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Decisione

16.2011.13

Risarcimento danni - lesione a seguito di un pugno - prova dell'agire illecito e del nesso causale - contenuto del reclamo - ricevibilità

4 aprile 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di essere stato colpito con un forte pugno da CO 1, ciò che gli ha causato una

patologia permanente alla schiena, e lancia invettive nei confronti del convenuto

per il comportamento tenuto dopo l'episodio;

che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione

del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b);

che per

l'art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo deve essere motivato nel senso che il reclamante

non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria

opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e

dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le

ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente

insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini

in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

che nello scritto del 7 febbraio 2011 il reclamante si limita a riproporre

la propria versione dell'accaduto, senza formulare nei confronti della decisione

Considerandi

del Giudice di pace nessuna critica circa l'accertamento dei fatti o l'applicazione

del diritto, ciò che rende irricevibile il reclamo;

che, comunque

sia, il Giudice di pace non è incorso in arbitrio nell'accertamento dei fatti, l'agire

non intenzionale del convenuto essendo stato accertato in sede penale tanto da

condurre all'abbandono del procedimento;

che,

inoltre, l'istante non ha provato gli ulteriori presupposti dell'art. 41 CO

(norma che concede alla parte lesa il diritto di ottenere

il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo),

in particolare il nesso causale adeguato tra l'illecito e il danno (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 1 ad art. 42 CO);

che in considerazione del contenuto manifestamente improponibile del

reclamo, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello

stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni (art. 322 CPC);

che nelle

circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a

rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo

sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore;

che non si pone problema di ripetibili

alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Trattato

come reclamo, lo scritto 7 febbraio 2011 è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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