16.2010.99
Rigetto definitivo dell'opposizione - evasione 2 ricorsi con 1 sola sentenza - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - contestazione della ricezione della tassazione la prima volta con il ric
18 aprile 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2010.99
Data decisione, Autorità:
18.04.2011, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - evasione 2 ricorsi con 1 sola sentenza - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - contestazione della ricezione della tassazione la prima volta con il ricorso tardiva
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 320 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 28 LALEF
art. 80 LEF
art. 244 cpv. 3 LT
Incarto n.
16.2010.99
Lugano
18 aprile
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 3
settembre 2010 presentato da
RI 1
contro le sentenze emesse il 21 agosto 2010 dal
Giudice di pace del circolo della Riviera nelle cause n. 97S/10 e 98S/10
(rigetto dell'opposizione) promosse con istanze 29 luglio 2010 da
CO 1
(rappresentato dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con due separate istanze del 29 luglio 2010 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo della Riviera il rigetto in via definitiva delle
opposizioni interposte da RI 1 ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di
Locarno notificatigli per l'incasso di fr. 1708.– oltre agli interessi e alla
tassa di diffida concernenti l'imposta cantonale 2007 e di fr. 199.50 relativi
all'imposta federale diretta 2007;
che quale
titolo esecutivo l'istante ha prodotto le decisioni di tassazione cantonale e
federale dopo tassazione d'ufficio del 17 aprile 2009 con l'attestazione del
passaggio in giudicato, i calcoli dell'imponibile di identica data, e il
dettaglio degli interessi di ritardo del 4 aprile 2010;
che all'udienza
del 19 agosto 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto non è comparso
ed è rimasto precluso;
che con separate decisioni del 21 agosto 2010 il Giudice di pace ha
accolto le istanze;
che
con ricorso per cassazione del 3 settembre 2010 RI 1 è insorto contro i
predetti giudizi postulandone l'annullamento;
che
il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza
di un valido titolo esecutivo nonostante l'assenza di una prova della sua notifica
al destinatario, lo stesso non avendo mai ricevuto la notifica di tassazione
relativa all'anno 2007;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
le decisioni impugnate sono state notificate anteriormente
al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli
art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che i ricorsi, proposti dal medesimo
ricorrente con un unico allegato e diretti contro due sentenze che si riferiscono
all'identico complesso di fatti possono essere decisi con un'unica
motivazione (art. 320 CPC ticinese);
che la
documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile,
l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l'art.
327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a
permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80
cpv. 1 LEF (D. Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF e n. 50
ad art. 84 LEF);
che simile carattere è riconosciuto, oltre alle sentenze, anche alle
decisioni definitive delle autorità amministrative e giudiziarie cantonali,
comunali o d'altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico
(art. 28 vLALEF);
che la documentazione
prodotta dall'istante, in particolare le decisioni di tassazione dopo
tassazione d'ufficio del 17 aprile 2009 con l'attestazione del loro passaggio
in giudicato, sono titoli idonei per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
ai sensi dell'art. 80 LEF, così come espressamente previsto dall'art. 244 cpv.
3 LT;
che
il ricorrente sostiene per la prima volta in questa sede di non avere ricevuto
le decisioni di tassazione;
che addotta
per la prima volta in questa sede tale allegazione è irricevibile (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC ticinese);
che,
per di più, solo all'udienza di contraddittorio le parti hanno la facoltà di
Considerandi
far valere le loro argomentazioni e contestazioni (cfr. l'art. 20 cpv. 2 vLALEF);
che
quindi non presenziando all'udienza il convenuto si è preclusa la possibilità
di addurre le sue eccezioni;
che
in tali circostanze il giudice di pace, confrontato con decisioni passate in
giudicato, senza incorrere in arbitrio poteva senz'altro concludere per
l'esistenza di validi titoli esecutivi e accogliere le istanze;
che gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC ticinese), mentre non si pone problema di
ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.
Per
questi motivi
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
ticinese
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2.
Gli
oneri del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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