16.2011.20
Contratto di viaggio tutto compreso - forma - legittimazione passiva - responsabilità per culpa in contrahendo - presupposti danno risarcibile
14 maggio 2012Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2011.20
Data decisione, Autorità:
14.05.2012, CCR
Titolo:
Contratto di viaggio tutto compreso - forma - legittimazione passiva - responsabilità per culpa in contrahendo - presupposti danno risarcibile
CULPA IN CONTRAHENDO
DANNO
LEGITTIMAZIONE
RISARCIMENTO
art. 2 CC
art. 97 CO
art. 66 CPC
art. 129 CPC
Incarto n.
16.2011.20
Lugano
14 maggio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 29 marzo 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 14 marzo 2011 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 98/06
(contratto di viaggio) promossa con istanza 8 settembre 2006 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 20 marzo 2006 RE 1 si è recato nell'agenzia di viaggi che si
trova all'interno della stazione ferroviaria di __________ intenzionato a
prenotare una vacanza a __________ per la famiglia. Una dipendente dell'agenzia,
sulla base di un catalogo allestito da CO 1, gli ha proposto un soggiorno all'albergo
__________ per un costo di fr. 2228.–, con il pernottamento gratuito per i bambini
di età inferiore ai 12 anni. Il 30 marzo successivo la dipendente dell'agenzia,
ha comunicato al cliente che “il catalogo riportava per l'hotel __________ un'offerta
errata, giacché i bambini di età inferiore a 12 anni devono pagare”, e ha così rettificato
il prezzo dell'offerta in fr. 3174.–. RE 1 ha rinunciato alla prenotazione e ha organizzato individualmente il viaggio assumendosene il relativo costo nella
misura di fr. 4310.–.
Fatti
B. Il
30 aprile 2006 RE 1 ha sporto querela penale nei confronti della CO 1 per violazione
della Legge federale contro la concorrenza sleale. Il 7 giugno 2006 il Ministero
pubblico ha decretato il non luogo a procedere non ritenendo l'errore contenuto
nel catalogo “un'indicazione fallace o adescante di prezzo, attuata al solo scopo
di attirare la clientela presso l'agenzia di viaggio querelata, rispettivamente
di indurla in errore”.
C. Con
istanza 8 settembre 2006 RE 1 ha poi convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace
del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1806.60 oltre accessori,
corrispondenti alla differenza tra il costo della vacanza inizialmente indicato
e quello effettivamente sopportato.
All'udienza
del 12 dicembre 2006, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito la sua
domanda mentre la convenuta, assente, si è lasciata precludere. Statuendo il 9
dicembre 2009 il Giudice di pace supplente ha respinto l'istanza. Adita con
ricorso per cassazione del 28 dicembre 2009 da RE 1 questa Camera con sentenza
del 16 novembre 2010 ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti
al primo giudice per nuovo giudizio (inc. 16.2010.3).
D. Conformemente
alle indicazioni della sentenza di rinvio, il giudice di pace supplente ha convocato
le parti all'udienza del 23 febbraio 2011 alla quale è comparso solo l'istante
che si è riconfermato nella sua istanza. Statuendo il 14 marzo 2011 il giudice di
pace supplente, escluso il perfezionamento di un contratto tra le parti, ha nuovamente
respinto l'istanza.
E. Con
reclamo del 29 marzo 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. In uno scritto del 20 aprile 2011 CO 1 ha ribadito la propria versione dei fatti.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti
alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in
vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere
regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si
applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione
(art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata
notificata il 14 marzo 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di
prima istanza finale” (art. 319 lett.
a CPC) il reclamo a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
3.
Il
primo giudice, richiamato il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero
pubblico, ha respinto l'istanza negando in sostanza la legittimazione passiva
della convenuta, il carattere vincolante delle condizioni generali contenute
nel catalogo pubblicitario così come una responsabilità della convenuta in
difetto del perfezionamento di un contratto. Il reclamante rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto materiale non ritenendo provata la
conclusione di un contratto tra le parti e la violazione del medesimo da parte
della convenuta che non ha saputo far fronte agli impegni assunti in relazione
alla proposta di viaggio formulata all'istante e da questi accettata. Egli sostiene
di aver provato tutte le premesse della responsabilità della convenuta e quindi
il fondamento della sua pretesa. Il reclamante rimprovera altresì al primo giudice
di essersi pronunciato sulla legittimazione passiva della convenuta, da questa
neppure contestata, tanto più che essa è data poiché l'agenzia di __________ ha
agito quale intermediaria e/o ausiliaria della convenuta.
4.
a) La legittimazione delle parti – attiva o
passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale
dell'azione contro una determinata persona e che impone
un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle
parti e accertati (v. DTF 136 III 367 consid. 2.1) 1a; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 66
pag. 229 seg.). Legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale
l'istante deve procedere per far valere la pretesa. Sapere se l'azione sia
correttamente orientata è una questione di diritto federale che il giudice
deve esaminare d'ufficio e liberamente (DTF 136 III 367 consid. 2.1). Sotto questo
profilo, quindi, nulla può essere rimproverato al primo giudice per avere
esaminato la questione.
b)
Ora, che per organizzare il proprio soggiorno a __________ l'istante si sia
rivolto all'Agenzia viaggi __________ a __________ che gli ha proposto un
viaggio “tutto compreso” sulla base di un catalogo allestito dalla convenuta è
indubbio. È pertanto a ragione che il primo giudice si è interrogato sull'effettiva
legittimazione passiva della convenuta con cui l'istante non ha condotto alcuna
trattativa, tantomeno per il tramite dell'agenzia di __________, che non ha mai
preteso agire quale rappresentante della convenuta, ma che si è limitata a
vendere il viaggio “tutto compreso” proposto da quest'ultima (cfr. art. 2 cpv.
2.
Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso”). Sia come sia, la
questione può rimanere per finire indecisa poiché, come si vedrà in appresso, l'accertamento
del primo giudice secondo cui l'istante non ha dimostrato una qualsiasi
responsabilità a carico della convenuta rispettivamente dell'eventuale sua
rappresentante resiste alla critica.
5.
Per
quanto attiene alla violazione del contratto da parte della convenuta, è vero
che il contratto di viaggio tutto compreso non soggiace a nessuna forma
particolare (Tercier/Favre/Pascal,
Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 6509), tuttavia il perfezionamento del medesimo
presuppone l'accordo delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto
ovvero, nel caso concreto, l'accettazione da parte dell'istante della proposta
di viaggio formulata dalla convenuta.
Ora,
contrariamente a quanto sostiene il reclamante, l'accertamento del primo giudice
secondo cui nessun contratto è stato perfezionato tra le parti, non è manifestamente
errato. Infatti, l'istante non ha subito confermato l'offerta del 20 marzo 2006
(doc. B), volendone discutere con la famiglia (cfr. istanza punto 2), ma solo il
30.
marzo successivo. Sennonché, in quell'occasione e prima che venisse formalizzato
l'accordo, all'istante è stato comunicato il cambiamento del prezzo che egli non
ha accettato rinunciando a qualsiasi prenotazione presso la convenuta, e quindi
alla conclusione del contratto, come concluso senza incorrere in arbitrio dal
primo giudice.
6.
A
sostegno della sua pretesa risarcitoria l'istante ha altresì allegato a carico
della convenuta una responsabilità precontrattuale (culpa in contraendo).
L'argomentazione non è stata trattata dal giudice di pace.
a) La
responsabilità per culpa in contrahendo trova il proprio fondamento nel
principio dell'affidamento sancito dall'art. 2 CC e concerne il comportamento
delle parti durante le trattative per la conclusione di un contratto,
trattative che creano una relazione giuridica fra i futuri contraenti,
imponendo loro doveri reciproci, come quello, in generale, di agire in conformità
alle regole della buona fede (DTF 125 III 86). L'avvio delle negoziazioni
instaura infatti una relazione giuridica fra gli interlocutori, che impone loro
dei reciproci doveri. Così, ogni parte è tenuta a negoziare seriamente
conformemente alle sue autentiche intenzioni ed è pure tenuta a informare l'altro, quantomeno sulle circostanze che possono influenzare la sua decisione di
concludere il contratto, o di perfezionarlo a determinate condizioni (sentenza del
Tribunale federale 4C.152/2001 del 29 ottobre 2001 consid. 3a in: SJ 2002 I
pag. 164). Il dovere di comportarsi con serietà implica quello di non
impegnarsi, né di continuare le trattative se non si ha l'intenzione di
concludere il contratto (DTF 77 II 137 consid. 2a; Kramer in: Berner Kommentar,
n. 12 ad art. 22 CO; Thévenoz in: Commentaire
Romand, Code des obligations I, n. 27 ad art. 97 CO).
b) Resta
inteso che ogni parte ha di principio il diritto di mettere fine alle
trattative senza dare spiegazioni. La possibilità di imputare a una parte una
responsabilità precontrattuale a causa della fine dei negoziati ha dunque
carattere eccezionale. Il comportamento contrario alle norme della buona
fede non consiste tanto nell’avere interrotto la negoziazione ma di avere continuato
a lasciato credere all'altra parte di voler stipulare il contratto o di non
avere fugato tale illusione tempestivamente (sentenza del
Tribunale federale 4C.152/2001, loc. cit.). Affinché sia data la responsabilità
di una parte a questo titolo, occorre che questa abbia agito in modo contrario
alle regole della buona fede, che la controparte abbia subito un danno e che
sia dato un nesso causale tra il danno e il comportamento in questione (DTF 121
III 356 consid. 6d). Incombe alla parte lesa dimostrare tali presupposti (Piotet, La culpa in contrahendo
aujourd'hui in: SJZ 1981 pag. 241).
c) In
concreto l'istante non ha dimostrato a carico della convenuta un comportamento
contrario alle regole della buona fede, in particolare che questa gli avrebbe
fornito intenzionalmente o “à la légère” un'informazione inesatta, l'errore contenuto
nel suo catalogo con riferimento al soggiorno gratuito dei bambini di età inferiore
ai 12 anni all'albergo __________ di __________, essendo stato tempestivamente
rettificato, prima comunque che l'istante confermasse la sua prenotazione.
d) Per
di più, nell'ambito della responsabilità precontrattuale alla
parte danneggiata può unicamente essere risarcito l'interesse negativo, ovvero
il rimborso delle spese affrontate in vista della conclusione e dell'adempimento
del contratto che non è poi stato concluso (DTF 105 II 75 consid. 3; sentenza
del Tribunale federale 4C.399/2005 del 10 maggio 2006 consid. 5.1; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Das schweizerische Obligationenrecht, 9ª edizione, pag. 204, n. 966;
Thévenoz, op. cit., n. 28 e
35.
ad art. 97 CO). In altre parole, la parte danneggiata dev'essere posta nella
situazione in cui si troverebbe qualora le trattative non fossero mai avvenute.
Nella fattispecie, la pretesa dell'istante, riferita alla
differenza tra quanto effettivamente pagato per la vacanza a __________ e quanto
inizialmente proposto dall'agenzia viaggi di __________ sulla base del catalogo
della convenuta, non corrisponde manifestamente all'interesse negativo sicché
nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Ne discende che non ravvisando nella
decisione impugnata né un'errata applicazione del diritto né un accertamento
manifestamente errato dei fatti, il reclamo deve essere respinto.
7.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, il cui scritto 20
aprile 2011, peraltro in lingua tedesca contrariamente a quanto previsto dall'art.
129.
CPC, non può essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie
di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster