16.2011.12
Contratto d'appalto - tempestività del ricorso
10 marzo 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2011.12
Data decisione, Autorità:
10.03.2011, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - tempestività del ricorso
CASSAZIONE
TEMPESTIVITÀ
art. 131 CPC-TI
art. 328 CPC-TI
Incarto n.
16.2011.12
Lugano
10 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 27
gennaio 2011 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 5 novembre 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa n. 10/08/0 (contratto d'appalto)
promossa con istanza 12 luglio 2010 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 16 gennaio 2009 RI 1 si è rivolto al CO 1 per degli interventi di
riparazione sul suo veicolo Fiat Panda, fatturati il 10 febbraio 2009 per complessivi
fr. 725.15;
che con
istanza 12 luglio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del
circolo della Capriasca per ottenere il pagamento di fr. 725.15 oltre accessori
così come il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________
dell'UE di__________;
che all'udienza
del 10 settembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza;
che statuendo
il 5 novembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e obbligato RI 1 a versare al CO 1 fr. 725.15 oltre interessi del 5% dal 6 maggio 2010, rigettando per tale importo
l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con
ricorso per cassazione 27 gennaio 2011 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio;
che il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata notificata anteriormente
al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli
art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che
secondo l'art. 328 cpv. 1 CPC ticinese il ricorso si propone entro il termine
di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;
che questo
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 131 cpv. 1 CPC ticinese);
che nella
Considerandi
fattispecie la sentenza, per stessa ammissione del ricorrente, gli è stata
notificata il 5 novembre 2011;
che
quindi il memoriale, introdotto il 28 gennaio 2011 come si evince dal timbro postale,
si rivela manifestamente tardivo e sfugge a qualsiasi
esame;
che
gli oneri del giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese),
ma si può eccezionalmente prescindere da ogni prelievo, mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte, il ricorso non avendo
formato oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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