16.2011.17
Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione
10 maggio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.17
Data decisione, Autorità:
10.05.2011, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
art. 84 LEF
Incarto n.
16.2011.17
Lugano
10 maggio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 30
dicembre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 28 dicembre 2010 dal
Giudice di pace supplente del circolo del Ticino, nella causa inc. 29/10
(rigetto dell'opposizione) promossa con istanza 14 aprile 2010 da
CO 1,);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con decisione 6 marzo 2009 l'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona
ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.– per mancato inoltro della
dichiarazione fiscale relativa all'imposta cantonale e federale diretta 2006;
che
con istanza 14 aprile 2010 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Giudice di
pace del circolo del Ticino il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatogli per
l'incasso di fr. 160.– oltre accessori, corrispondenti alla multa citata e alla
tassa di diffida;
che
all'udienza del 23 novembre 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto,
unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza rilevando di non avere
ricevuto il decreto di multa del 6 marzo 2009;
che
statuendo il 28 dicembre 2010 il Giudice di pace supplente, accertata la presenza
di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'ente pubblico,
ha accolto l'istanza;
che con
ricorso per cassazione del 30 dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso alla presenza
di un valido titolo esecutivo nonostante l'istante non avesse fornito la prova
dell'invio del decreto di multa sul quale basa la sua esecuzione;
che
l'istante ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata
prima del 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria
degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo
restando la nuova denominazione di questa autorità in
Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice
Fatti
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a
permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80
cpv. 1 LEF (D. Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF e
n. 50 ad art. 84 LEF);
che
quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del
titolo prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e
l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel
titolo medesimo (D. Staehelin,
op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF);
che
l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale,
ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi
Considerandi
l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D.
Staehelin, op. cit., n. 9 e 124 ad art. 80 LEF);
che
la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior
ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver
ricevuto la decisione (D.
Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);
che
nella fattispecie l'istante, assente dal contraddittorio, non ha provato l'invio
del decreto di multa 6 marzo 2009, peraltro notificato con invio semplice e non
raccomandato, ragione per la quale la documentazione dallo stesso prodotta non
può essere parificata a valido titolo esecutivo;
che
avendo evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove documentali e un'errata
applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve
essere accolto;
che
accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332
cpv. 2 CPC ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera
con la conseguente reiezione dell'istanza;
che
vista la particolarità del caso non si prelevano oneri processuali;
che
non si giustifica assegnare indennità al ricorrente, la stesura del ricorso non
avendogli cagionato particolari incomodi;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 30 dicembre 2010 è
accolto e di conseguenza la sentenza 28 dicembre 2010 del Giudice di pace supplente
del circolo del Ticino è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta
2.
La tassa di giustizia di fr. 40.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 10.–.
II. Non si prelevano tasse o spese per il presente
giudizio, né si assegnano indennità.
III. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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