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Decisione

16.2011.2

Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di multa quale titolo esecutivo - presenza del titolo al momento del rigetto - rigetto per importo inferiore a quello del PE

22 novembre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove;

che

nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio

e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i

requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo

ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin

in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I,

n.

115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84)

che quest'esame

tende ad accertare il carattere esecutivo del titolo prodotto, l'identità tra

il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito

indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84

LEF e n. 9 ad art. 80 LEF);

che la

verifica del carattere esecutivo del titolo viene effettuata dal giudice del

rigetto, mentre è irrilevante la presenza del medesimo al momento dell'inoltro

della domanda di esecuzione (Kofmel

Ehrenzeller in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, n. 42

e 45 ad art. 67 LEF; Schmidt, in

Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

faillite, 2005, n. 12 e 16 ad art. 84 LEF);

che pertanto la contestazione del ricorrente secondo cui il precetto esecutivo è stato emesso prima del

passaggio in giudicato della decisione 10 giugno 2010 è destinata

all'insuccesso;

che,

per quanto riguarda la documentazione prodotta dall'ente pubblico, in calce all'istanza

di rigetto dell'opposizione sono indicati quali allegati il precetto esecutivo e

la copia del decreto di multa;

che,

nondimeno, nell'incarto della giudicatura di pace, del quale il convenuto non

contesta avere preso conoscenza in occasione dell'udienza di contraddittorio, figurano

altresì la decisione su reclamo 10 giugno 2010 e la dichiarazione 18 novembre

Considerandi

2010.

con la quale la Camera di diritto tributario ha confermato la mancata

impugnazione di tale decisione;

che,

dall'insieme di questi documenti, a ragione il giudice di pace ha concluso per la

presenza di un valido titolo esecutivo;

che

la mancata indicazione di tutti i documenti allegati all'istanza di rigetto dell'opposizione

non ha pertanto arrecato al convenuto alcun pregiudizio;

che la

doglianza del ricorrente, secondo cui il primo giudice avrebbe cercato di favorire

la controparte modificando manualmente la data dell'istanza e chiedendole successivamente

la completazione della medesima, non trova nessun riscontro negli atti;

che inoltre,

il ricorrente non allega nessun pregiudizio, tanto meno se si pensa che il

medesimo ha potuto visionare tutta la documentazione allegata dall'istante ed esprimersi

compiutamente sulla stessa;

che il

fatto che il precetto esecutivo sia stato notificato per l'incasso di fr. 750.–

mentre la domanda di rigetto verte su un importo ridotto di fr. 160.– è

ininfluente, determinante essendo la presenza di un valido precetto esecutivo

per mancata decorrenza del termine di un anno dalla sua notifica (art. 88 cpv.

2.

LEF), e di un valido titolo esecutivo per l'importo di cui si chiede il rigetto,

documenti entrambi presenti in concreto;

che,

pertanto, la procedura promossa dall'istante non può dirsi temeraria;

che

in tali circostanze la decisione impugnata è frutto di una corretta valutazione

delle risultanze istruttorie e di una corretta applicazione del diritto

sostanziale;

che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,

deve così essere respinto;

che gli

oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

che

nondimeno, data la notoria insolvenza del ricorrente, è opportuno soprassedere

a ogni prelievo, il quale si risolverebbe con ogni probabilità in un mero costo

aggiuntivo per le finanze pubbliche (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese),

che non

si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il

ricorso nemmeno è stato notificato;

che,

a riguardo dell'assistenza giudiziaria, ancorché il ricorso difettasse sin dall'inizio

della parvenza di buon diritto, la mancata riscossione di oneri processuali

rende la domanda senza oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

313bis CPC ticinese

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2. Non si

prelevano tasse o spese né si assegnano indennità.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

4. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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