Lexipedia

Decisione

16.2011.20

Contratto di viaggio tutto compreso - forma - legittimazione passiva - responsabilità per culpa in contrahendo - presupposti danno risarcibile

14 maggio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

30 aprile 2006 RE 1 ha sporto querela penale nei confronti della CO 1 per violazione

della Legge federale contro la concorrenza sleale. Il 7 giugno 2006 il Ministero

pubblico ha decretato il non luogo a procedere non ritenendo l'errore contenuto

nel catalogo “un'indicazione fallace o adescante di prezzo, attuata al solo scopo

di attirare la clientela presso l'agenzia di viaggio querelata, rispettivamente

di indurla in errore”.

C. Con

istanza 8 settembre 2006 RE 1 ha poi convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace

del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1806.60 oltre accessori,

corrispondenti alla differenza tra il costo della vacanza inizialmente indicato

e quello effettivamente sopportato.

All'udienza

del 12 dicembre 2006, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito la sua

domanda mentre la convenuta, assente, si è lasciata precludere. Statuendo il 9

dicembre 2009 il Giudice di pace supplente ha respinto l'istanza. Adita con

ricorso per cassazione del 28 dicembre 2009 da RE 1 questa Camera con sentenza

del 16 novembre 2010 ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato gli atti

al primo giudice per nuovo giudizio (inc. 16.2010.3).

D. Conformemente

alle indicazioni della sentenza di rinvio, il giudice di pace supplente ha convocato

le parti all'udienza del 23 febbraio 2011 alla quale è comparso solo l'istante

che si è riconfermato nella sua istanza. Statuendo il 14 marzo 2011 il giudice di

pace supplente, escluso il perfezionamento di un contratto tra le parti, ha nuovamente

respinto l'istanza.

E. Con

reclamo del 29 marzo 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. In uno scritto del 20 aprile 2011 CO 1 ha ribadito la propria versione dei fatti.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti

alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in

vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere

regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si

applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione

(art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata

notificata il 14 marzo 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di

prima istanza finale” (art. 319 lett.

a CPC) il reclamo a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

3.

Il

primo giudice, richiamato il decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero

pubblico, ha respinto l'istanza negando in sostanza la legittimazione passiva

della convenuta, il carattere vincolante delle condizioni generali contenute

nel catalogo pubblicitario così come una responsabilità della convenuta in

difetto del perfezionamento di un contratto. Il reclamante rimprovera al primo

giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed

erroneamente applicato il diritto materiale non ritenendo provata la

conclusione di un contratto tra le parti e la violazione del medesimo da parte

della convenuta che non ha saputo far fronte agli impegni assunti in relazione

alla proposta di viaggio formulata all'istante e da questi accettata. Egli sostiene

di aver provato tutte le premesse della responsabilità della convenuta e quindi

il fondamento della sua pretesa. Il reclamante rimprovera altresì al primo giudice

di essersi pronunciato sulla legittimazione passiva della convenuta, da questa

neppure contestata, tanto più che essa è data poiché l'agenzia di __________ ha

agito quale intermediaria e/o ausiliaria della convenuta.

4.

a) La legittimazione delle parti – attiva o

passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale

dell'azione contro una determinata persona e che impone

un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle

parti e accertati (v. DTF 136 III 367 consid. 2.1) 1a; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 66

pag. 229 seg.). Legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale

l'istante deve procedere per far valere la pretesa. Sapere se l'azione sia

corretta­mente orientata è una questione di diritto federale che il giudice

deve esaminare d'ufficio e liberamente (DTF 136 III 367 consid. 2.1). Sotto questo

profilo, quindi, nulla può essere rimproverato al primo giudice per avere

esaminato la questione.

b)

Ora, che per organizzare il proprio soggiorno a __________ l'istante si sia

rivolto all'Agenzia viaggi __________ a __________ che gli ha proposto un

viaggio “tutto compreso” sulla base di un catalogo allestito dalla convenuta è

indubbio. È pertanto a ragione che il primo giudice si è interrogato sull'effettiva

legittimazione passiva della convenuta con cui l'istante non ha condotto alcuna

trattativa, tantomeno per il tramite dell'agenzia di __________, che non ha mai

preteso agire quale rappresentante della convenuta, ma che si è limitata a

vendere il viaggio “tutto compreso” proposto da quest'ultima (cfr. art. 2 cpv.

2.

Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso”). Sia come sia, la

questione può rimanere per finire indecisa poiché, come si vedrà in appresso, l'accertamento

del primo giudice secondo cui l'istante non ha dimostrato una qualsiasi

responsabilità a carico della convenuta rispettivamente dell'eventuale sua

rappresentante resiste alla critica.

5.

Per

quanto attiene alla violazione del contratto da parte della convenuta, è vero

che il contratto di viaggio tutto compreso non soggiace a nessuna forma

particolare (Tercier/Favre/Pascal,

Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 6509), tuttavia il perfezionamento del medesimo

presuppone l'accordo delle parti su tutti gli elementi essenziali del contratto

ovvero, nel caso concreto, l'accettazione da parte dell'istante della proposta

di viaggio formulata dalla convenuta.

Ora,

contrariamente a quanto sostiene il reclamante, l'accertamento del primo giudice

secondo cui nessun contratto è stato perfezionato tra le parti, non è manifestamente

errato. Infatti, l'istante non ha subito confermato l'offerta del 20 marzo 2006

(doc. B), volendone discutere con la famiglia (cfr. istanza punto 2), ma solo il

30.

marzo successivo. Sennonché, in quell'occasione e prima che venisse formalizzato

l'accordo, all'istante è stato comunicato il cambiamento del prezzo che egli non

ha accettato rinunciando a qualsiasi prenotazione presso la convenuta, e quindi

alla conclusione del contratto, come concluso senza incorrere in arbitrio dal

primo giudice.

6.

A

sostegno della sua pretesa risarcitoria l'istante ha altresì allegato a carico

della convenuta una responsabilità precontrattuale (culpa in contraendo).

L'argomentazione non è stata trattata dal giudice di pace.

a) La

responsabilità per culpa in contrahendo trova il proprio fondamento nel

principio dell'affidamento sancito dall'art. 2 CC e concerne il comportamento

delle parti durante le trattative per la conclusione di un contratto,

trattative che creano una relazione giuridica fra i futuri contraenti,

imponendo loro doveri reciproci, come quello, in generale, di agire in conformità

alle regole della buona fede (DTF 125 III 86). L'avvio delle negoziazioni

instaura infatti una relazione giuridica fra gli interlocutori, che impone loro

dei reciproci doveri. Così, ogni parte è tenuta a negoziare seriamente

conformemente alle sue autentiche intenzioni ed è pure tenuta a informare l'altro, quantomeno sulle circostanze che possono influenzare la sua decisione di

concludere il contratto, o di perfezionarlo a determinate condizioni (sentenza del

Tribunale federale 4C.152/2001 del 29 ottobre 2001 consid. 3a in: SJ 2002 I

pag. 164). Il dovere di comportarsi con serietà implica quello di non

impegnarsi, né di continuare le trattative se non si ha l'intenzione di

concludere il contratto (DTF 77 II 137 consid. 2a; Kramer in: Berner Kommentar,

n. 12 ad art. 22 CO; Thévenoz in: Commentaire

Romand, Code des obligations I, n. 27 ad art. 97 CO).

b) Resta

inteso che ogni parte ha di principio il diritto di mettere fine alle

trattative senza dare spiegazioni. La possibilità di imputare a una parte una

responsabilità precontrattuale a causa della fine dei negoziati ha dunque

carattere eccezionale. Il comportamento contrario alle norme della buona

fede non consiste tanto nell’avere interrotto la negoziazione ma di avere continuato

a lasciato credere all'altra parte di voler stipulare il contratto o di non

avere fugato tale illusione tempestivamente (sentenza del

Tribunale federale 4C.152/2001, loc. cit.). Affinché sia data la responsabilità

di una parte a questo titolo, occorre che questa abbia agito in modo contrario

alle regole della buona fede, che la controparte abbia subito un danno e che

sia dato un nesso causale tra il danno e il comportamento in questione (DTF 121

III 356 consid. 6d). Incombe alla parte lesa dimostrare tali presupposti (Piotet, La culpa in contrahendo

aujourd'hui in: SJZ 1981 pag. 241).

c) In

concreto l'istante non ha dimostrato a carico della convenuta un comportamento

contrario alle regole della buona fede, in particolare che questa gli avrebbe

fornito intenzionalmente o “à la légère” un'informazione inesatta, l'errore contenuto

nel suo catalogo con riferimento al soggiorno gratuito dei bambini di età inferiore

ai 12 anni all'albergo __________ di __________, essendo stato tempestivamente

rettificato, prima comunque che l'istante confermasse la sua prenotazione.

d) Per

di più, nell'ambito della responsabilità precontrattuale alla

parte danneggiata può unicamente essere risarcito l'interesse negativo, ovvero

il rimborso delle spese affrontate in vista della conclusione e dell'adempimento

del contratto che non è poi stato concluso (DTF 105 II 75 consid. 3; sentenza

del Tribunale federale 4C.399/2005 del 10 maggio 2006 consid. 5.1; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Das schweizerische Obligationenrecht, 9ª edizione, pag. 204, n. 966;

Thévenoz, op. cit., n. 28 e

35.

ad art. 97 CO). In altre parole, la parte danneggiata dev'essere posta nella

situazione in cui si troverebbe qualora le trattative non fossero mai avvenute.

Nella fattispecie, la pretesa dell'istante, riferita alla

differenza tra quanto effettivamente pagato per la vacanza a __________ e quanto

inizialmente proposto dall'agenzia viaggi di __________ sulla base del catalogo

della convenuta, non corrisponde manifestamente all'interesse negativo sicché

nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Ne discende che non ravvisando nella

decisione impugnata né un'errata applicazione del diritto né un accertamento

manifestamente errato dei fatti, il reclamo deve essere respinto.

7.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si

giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, il cui scritto 20

aprile 2011, peraltro in lingua tedesca contrariamente a quanto previsto dall'art.

129.

CPC, non può essere considerato alla stregua di un allegato di osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie

di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster