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Decisione

16.2010.99

Rigetto definitivo dell'opposizione - evasione 2 ricorsi con 1 sola sentenza - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - contestazione della ricezione della tassazione la prima volta con il ric

18 aprile 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

22 dicembre 2009, pag. 15);

che i ricorsi, proposti dal medesimo

ricorrente con un unico allegato e diretti contro due sentenze che si riferiscono

all'identico complesso di fatti possono essere decisi con un'unica

motivazione (art. 320 CPC ticinese);

che la

documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile,

l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di addurre in questa

sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l'art.

327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può

essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a

permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80

cpv. 1 LEF (D. Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50

ad art. 84 LEF);

che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle

decisioni definitive delle autorità amministrative e giudiziarie cantonali,

comunali o d'altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico

(art. 28 vLALEF);

che la documentazione

prodotta dall'istante, in particolare le decisioni di tassazione dopo

tassazione d'ufficio del 17 aprile 2009 con l'attestazione del loro passaggio

in giudicato, sono titoli idonei per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione

ai sensi dell'art. 80 LEF, così come espressamente previsto dall'art. 244 cpv.

3 LT;

che

il ricorrente sostiene per la prima volta in questa sede di non avere ricevuto

le decisioni di tassazione;

che addotta

per la prima volta in questa sede tale allegazione è irricevibile (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC ticinese);

che,

per di più, solo all'udienza di contraddittorio le parti hanno la facoltà di

Considerandi

far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. l'art. 20 cpv. 2 vLALEF);

che

quindi non presenziando all'udienza il convenuto si è preclusa la possibilità

di addurre le sue eccezioni;

che

in tali circostanze il giudice di pace, confrontato con decisioni passate in

giudicato, senza incorrere in arbitrio poteva senz'altro concludere per

l'esistenza di validi titoli esecutivi e accogliere le istanze;

che gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC ticinese), mentre non si pone problema di

ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

Per

questi motivi

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

ticinese

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2.

Gli

oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipati dal

ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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