16.2011.10
Precetto esecutivo civile - reclamo contro la decisione di conferma dell'opposizione - competentza della ICCA
11 febbraio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2011.10
Data decisione, Autorità:
11.02.2011, CCR
Titolo:
Precetto esecutivo civile - reclamo contro la decisione di conferma dell'opposizione - competentza della ICCA
COMPETENZA PER MATERIA
OPPOSIZIONE
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
art. 309 CPC
art. 319 CPC
art. 48 LOG
Incarto n.
16.2011.10
Lugano
11 febbraio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 28 gennaio 2011
presentato da
RE 1
(patrocinato dall'
)
contro la sentenza emessa il 17 gennaio 2011 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona, nella causa DI.2010.318 (esecuzione civile)
promossa con opposizione 27 settembre 2010 nei confronti di
CO 1
(patrocinati dall'
);
ritenuto
in fatto: che
nell'ambito di un'azione di vicinato promossa il 3 marzo 2009 da CO 1 e CO 2,
proprietari della particella n. 1489 RFD S. __________, nei confronti di RE 1,
proprietario della contigua particella n. 734, a un'udienza del 15 aprile 2010 le parti hanno concluso davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona la seguente transazione giudiziaria:
1.
RE 1 taglierà le piante non a distanza regolamentare, in particola re quelle
indicate con i numeri 3, 4 (se esistente) e 6 nella perizia allestita dalle parti.
Le piante indicate come numeri 1, 2, 5, 7, 8 e 9, possono rimanere a dimora, RE
1 impegnandosi comunque sia a tenerle in maniera decente;
2. RE 1 eseguirà la pulizia del suo fondo una volta
l'anno, e porterà via il materiale vegetale di scarto;
3. RE 1 taglierà le nuove pianticelle che dovessero
crescere a distanza non regolamentare;
che il 15
settembre 2010 CO 1 e CO 2 hanno intimato a RE 1 un precetto esecutivo civile,
indicando come prestazione richiesta:
tagliare tutte le piante e pianticelle non
a distanza regolamentare, e tenere in maniera decorosa quelle a distanza, oltre
che ad asportare il materiale vegetale di scarto presente sul fondo;
AP 1ha
presentato opposizione al Pretore sostenendo di aver già provveduto agli interventi
richiesti, contestando altresì l'esigibilità della prestazione per la quale non
era stato pattuito alcun termine di esecuzione, e l'imprecisione del precetto
in merito all'intervento richiesto;
che all'udienza del 22 novembre 2010, indetta
per la discussione, RE 1 ha ribadito tali argomentazioni, mentre i precettanti
hanno obiettato, esibendo fotografie, che gli interventi pattuiti non erano
stati eseguiti;
che con sentenza 17 gennaio 2011 il Pretore ha confermato l'opposizione
“limitatamente alla manutenzione delle piante situate a distanza regolamentare
in maniera decorosa e appropriata”, mentre per il resto ha rigettato l'opposizione
;
che contro
la decisione appena citata AP 1 ha presentato il 18 gennaio 2011 un reclamo a
questa Camera per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato;
che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 17 gennaio 2011 sicché
al “procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 cpv. 1
CPC);
che per
l'art. 309 lett. a CPC l'appello contro le decisioni del giudice
dell'esecuzione è improponibile sicché tali decisioni sono solamente
suscettibili di reclamo (art. 319 segg. CPC);
che
secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo le decisioni
inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di
provvedimenti cautelari, pronunciate in controversie patrimoniali con valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.–; così come le decisioni esentate
dall'appello, indipendentemente dal valore litigioso (cfr. Trezzini in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, n. 1 ad art.
319);
che
giusta l'art. 48 lett. a n. 8 LOG la prima Camera civile del Tribunale d'appello
giudica i reclami contro le decisioni del giudice dell'esecuzione nelle materie
concernenti, tra le altre, i diritti reali come quella in esame;
che, per
Fatti
di più, in concreto il Pretore ha accertato un valore litigioso in fr. 10 000.–
donde la pacifica incompetenza di questa Camera (cfr. art. 48 lett. d n. 1 LOG);
che,
quindi, indirizzato alla Camera civile dei reclami il rimedio deve essere
dichiarato irricevibile;
che
nondimeno si giustifica trasmettere l'impugnazione alla prima Camera civile;
pronuncia: 1. Il
reclamo 28 gennaio 2011 presentato alla Camera civile dei reclami è irricevibile.
2. L'atto è trasmesso
per competenza alla prima Camera civile.
3. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti
dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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