16.2011.21
Contratto di locazione - ritiro reclamo - stralcio per desistenza
3 maggio 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
16.2011.21
Data decisione, Autorità:
03.05.2011, CCC
Titolo:
Contratto di locazione - ritiro reclamo - stralcio per desistenza
STRALCIO PER RITIRO
art. 106 CPC
art. 239 CPC
art. 241 CPC
Incarto n.
16.2011.21
Lugano
3 maggio 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 30 marzo 2011
presentato da
RE 1
(patrocinato dall')
contro la sentenza emessa il 18 marzo 2011 dal
Pretore del Distretto di Leventina nella causa SE.2011.1 (contratto di
locazione) promossa con istanza 21 gennaio 2011 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con sentenza 18 marzo 2011 il Pretore del Distretto di Leventina ha attestato
la regolarità della disdetta per il 31 marzo 2011 del contratto di locazione concluso
tra CO 1 e RE 1 avente per oggetto un terreno adibito ad uso commerciale a __________;
che con reclamo
30 marzo 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che con
decreto 31 marzo 2011 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto
sospensivo ;
che il 28
aprile 2011 RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo, le parti avendo sottoscritto
un nuovo contratto di locazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 18 marzo 2011
sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero
entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che così
come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione
(art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art.
308–334);
che la
desistenza del reclamante comporta lo stralcio della procedura (cfr. art. 241
cpv. 3 CPC);
che di
regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di
assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo;
che non si pone problema di ripetibili, l'atto
non essendo stato intimato per osservazioni;
per questi motivi
decide: 1. Si
prende atto del ritiro del reclamo. La procedura è stralciata dai ruoli per
desistenza.
Fatti
2. Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Considerandi
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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