16.2011.13
Risarcimento danni - lesione a seguito di un pugno - prova dell'agire illecito e del nesso causale - contenuto del reclamo - ricevibilità
4 aprile 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.13
Data decisione, Autorità:
04.04.2011, CCR
Titolo:
Risarcimento danni - lesione a seguito di un pugno - prova dell'agire illecito e del nesso causale - contenuto del reclamo - ricevibilità
CONTENUTO DEL RICORSO
NESSO DI CAUSALITÀ ADEGUATO
RECLAMO
art. 41 CO
art. 42 CO
art. 106 CPC
art. 320 CPC
art. 321 CPC
art. 322 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2011.13
Lugano
4 aprile 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 7 febbraio 2011
presentato da
RE 1RE 1
contro la sentenza emessa il 5 gennaio 2011 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano ovest nella causa n. 29a/10/O
(risarcimento danni) promossa con istanza 8 marzo 2010 nei confronti di
CO 1CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 18 dicembre 2009 RE 1, mentre si stava allenando nella palestra __________
di __________, è stato colpito alla spalla destra da CO 1;
che al Pronto
soccorso dell'Ospedale regionale di Lugano, ove RE 1 si è recato il giorno
successivo, gli è stato diagnosticato un trauma distorsivo della colonna vertebrale,
ciò che gli ha impedito di frequentare la palestra per sei mesi;
che con
istanza 8 marzo 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo
di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di fr. 830.35 a titolo di risarcimento danni (spese di cura medica e rimborso parziale del costo dell'abbonamento
della palestra);
che all'udienza
del 14 luglio 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza contestando ogni sua responsabilità;
che statuendo
il 5 gennaio 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza;
che con
scritto 7 febbraio 2011 RE 1 è insorto a questa Camera contro il predetto
giudizio;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 5 gennaio 2011
sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero
entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che la
documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC – così come già l'art. 321 cpv. 1 lett. 2
CPC ticinese – vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove
o eccezioni;
che il
Giudice di pace ha respinto l'istanza poiché dagli atti del procedimento penale
promosso dall'istante nei confronti del convenuto risultava che quest'ultimo non
aveva avuto alcuna intenzione di cagionare danno all'istante essendosi limitato
a salutarlo con un colpo alla spalla;
che RE 1 ribadisce
Fatti
di essere stato colpito con un forte pugno da CO 1, ciò che gli ha causato una
patologia permanente alla schiena, e lancia invettive nei confronti del convenuto
per il comportamento tenuto dopo l'episodio;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che per
l'art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo deve essere motivato nel senso che il reclamante
non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria
opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e
dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le
ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente
insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che nello scritto del 7 febbraio 2011 il reclamante si limita a riproporre
la propria versione dell'accaduto, senza formulare nei confronti della decisione
Considerandi
del Giudice di pace nessuna critica circa l'accertamento dei fatti o l'applicazione
del diritto, ciò che rende irricevibile il reclamo;
che, comunque
sia, il Giudice di pace non è incorso in arbitrio nell'accertamento dei fatti, l'agire
non intenzionale del convenuto essendo stato accertato in sede penale tanto da
condurre all'abbandono del procedimento;
che,
inoltre, l'istante non ha provato gli ulteriori presupposti dell'art. 41 CO
(norma che concede alla parte lesa il diritto di ottenere
il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo),
in particolare il nesso causale adeguato tra l'illecito e il danno (Schnyder in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 1 ad art. 42 CO);
che in considerazione del contenuto manifestamente improponibile del
reclamo, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello
stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni (art. 322 CPC);
che nelle
circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a
rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il ricorrente essendo
sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore;
che non si pone problema di ripetibili
alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Trattato
come reclamo, lo scritto 7 febbraio 2011 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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