16.2011.14
Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudici di pace
26 aprile 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.14
Data decisione, Autorità:
26.04.2011, CCR
Titolo:
Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudici di pace
COMPETENZA PER MATERIA
LOCAZIONE
PRESUPPOSTO PROCESSUALE
PROCEDURA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
art. 59 CPC
art. 60 CPC
art. 106 CPC
art. 320 let. a CPC
art. 405 CPC
art. 31 cpv. 2 let. b LOG
Incarto n.
16.2011.14
Lugano
26 aprile
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 7 febbraio 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 24 gennaio 2011 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona, nella causa n. 398-2010 (locazione)
promossa con istanza 29 ottobre 2010 nei confronti della
CO 1
(rappresentata __________);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
RI 1 ha sottoscritto con __________ un contratto di locazione avente per oggetto
un appartamento situato in uno stabile di proprietà della __________ nel Comune
di __________;
che tra
le parti sono sorte contestazioni in merito al pagamento della pigione, il
conduttore rivendicando una riduzione della medesima, avendo pagato per i mesi
di febbraio e marzo 2010 una pigione eccessiva rispetto ai tassi ipotecari in
vigore, ovvero
fr.
1451.– anziché fr. 1407.80;
che con
istanza 29 ottobre 2010 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 86.40 oltre a fr.
30.– di spese, agli interessi e le spese esecutive così come il rigetto dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che all'udienza
del 19 gennaio 2011, indetta per la discussione, la convenuta, unica comparente,
ha sostenuto di aver già ristornato all'istante le eccedenze pagate;
che statuendo
il 24 gennaio 2011, il Giudice di pace ha respinto l'istanza;
che con reclamo
7 febbraio 2011 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 24 gennaio 2011 sicché
al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 CPC);
che per l'art.
Fatti
60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i
presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv.
2 lett. b CPC; Trezzini in:
Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203);
che
l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le
cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione
e commerciali e di affitto;
che
per cause riguardanti tali controversie – concetto da interpretare in modo
ampio (cfr. Cocchi, Uffici di
conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie
in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana blu, Lugano
1997 pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla ”locazione“ (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato,
Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);
che
non rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione
(Cocchi, op. cit., pag. 293), per
le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;
che in concreto,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ha trattato l'istanza
quale domanda di rigetto definitivo dell'opposizione, l'istante ha promosso un'azione
Considerandi
ordinaria intesa alla restituzione di pigioni pagate in eccedenza (azione per
indebito arricchimento);
che in circostanze
siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione,
ma doveva dichiararsi incompetente per materia (CCC, inc. 16.2008.__________
del 26 maggio 2008 in: Rte D I-2009. 11 c pag. 604);
che l'incompetenza
per materia del giudice è un presupposto processuale rilevabile d'ufficio,
indipendentemente da una specifica richiesta delle parti (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.
60.
pag. 202);
che la
mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace
comporta l'irricevibilità dell'istanza (Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 198);
che la
sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale
(art. 320 lett. a CPC), deve così essere annullata;
che nelle
circostanze descritte le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC);
che, al
riguardo, soccombente è considerata anche la parte la cui domanda viene
dichiarata inammissibile (cfr. Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 106 pag. 432);
che non
si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato
per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. La sentenza 24 gennaio 2011 del Giudice di pace supplente del
circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è irricevibile per carenza di
competenza del giudice adito.
2.
La tassa di giustizia di fr. 40.– è posta a carico dell'istante.
II. Le spese
giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano
ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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