16.2011.16
Contratto d'appalto - contenuto del reclamo - ricevibilità
10 marzo 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2011.16
Data decisione, Autorità:
10.03.2011, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - contenuto del reclamo - ricevibilità
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 106 CPC
art. 320 CPC
art. 321 CPC
art. 322 CPC
Incarto n.
16.2011.16
Lugano
10 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 17 febbraio 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa l'11 febbraio 2011 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano, nella causa n. 74B/10/O (contratto d'appalto)
promossa con istanza 9 novembre 2010 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 10 febbraio 2010 RE 1 si è rivolta a CO 1, per la quale aveva svolto lavori
di stiratura, di pulizie dell’ abitazione e del suo salone di parrucchiera,
chiedendo il pagamento di fr. 1200.–;
che non avendo
CO 1 provveduto al pagamento di quanto richiesto, RE 1 le ha fatto intimare il
precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano al quale l'escussa ha
interposto opposizione;
che con
istanza 9 novembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1200.– oltre accessori così
come il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato PE;
che all'udienza
del 26 gennaio 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza sostenendo di non aver “richiesto nulla” all'istante;
che statuendo
l'11 febbraio 2011 il Giudice di pace, accertato che “tra le parti era nata una
simpatica amicizia a seguito della quale sovente si scambiavano favori”, non
avendo l'istante provato di aver concordato con la convenuta il carattere
oneroso della sue prestazioni, ha respinto l'istanza;
che il 16
febbraio 2011 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace lamentandosi della sua
decisione;
che
inviata dal Giudice di pace a precisare se lo scritto dovesse essere
interpretato alla stregua di un reclamo, RE 1 ha sollecitato la trasmissione del memoriale a questa Camera;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa l'11 febbraio 2011 sicché
al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non più la procedura civile cantonale;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante
non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria
opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e
dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le
ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente
insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che in concreto dal contenuto dello scritto 16 febbraio 2011 della
reclamante nulla emerge in tal senso, la reclamante limitandosi a “chiarire dei
punti”, senza formulare nei confronti della decisione del Giudice di pace
nessuna critica circa l'accertamento dei fatti o l'applicazione del diritto.
che in considerazione del contenuto manifestamente improponibile del
reclamo, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello
stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni (art. 322 CPC);
che nelle
circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a
rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo
sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore;
che non si pone problema di ripetibili
alla controparte, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
pronuncia: 1. Trattato
come reclamo, lo scritto 16 febbraio 2011 è irricevibile.
Fatti
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
Considerandi
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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