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Decisione

16.2011.17

Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - prova della notifica della decisione

10 maggio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa la presenza di un valido titolo esecutivo atto a

permettere il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80

cpv. 1 LEF (D. Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG, 2ª edizione, n. 115 ad art. 80 LEF e

n. 50 ad art. 84 LEF);

che

quest'esame tende ad accertare il carattere esecutivo del

titolo prodotto, l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e

l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel

titolo medesimo (D. Staehelin,

op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF);

che

l'esecutività di una decisione si determina dal suo passaggio in giudicato formale,

ciò che presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi

Considerandi

l'abbia impugnata nei termini stabiliti (D.

Staehelin, op. cit., n. 9 e 124 ad art. 80 LEF);

che

la prova della regolare notifica del titolo incombe all'autorità, ciò a maggior

ragione nel caso in cui, come in concreto, il destinatario contesta di aver

ricevuto la decisione (D.

Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LEF);

che

nella fattispecie l'istante, assente dal contraddittorio, non ha provato l'invio

del decreto di multa 6 marzo 2009, peraltro notificato con invio semplice e non

raccomandato, ragione per la quale la documentazione dallo stesso prodotta non

può essere parificata a valido titolo esecutivo;

che

avendo evidenziato un'arbitraria valutazione delle prove documentali e un'errata

applicazione dell'art. 80 LEF da parte del primo giudice, il ricorso deve

essere accolto;

che

accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332

cpv. 2 CPC ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera

con la conseguente reiezione dell'istanza;

che

vista la particolarità del caso non si prelevano oneri processuali;

che

non si giustifica assegnare indennità al ricorrente, la stesura del ricorso non

avendogli cagionato particolari incomodi;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 30 dicembre 2010 è

accolto e di conseguenza la sentenza 28 dicembre 2010 del Giudice di pace supplente

del circolo del Ticino è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta

2.

La tassa di giustizia di fr. 40.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a

suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 10.–.

II. Non si prelevano tasse o spese per il presente

giudizio, né si assegnano indennità.

III. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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