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Decisione

16.2010.96

Contratto di compravendita auto d'occasione - rescissione del contratto - penale - lesione - riduzione della penale

24 maggio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 19 novembre 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del

Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 6956.35 oltre

interessi al 5% dal 1° agosto 2009 (fr. 5865.– corrispondenti al 15% del prezzo

di acquisto, fr. 600.– per la preparazione del veicolo e fr. 491.34 di IVA), oltre

al rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 16 marzo 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza,

sostenendo di avere concordato verbalmente con l'istante che in caso di mancato

acquisto del veicolo avrebbe dovuto pagare solo le spese per il trasporto del

veicolo in Ticino quantificate in fr. 250.–. Essa ha inoltre fatto valere una lesione

ai sensi dell'art. 21 CO, chiedendo infine una riduzione della pena

convenzionale ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO.

C. Statuendo

il 3 agosto 2010 il Pretore ha accolto limitatamente l'istanza riconoscendo al venditore

fr. 5865.– corrispondenti al 15% del prezzo di compravendita, fissato in fr. 39

100.–, esclusa l'IVA, e ha rigettato per tale importo in via definitiva l'opposizione

interposta al citato precetto esecutivo.

D. Con

ricorso per cassazione del 6 settembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui

all'art. 327 lett. g CPC ticinese. Nelle osservazioni del 12 ottobre 2010 CO 1 conclude per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata notificata anteriormente al 1° gennaio

2011.

sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg.

CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22.

dicembre 2009, pag. 15).

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi: per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).

3.

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato che, nonostante l'istruttoria avesse confermato

che durante le trattative si fosse discusso per il risarcimento di fr. 250.– in

caso di rescissione dal contratto, il rappresentante della convenuta aveva

sottoscritto il contratto di acquisto del veicolo. E la clausola n. 6 delle

condizioni generali, che costituiscono parte integrante del contratto, prevede

il rimborso del 15% del prezzo di acquisto come risarcimento forfettario nel

caso di rescissione dal contratto. Il primo giudice ha respinto la pretesa

lesione ai sensi dell'art. 21 CO fatta valere dalla convenuta, non risultandone

adempiuti i presupposti, i contraenti essendo per altro persone giuridiche. Egli

ha infine respinto la richiesta di riduzione del risarcimento forfettario ai

sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO poiché una penale del 15% del prezzo di acquisto è

usuale nel settore della vendita di automobili.

4.

La

ricorrente rimprovera al Pretore un accertamento manifestamente errato dei

fatti, sostenendo che il contratto di acquisto del veicolo non sarebbe mai

stato sottoscritto se in esso non fossero state contenute le trattative

intercorse tra le parti in merito all' indennizzo di soli fr. 250.– per il

trasporto del veicolo in Ticino, ritenuto che la fornitura del veicolo doveva

essere effettuata in tempi brevi e che se l'acquirente avesse trovato un

veicolo da un altro fornitore in minor tempo, avrebbe potuto annullare il

contratto dovendo unicamente pagare, per l'appunto, le spese di trasporto di

fr. 250.–. Per la ricorrente poi, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore,

l'accordo relativo al solo pagamento di un importo di fr. 250.– per le spese di

trasporto del veicolo non era stato precedente alla firma del contratto, bensì

contestuale alla stipula del contratto e pertanto annullava qualsivoglia

risarcimento ivi previsto.

5.

Per

quel che riguarda la penale, il Pretore ha accertato che il 28 maggio 2009 RI 1 ha sottoscritto il contratto d'acquisto dichiarando formalmente di

riconoscere le condizioni generali del contratto stampate sul retro e non

subordinandone l'adempimento da parte sua all'ottenimento del finanziamento

leasing rispettivamente ad un termine prestabilito per la consegna del veicolo.

Ora, è vero che __________ G__________ ha dichiarato che, vista l'urgenza, se

il “pulmino” non fosse stato fornito entro la fine di quella settimana

l'accordo sarebbe saltato e la venditrice avrebbe preteso solo le spese di

trasporto dalla Svizzera interna di circa fr. 250.– (deposizione del 10 maggio

2010, verbali pag. 7e 8). Sennonché ciò non basta per ritenere arbitraria,

ovvero manifestamente insostenibile la conclusione del Pretore ritenuto che __________

R__________ ha firmato il contratto d'acquisto senza riserve o cambiamenti. E

siccome le condizioni generali contenute in tale contratto prevedono al punto 6

il diritto della venditrice a richiedere all'acquirente, in caso di rescissione

dal contratto, il 15% del prezzo di acquisto come risarcimento forfettario, il

Pretore, senza incorrere in arbitrio, poteva ritenere tale accordo valido e

obbligare la convenuta a pagare la penale indicata.

6.

Per

quel che concerne la lesione, il Pretore non l'ha ammessa poiché la convenuta

non aveva in alcun modo dimostrato che la penale contenuta nel contratto fosse

stata sottoscritta abusando dei suoi bisogni. La ricorrente ribadisce che l'istante

ha abusato della sua necessità di ricevere il veicolo con urgenza ciò che l'ha

indotta a firmare il contratto in questione che contemplava il risarcimento del

15% del prezzo di acquisto. Ora, uno stato di bisogno ai sensi dell'art. 21 CO

è dato quando la parte in questione è gravemente condizionata nella sua libertà

di decisione da esigenze economiche, personali, familiari o politiche, così che

la sottoscrizione da parte sua del contratto, ancorché svantaggioso,

costituisce per lei il minore dei mali (Kramer,

Berner Kommentar, 1991, n. 36 e segg. ad art. 21 CO; Huguenin in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 11 ad art. 21; DTF 123 III

292, consid. 5). In concreto, è possibile che la compratrice avesse urgenza di

disporre di un “pulmino”, ma ciò non basta per ritenere arbitraria la

conclusione del Pretore, non essendo dimostrato che la venditrice abbia

approfittato con consapevolezza del bisogno, tanto meno se si pensa che essa

non aveva assicurato la consegna del veicolo per una data indicata

dall'acquirente ma “il più presto possibile” .

7.

La

ricorrente lamenta infine una carente motivazione in merito al rigetto della

richiesta di riduzione della penale ai sensi dell'art. 163 cpv. 3 CO. Il

Pretore ha respinto la pretesa poiché la pena pattuita è “norma usuale del

settore della vendita di automobili”. La motivazione sarà stringata ma permette

di capire per quale ragione decisiva il primo giudice si sia determinato in un

certo modo. Un'altra questione è di sapere se tale conclusione sia arbitraria. Sennonché,

al riguardo la ricorrente si è limitata a postulare la riduzione ma non ha

provato le condizioni che la giustificavano (art. 8 CC, DTF 133 III 210 consid.

5.2

con riferimenti). E in mancanza di tali elementi il giudice non può ridurre

la pena convenzionale (Couchepin,

La clause pénale, tesi Friburgo 2008, n. 850). Ciò posto, il ricorso, che non

ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria

valutazione delle risultanze istruttorie e l'errata applicazione del diritto

sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

8.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). La

ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il

tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 500.–

sono posti a carico dalla ricorrente, che rifonderà

alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– PA 1

– PA 2.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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