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Decisione

16.2011.11

Contratto di lavoro - remunerazione - salario minimo secondo il CCL - interpretazione direttive CCL

28 febbraio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 5 febbraio 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di Pace del

Circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di fr. 1462.50 corrispondenti

all'aumento di salario per i mesi da gennaio a settembre 2009 oltre alla quota

della tredicesima. All'udienza del 5 maggio 2010, indetta per la discussione, la

convenuta ha proposto di respingere l'istanza, il lavoratore avendo già percepito

uno stipendio superiore alla media e allo stesso essendo state retribuite ore di

lavoro straordinario ancorché non tutte approvate o giustificate.

C. Statuendo

il 28 gennaio 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non risultando dalle

direttive emanate dalla Commissione professionale paritetica cantonale per le

autorimesse un obbligo di adeguamento salariale nel caso dell'istante.

D. Con

reclamo 3 febbraio 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento, il primo giudice avendo violato le norme del Contratto collettivo

di lavoro (CCL).

Al

ricorso la controparte ha rinunciato a formulare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Fino

alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già

pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale

civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404

cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al

momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la sentenza del Giudice di pace è stata notificata il 28 gennaio 2011 ed è

pervenuta al rappresentante dell'istante il 30 gennaio successivo. Il reclamo in

esame soggiace pertanto dalla legge nuova.

2.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante

non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una

procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi

l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

3.

Il

Giudice di pace, in sintesi, accertato che il lavoratore era stato assunto con

una retribuzione superiore al minimo salariale, ha ritenuto che l'aumento “si

ritiene dovuto quando l'anno di lavoro tra le parti è completo” e che ”un

contratto di lavoro stipulato sulla base del salario minimo ha diritto

all'aumento previsto indipendentemente dalla durata del rapporto ma qualora lo

stesso superi la cifra massima dovuta, la pretesa non deve obbligatoriamente

essere concessa”. Ne ha concluso, il primo giudice, che “chi abbondantemente la

supera [fascia minima di salario], escludendo ovviamente gli straordinari, non

può reclamare il diritto dopo 3 mesi in cui la richiesta di aumento è percepita

nella totalità di una mensilità e mezzo”.

RE 1,

ribadito che il datore di lavoro non ha adeguato il suo salario nel 2009, rimprovera

al Giudice di pace di avere disatteso le norme del contratto collettivo di lavoro,

dichiarato di carattere obbligatorio generale e che ha effetto diretto e

imperativo per tutte le parti. L'assoggettamento al CCL comporta per le parti

il divieto di derogare, a svantaggio del lavoratore, alle disposizioni

contenute nello stesso quali, segnatamente, le norme concernenti gli

adeguamenti salariali.

4.

In

concreto, contrariamente a quanto preteso dal reclamante, il primo giudice non

ha ignorato il carattere vincolante del CCL e in particolare delle norme intese

alla “protezione della fascia minima salariale”, ma si è attenuto al contenuto

delle direttive fornendone un'interpretazione che non appare arbitraria nel

risultato. Il contratto di lavoro indica sì che l'istante è stato assunto quale

meccanico d'automobili (cfr. allegati al doc. G) ma il salario mensile lordo ammontava

a fr. 6000.– allorché il CCL prevedeva per questa funzione un salario mensile

massimo di fr. 4895.– mensili lordi. Al riguardo il primo giudice, senza

incorrere in un accertamento di fatto manifestamente erroneo, poteva senz'altro

ritenere che il lavoratore non fosse stato assunto come semplice meccanico, ma

– come sostenuto dalla convenuta (“spalla del nostro gerente”) e non seriamente

contestato dall'istante – come capo-officina con mansioni di responsabilità (cfr.

anche doc. E). E siccome in base alle note direttive l'adeguamento al rincaro era

imposto per i salari di tutti i dipendenti sottoposti al CCL, ma solo

raccomandato per i salari superiori (doc. L), la conclusione del primo giudice

non appare manifestamente insostenibile, ovvero gravemente lesiva di una norma.

Non ravvisandosi una violazione dell'art. 357 cpv. 2 CO, il reclamo, infondato,

deve essere respinto.

5.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è di principio gratuita

(art. 114 lett. c CPC), salvo casi di malafede o temerarietà

processuale estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). Non

si pone problema di indennità alla controparte che non ha presentato osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si

prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

– – , .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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