16.2011.15
Risarcimento danni - contenuto del reclamo
21 aprile 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2011.15
Data decisione, Autorità:
21.04.2011, CCR
Titolo:
Risarcimento danni - contenuto del reclamo
CONTENUTO DEL RICORSO
RECLAMO
art. 320 CPC
art. 321 CPC
Incarto n.
16.2011.15
Lugano
21 aprile
2011/lw/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo dell'11 febbraio 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 17 gennaio 2011 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa IU.2007.32
(risarcimento danni) promossa con istanza 18 ottobre 2007 da
CO 1 (D)
PA 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 22 agosto 2006 sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A2 in vicinanza
dello svincolo di Lugano Nord RE 1 e CO 1 hanno avuto un diverbio in relazione
a una manovra da loro posta in atto con i rispettivi veicoli;
che con
istanza 18 ottobre 2007 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 2041.50 oltre
interessi del 5% dal 18 ottobre 2007 corrispondenti al risarcimento del danno alla
carrozzeria del proprio veicolo causato da un calcio sferrato dall'altro conducente;
che all'udienza
del 12 dicembre 2007, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza contestando di aver colpito il veicolo dell'istante;
che
statuendo il 17 gennaio 2011 il Pretore ha accolto l'istanza e ha condannato il
convenuto a versare all'istante fr. 2041.50 oltre interessi del 5% dal 18
ottobre 2007;
che con
lettera dell'11 febbraio 2011 RE 1 si è rivolto al Ministero pubblico indicando
di non ritenersi “responsabile del danno alla vettura… poiché ritengo e
confermo che non ho colpito alcuna vettura… per questo motivo non intendo risarcire
alcun danno”;
che l'atto
è stato trasmesso a questa Camera per competenza;
che il
memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 17 gennaio 2011 sicché al
procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale (art. 405 CPC);
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante
non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria
opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e
dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le
ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente
insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che, in
concreto, il reclamante si limita a contestare la sua responsabilità
in merito al danneggiamento del veicolo dell'istante, senza pretendere che
l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia arbitrario, ovvero
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente
lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità;
che in tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente improponibile;
che le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si
pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di
intimazione.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Trattato
come reclamo, lo scritto 11 febbraio 2011 è irricevibile.
Fatti
2. Le spese
giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Considerandi
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto
del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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