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Decisione

16.2010.98

Rigetto provvisorio dell'opposizione -contratto di lavoro quale riconoscimento di debito - eccezione di compensazione

4 aprile 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di causa o di prove;

che il

Pretore non ha ammesso la compensazione sollevata dalla convenuta poiché nel

corso dell'inchiesta penale promossa nei confronti dell'istante, l'accusatore

di quest'ultimo ha ritrattato tutte le accuse mosse nei confronti di CO 1 negando

il suo coinvolgimento nella truffa ai danni della casa da gioco;

che,

quindi, per il primo giudice in mancanza di una qualsiasi responsabilità dell'istante

la convenuta non poteva vantare alcuna pretesa risarcitoria nei suoi confronti;

che la

ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere ammesso la compensazione

rilevando in sintesi che l'accusatore dell'istante in sede penale lo ha bensì

in un primo tempo scagionato salvo poi ritrattare le sue dichiarazioni

confermando il pieno coinvolgimento dell'istante nella truffa, per altro

confermato da altri imputati;

che a

fronte di un valido titolo di rigetto come nella fattispecie il contratto di lavoro

sottoscritto dalle parti il 30 agosto 2002, il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito

(art. 82 cpv. 2 LEF);

che nella

fattispecie, contrariamente a quanto accertato dal Pretore, l'accusatore dell'istante

ha bensì in un primo tempo scagionato quest'ultimo (verbale di interrogatorio

del 5 marzo 2010 pag. 10) salvo poi ritrattare le sue dichiarazioni e confermare

il coinvolgimento dell'istante nella truffa ai danni della convenuta (verbale

del 17 marzo 2010 pag. 2);

che, ciò

premesso, quand'anche si ammettesse una responsabilità dell'istante per il

danno causato alla convenuta, la decisione del Pretore può essere annullata se

risulta essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF

Considerandi

135.

V 4 consid. 1.3);

che, in

concreto, la pretesa di fr. 34 000.– posta in compensazione risulta essere

composta di diversi importi che, secondo le dichiarazioni di persone coinvolte

nell'inchiesta penale promossa nei confronti di più persone per una truffa e

amministrazione infedele commessa a suo danno, sarebbero stati incassati dall'istante;

che

trattandosi dell'estinzione del debito per compensazione, questa eccezione può

essere accolta nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso

attendibile (D. Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG, 2ª edi­zione, n. 93 ad art. 82 LEF);

che,

quindi, l'escussa deve rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere

la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l'importo

del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo

e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla

documentazione agli atti (Rep. 1999 pag. 273);

che le

dichiarazioni dei vari imputati coinvolti nel procedimento penale, verbalizzate

in vari atti formanti il fascicolo penale, non sono atte a fondare una pretesa

risarcitoria della RI 1 nei confronti dell'istante;

che dai

documenti allegati emergono unicamente dichiarazioni di persone coinvolte nei reati

a danno della convenuta, ma nessun riconoscimento di un debito di fr. 34 000.–

da parte dell'istante nei suoi confronti, rispettivamente nessuna condanna dello

stesso da parte di un'autorità giudiziaria a versare alla ricorrente tale

importo in risarcimento degli illeciti penali;

che, in

circostanze del genere, l'importo e l'esigibilità della contropretesa posta in

compensazione non risultano con sufficiente chiarezza dalla documentazione agli

atti;

che in

definitiva nel risultato la decisione del Pretore non è arbitraria;

che non avendo evidenziato

nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;

che gli oneri processuali

seguono la soccombenza (art. 146 cpv. 1 CPC ticinese);

che la ricorrente

rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili;

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli

oneri del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 190.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

240.–

sono

posti a carico dalla ricorrente, tenuta a versare alla controparte fr. 500.–

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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