16.2010.98
Rigetto provvisorio dell'opposizione -contratto di lavoro quale riconoscimento di debito - eccezione di compensazione
4 aprile 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2010.98
Data decisione, Autorità:
04.04.2011, CCC
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione -contratto di lavoro quale riconoscimento di debito - eccezione di compensazione
COMPENSAZIONE
ECCEZIONE
ESTINZIONE
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
16.2010.98
Lugano
4 aprile 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7
settembre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall')
contro la sentenza emessa il 27 agosto 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa EF.2010.837 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 9 marzo 2010 da
CO 1
(patrocinato dall');
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 30 agosto 2002 CO 1 ha sottoscritto un contratto di lavoro con la RI 1, con
cui quest'ultima lo ha impiegato in qualità di “assistant manager __________
& __________ __________” a far tempo dal 12 agosto 2002 (doc. A);
che in
seguito al coinvolgimento del dipendente in un'inchiesta penale per truffa aggravata
e amministrazione infedele ai danni della casa da gioco, il 26 marzo 2010 RI 1 ha notificato a CO 1 la risoluzione immediata del rapporto di lavoro per grave motivo;
che con
istanza 9 marzo 2010 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla RI 1
al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 5'913.25
oltre interessi al 5% dal 22 febbraio 2010, rivendicati a titolo di salario e
assegni familiari per il mese di febbraio 2010;
che all'udienza
del 27 agosto 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza sollevando l'eccezione di compensazione con una sua pretesa
nei confronti dell'istante di fr. 34 000.– quale risarcimento per gli illeciti
penali, commessi nei suoi confronti;
che
statuendo lo stesso giorno il Pretore ha accolto l'istanza respingendo l'eccezione
di compensazione sollevata dalla convenuta;
che con
ricorso per cassazione del 7 settembre 2010 la RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio per ottenerne, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento
con conseguente rigetto dell'istanza;
che con
decreto 9 settembre 2010 il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso
effetto sospensivo;
che nelle
sue osservazioni del 23 settembre 2010 CO 1 ha concluso per la reiezione del ricorso;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
Fatti
di causa o di prove;
che il
Pretore non ha ammesso la compensazione sollevata dalla convenuta poiché nel
corso dell'inchiesta penale promossa nei confronti dell'istante, l'accusatore
di quest'ultimo ha ritrattato tutte le accuse mosse nei confronti di CO 1 negando
il suo coinvolgimento nella truffa ai danni della casa da gioco;
che,
quindi, per il primo giudice in mancanza di una qualsiasi responsabilità dell'istante
la convenuta non poteva vantare alcuna pretesa risarcitoria nei suoi confronti;
che la
ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere ammesso la compensazione
rilevando in sintesi che l'accusatore dell'istante in sede penale lo ha bensì
in un primo tempo scagionato salvo poi ritrattare le sue dichiarazioni
confermando il pieno coinvolgimento dell'istante nella truffa, per altro
confermato da altri imputati;
che a
fronte di un valido titolo di rigetto come nella fattispecie il contratto di lavoro
sottoscritto dalle parti il 30 agosto 2002, il giudice pronuncia il rigetto
provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi
immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito
(art. 82 cpv. 2 LEF);
che nella
fattispecie, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, l'accusatore dell'istante
ha bensì in un primo tempo scagionato quest'ultimo (verbale di interrogatorio
del 5 marzo 2010 pag. 10) salvo poi ritrattare le sue dichiarazioni e confermare
il coinvolgimento dell'istante nella truffa ai danni della convenuta (verbale
del 17 marzo 2010 pag. 2);
che, ciò
premesso, quand'anche si ammettesse una responsabilità dell'istante per il
danno causato alla convenuta, la decisione del Pretore può essere annullata se
risulta essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF
Considerandi
135.
V 4 consid. 1.3);
che, in
concreto, la pretesa di fr. 34 000.– posta in compensazione risulta essere
composta di diversi importi che, secondo le dichiarazioni di persone coinvolte
nell'inchiesta penale promossa nei confronti di più persone per una truffa e
amministrazione infedele commessa a suo danno, sarebbero stati incassati dall'istante;
che
trattandosi dell'estinzione del debito per compensazione, questa eccezione può
essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso
attendibile (D. Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 93 ad art. 82 LEF);
che,
quindi, l'escussa deve rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere
la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l'importo
del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo
e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla
documentazione agli atti (Rep. 1999 pag. 273);
che le
dichiarazioni dei vari imputati coinvolti nel procedimento penale, verbalizzate
in vari atti formanti il fascicolo penale, non sono atte a fondare una pretesa
risarcitoria della RI 1 nei confronti dell'istante;
che dai
documenti allegati emergono unicamente dichiarazioni di persone coinvolte nei reati
a danno della convenuta, ma nessun riconoscimento di un debito di fr. 34 000.–
da parte dell'istante nei suoi confronti, rispettivamente nessuna condanna dello
stesso da parte di un'autorità giudiziaria a versare alla ricorrente tale
importo in risarcimento degli illeciti penali;
che, in
circostanze del genere, l'importo e l'esigibilità della contropretesa posta in
compensazione non risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli
atti;
che in
definitiva nel risultato la decisione del Pretore non è arbitraria;
che non avendo evidenziato
nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;
che gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 146 cpv. 1 CPC ticinese);
che la ricorrente
rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili;
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 190.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
240.–
sono
posti a carico dalla ricorrente, tenuta a versare alla controparte fr. 500.–
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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