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Decisione

16.2011.14

Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudici di pace

26 aprile 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono dati i

presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art. 59 cpv.

2 lett. b CPC; Trezzini in:

Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203);

che

l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le

cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione

e commerciali e di affitto;

che

per cause riguardanti tali controversie – concetto da interpretare in modo

ampio (cfr. Cocchi, Uffici di

conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie

in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana blu, Lugano

1997 pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla ”locazione“ (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato,

Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);

che

non rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione

(Cocchi, op. cit., pag. 293), per

le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;

che in concreto,

contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che ha trattato l'istanza

quale domanda di rigetto definitivo dell'opposizione, l'istante ha promosso un'azione

Considerandi

ordinaria intesa alla restituzione di pigioni pagate in eccedenza (azione per

indebito arricchimento);

che in circostanze

siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione,

ma doveva dichiararsi incompetente per materia (CCC, inc. 16.2008.__________

del 26 maggio 2008 in: Rte D I-2009. 11 c pag. 604);

che l'incompetenza

per materia del giudice è un presupposto processuale rilevabile d'ufficio,

indipendentemente da una specifica richiesta delle parti (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.

60.

pag. 202);

che la

mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace

comporta l'irricevibilità dell'istanza (Trezzini

in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 198);

che la

sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale

(art. 320 lett. a CPC), deve così essere annullata;

che nelle

circostanze descritte le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC);

che, al

riguardo, soccombente è considerata anche la parte la cui domanda viene

dichiarata inammissibile (cfr. Trezzini

in: Commentario CPC 2011, art. 106 pag. 432);

che non

si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato intimato

per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. La sentenza 24 gennaio 2011 del Giudice di pace supplente del

circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è irricevibile per carenza di

competenza del giudice adito.

2.

La tassa di giustizia di fr. 40.– è posta a carico dell'istante.

II. Le spese

giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano

ripetibili.

III. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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