di soli fr. 250.– per il
trasporto del veicolo in Ticino, ritenuto che la fornitura del veicolo doveva
essere effettuata in tempi brevi e che se l'acquirente avesse trovato un
veicolo da un altro fornitore in minor tempo, avrebbe potuto annullare il
contratto dovendo unicamente pagare, per l'appunto, le spese di trasporto di
fr. 250.–. Per la ricorrente poi, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore,
l'accordo relativo al solo pagamento di un importo di fr. 250.– per le spese di
trasporto del veicolo non era stato precedente alla firma del contratto, bensì
contestuale alla stipula del contratto e pertanto annullava qualsivoglia
risarcimento ivi previsto.
5.
Per
quel che riguarda la penale, il Pretore ha accertato che il 28 maggio 2009 RI 1 ha sottoscritto il contratto d'acquisto dichiarando formalmente di
riconoscere le condizioni generali del contratto stampate sul retro e non
subordinandone l'adempimento da parte sua all'ottenimento del finanziamento
leasing rispettivamente ad un termine prestabilito per la consegna del veicolo.
Ora, è vero che __________ G__________ ha dichiarato che, vista l'urgenza, se
il “pulmino” non fosse stato fornito entro la fine di quella settimana
l'accordo sarebbe saltato e la venditrice avrebbe preteso solo le spese di
trasporto dalla Svizzera interna di circa fr. 250.– (deposizione del 10 maggio
2010, verbali pag. 7e 8). Sennonché ciò non basta per ritenere arbitraria,
ovvero manifestamente insostenibile la conclusione del Pretore ritenuto che __________
R__________ ha firmato il contratto d'acquisto senza riserve o cambiamenti. E
siccome le condizioni generali contenute in tale contratto prevedono al punto 6
il diritto della venditrice a richiedere all'acquirente, in caso di rescissione
dal contratto, il 15% del prezzo di acquisto come risarcimento forfettario, il
Pretore, senza incorrere in arbitrio, poteva ritenere tale accordo valido e
obbligare la convenuta a pagare la penale indicata.
6.
Per
quel che concerne la lesione, il Pretore non l'ha ammessa poiché la convenuta
non aveva in alcun modo dimostrato che la penale contenuta nel contratto fosse
stata sottoscritta abusando dei suoi bisogni. La ricorrente ribadisce che l'istante
ha abusato della sua necessità di ricevere il veicolo con urgenza ciò che l'ha
indotta a firmare il contratto in questione che contemplava il risarcimento del
15% del prezzo di acquisto. Ora, uno stato di bisogno ai sensi dell'art. 21 CO
è dato quando la parte in questione è gravemente condizionata nella sua libertà
di decisione da esigenze economiche, personali, familiari o politiche, così che
la sottoscrizione da parte sua del contratto, ancorché svantaggioso,
costituisce per lei il minore dei mali (Kramer,
Berner Kommentar, 1991, n. 36 e segg. ad art. 21 CO; Huguenin in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 11 ad art. 21; DTF 123 III
292, consid. 5). In concreto, è possibile che la compratrice avesse urgenza di
disporre di un “pulmino”, ma ciò non basta per ritenere arbitraria la
conclusione del Pretore, non essendo dimostrato che la venditrice abbia
approfittato con consapevolezza del bisogno, tanto meno se si pensa che essa
non aveva assicurato la consegna del veicolo per una data indicata
dall'acquirente ma “il più presto possibile” .
7.
La
ricorrente lamenta infine una carente motivazione in merito al rigetto della
richiesta di riduzione della penale ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO. Il
Pretore ha respinto la pretesa poiché la pena pattuita è “norma usuale del
settore della vendita di automobili”. La motivazione sarà stringata ma permette
di capire per quale ragione decisiva il primo giudice si sia determinato in un
certo modo. Un'altra questione è di sapere se tale conclusione sia arbitraria. Sennonché,
al riguardo la ricorrente si è limitata a postulare la riduzione ma non ha
provato le condizioni che la giustificavano (art. 8 CC, DTF 133 III 210 consid.
5.2
con riferimenti). E in mancanza di tali elementi il giudice non può ridurre
la pena convenzionale (Couchepin,
La clause pénale, tesi Friburgo 2008, n. 850). Ciò posto, il ricorso, che non
ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria
valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione del diritto
sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.
8.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La
ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dalla ricorrente, che rifonderà
alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– PA 1
– PA 2.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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