16.2011.2
Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - presenza del titolo al momento del rigetto - rigetto per importo inferiore a quello del PE
22 novembre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2011.2
Data decisione, Autorità:
22.11.2011, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - presenza del titolo al momento del rigetto - rigetto per importo inferiore a quello del PE
PRECETTO ESECUTIVO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO ESECUTIVO
art. 80 LEF
art. 84 LEF
art. 88 LEF
Incarto n.
16.2011.2
Lugano
22 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 10
gennaio 2011 presentato dall'
RI 1
contro la sentenza emessa il 20 dicembre 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa inc. 294-2010-S (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 18 novembre 2010 da
CO 1
(rappresentato
dallRA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza del 18 novembre 2010 lo CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Giubiasco di rigettare in via definitiva, limitatamente all'importo di
fr. 160.–, l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di
Bellinzona Lugano notificatogli per l'incasso di una multa inflitta a quest'ultimo
dall'ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città per il mancato inoltro
della dichiarazione relativa all'imposta cantonale e federale diretta per il
2008 (fr. 100.–), oltre alle tasse di diffida (fr. 60.–);
che, a
sostegno della sua domanda, l'istante ha prodotto la risoluzione 9 ottobre 2009
con la quale al convenuto era stata inflitta una multa disciplinare di fr.
750.– e la successiva decisione 10 giugno 2010 con cui, in parziale
accoglimento del reclamo presentato da quest'ultimo, la multa è stata ridotta a
fr. 100.–;
che all'udienza
del 14 dicembre 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto
di respingere l'istanza sollevando dapprima perplessità sull'operato del primo
giudice e dell'istante circa l'indicazione della data degli atti e al numero di
documenti allegati all'istanza, mentre nel merito egli ritiene temeraria la pretesa
dell'istante giacché il precetto esecutivo gli era stato notificato prima del
passaggio in giudicato della decisione su reclamo;
che in via
riconvenzionale il convenuto ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito
di fr. 750.–;
che statuendo il 20 dicembre 2010 il Giudice di pace, accertato il
carattere esecutivo della documentazione prodotta dall'istante e della quale l'escusso
ha potuto prendere visione senza avere sollevato eccezioni atte a inficiare il
titolo, ha accolto l'istanza;
che
con ricorso per cassazione del 10 gennaio 2011RI 1 è insorto contro la sentenza
appena citata postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo ammesso a
torto la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta
dall'istante;
che
con decreto 31 gennaio 2011 il presidente della Camera ha respinto la domanda di
concedere l'effetto sospensivo al ricorso;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata notificata prima del 31 dicembre 2010 sicché la
procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese
(art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa
autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice
Fatti
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio
e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i
requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo
ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin
in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,
n.
115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84)
che quest'esame
tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra
il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito
indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84
LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);
che la
verifica del carattere esecutivo del titolo viene effettuata dal giudice del
rigetto, mentre è irrilevante la presenza del medesimo al momento dell'inoltro
della domanda di esecuzione (Kofmel
Ehrenzeller in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, n. 42
e 45 ad art. 67 LEF; Schmidt, in
Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, 2005, n. 12 e 16 ad art. 84 LEF);
che pertanto la contestazione del ricorrente secondo cui il precetto esecutivo è stato emesso prima del
passaggio in giudicato della decisione 10 giugno 2010 è destinata
all'insuccesso;
che,
per quanto riguarda la documentazione prodotta dall'ente pubblico, in calce all'istanza
di rigetto dell'opposizione sono indicati quali allegati il precetto esecutivo e
la copia del decreto di multa;
che,
nondimeno, nell'incarto della giudicatura di pace, del quale il convenuto non
contesta avere preso conoscenza in occasione dell'udienza di contraddittorio, figurano
altresì la decisione su reclamo 10 giugno 2010 e la dichiarazione 18 novembre
Considerandi
2010.
con la quale la Camera di diritto tributario ha confermato la mancata
impugnazione di tale decisione;
che,
dall'insieme di questi documenti, a ragione il giudice di pace ha concluso per la
presenza di un valido titolo esecutivo;
che
la mancata indicazione di tutti i documenti allegati all'istanza di rigetto dell'opposizione
non ha pertanto arrecato al convenuto alcun pregiudizio;
che la
doglianza del ricorrente, secondo cui il primo giudice avrebbe cercato di favorire
la controparte modificando manualmente la data dell'istanza e chiedendole successivamente
la completazione della medesima, non trova nessun riscontro negli atti;
che inoltre,
il ricorrente non allega nessun pregiudizio, tanto meno se si pensa che il
medesimo ha potuto visionare tutta la documentazione allegata dall'istante ed esprimersi
compiutamente sulla stessa;
che il
fatto che il precetto esecutivo sia stato notificato per l'incasso di fr. 750.–
mentre la domanda di rigetto verte su un importo ridotto di fr. 160.– è
ininfluente, determinante essendo la presenza di un valido precetto esecutivo
per mancata decorrenza del termine di un anno dalla sua notifica (art. 88 cpv.
2.
LEF), e di un valido titolo esecutivo per l'importo di cui si chiede il rigetto,
documenti entrambi presenti in concreto;
che,
pertanto, la procedura promossa dall'istante non può dirsi temeraria;
che
in tali circostanze la decisione impugnata è frutto di una corretta valutazione
delle risultanze istruttorie e di una corretta applicazione del diritto
sostanziale;
che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
deve così essere respinto;
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
che
nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere
a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo
aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese),
che non
si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il
ricorso nemmeno è stato notificato;
che,
a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio
della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali
rende la domanda senza oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
313bis CPC ticinese
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. Non si
prelevano tasse o spese né si assegnano indennità.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
4. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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