16.2011.11
Contratto di lavoro - remunerazione - salario minimo secondo il CCL - interpretazione direttive CCL
28 febbraio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2011.11
Data decisione, Autorità:
28.02.2012, CCR
Titolo:
Contratto di lavoro - remunerazione - salario minimo secondo il CCL - interpretazione direttive CCL
INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO
SALARIO MINIMO
art. 357 CO
art. 114 let. c CPC
art. 115 CPC
art. 320 CPC
Incarto n.
16.2011.11
Lugano
28 febbraio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 3 febbraio 2011
presentato da
RE 1
(rappresentato dall'RA 1 )
contro la sentenza emessa il 28 gennaio 2011 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 11b/10/OSM
(contratto di lavoro) promossa con istanza 5 febbraio 2010 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A.
Il 16 settembre 2008 RE 1 è stato assunto dalla CO 1 come meccanico d'auto con
un salario di fr. 6000.– mensili lordi. In base alle direttive emesse nel mese
di dicembre 2008 dalla Commissione professionale paritetica cantonale per le
autorimesse tutti i dipendenti sottoposti al Contratto collettivo di lavoro
(CCL) avevano diritto nel 2009 all'adeguamento del salario del 2.9% fino a un
importo massimo di fr. 150.– mensili, mentre per i salari superiori analogo
adeguamento era solo raccomandato. RE 1 ha cessato il rapporto di lavoro il 30 settembre 2009.
Fatti
B. Con
istanza 5 febbraio 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di Pace del
Circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di fr. 1462.50 corrispondenti
all'aumento di salario per i mesi da gennaio a settembre 2009 oltre alla quota
della tredicesima. All'udienza del 5 maggio 2010, indetta per la discussione, la
convenuta ha proposto di respingere l'istanza, il lavoratore avendo già percepito
uno stipendio superiore alla media e allo stesso essendo state retribuite ore di
lavoro straordinario ancorché non tutte approvate o giustificate.
C. Statuendo
il 28 gennaio 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non risultando dalle
direttive emanate dalla Commissione professionale paritetica cantonale per le
autorimesse un obbligo di adeguamento salariale nel caso dell'istante.
D. Con
reclamo 3 febbraio 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento, il primo giudice avendo violato le norme del Contratto collettivo
di lavoro (CCL).
Al
ricorso la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Fino
alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la sentenza del Giudice di pace è stata notificata il 28 gennaio 2011 ed è
pervenuta al rappresentante dell'istante il 30 gennaio successivo. Il reclamo in
esame soggiace pertanto dalla legge nuova.
2.
Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante
non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una
procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi
l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
3.
Il
Giudice di pace, in sintesi, accertato che il lavoratore era stato assunto con
una retribuzione superiore al minimo salariale, ha ritenuto che l'aumento “si
ritiene dovuto quando l'anno di lavoro tra le parti è completo” e che ”un
contratto di lavoro stipulato sulla base del salario minimo ha diritto
all'aumento previsto indipendentemente dalla durata del rapporto ma qualora lo
stesso superi la cifra massima dovuta, la pretesa non deve obbligatoriamente
essere concessa”. Ne ha concluso, il primo giudice, che “chi abbondantemente la
supera [fascia minima di salario], escludendo ovviamente gli straordinari, non
può reclamare il diritto dopo 3 mesi in cui la richiesta di aumento è percepita
nella totalità di una mensilità e mezzo”.
RE 1,
ribadito che il datore di lavoro non ha adeguato il suo salario nel 2009, rimprovera
al Giudice di pace di avere disatteso le norme del contratto collettivo di lavoro,
dichiarato di carattere obbligatorio generale e che ha effetto diretto e
imperativo per tutte le parti. L'assoggettamento al CCL comporta per le parti
il divieto di derogare, a svantaggio del lavoratore, alle disposizioni
contenute nello stesso quali, segnatamente, le norme concernenti gli
adeguamenti salariali.
4.
In
concreto, contrariamente a quanto preteso dal reclamante, il primo giudice non
ha ignorato il carattere vincolante del CCL e in particolare delle norme intese
alla “protezione della fascia minima salariale”, ma si è attenuto al contenuto
delle direttive fornendone un'interpretazione che non appare arbitraria nel
risultato. Il contratto di lavoro indica sì che l'istante è stato assunto quale
meccanico d'automobili (cfr. allegati al doc. G) ma il salario mensile lordo ammontava
a fr. 6000.– allorché il CCL prevedeva per questa funzione un salario mensile
massimo di fr. 4895.– mensili lordi. Al riguardo il primo giudice, senza
incorrere in un accertamento di fatto manifestamente erroneo, poteva senz'altro
ritenere che il lavoratore non fosse stato assunto come semplice meccanico, ma
– come sostenuto dalla convenuta (“spalla del nostro gerente”) e non seriamente
contestato dall'istante – come capo-officina con mansioni di responsabilità (cfr.
anche doc. E). E siccome in base alle note direttive l'adeguamento al rincaro era
imposto per i salari di tutti i dipendenti sottoposti al CCL, ma solo
raccomandato per i salari superiori (doc. L), la conclusione del primo giudice
non appare manifestamente insostenibile, ovvero gravemente lesiva di una norma.
Non ravvisandosi una violazione dell'art. 357 cpv. 2 CO, il reclamo, infondato,
deve essere respinto.
5.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è di principio gratuita
(art. 114 lett. c CPC), salvo casi di malafede o temerarietà
processuale estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). Non
si pone problema di indennità alla controparte che non ha presentato osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si
prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
– – , .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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