16.2011.23
Contratto di lavoro - diritto di essere sentito - citazione all'udienza - invio raccomandato non ritirato - presunzione di notifica anche in assenza di avviso di ritiro - notifica citazione alla parte
8 agosto 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2011.23
Data decisione, Autorità:
08.08.2011, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - diritto di essere sentito - citazione all'udienza - invio raccomandato non ritirato - presunzione di notifica anche in assenza di avviso di ritiro - notifica citazione alla parte se non è indicato il patrocinatore
CITAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 114 CPC
art. 115 CPC
art. 136 CPC
art. 138 CPC
art. 320 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2011.23
Lugano
8 agosto 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Bozzini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 18 marzo 2011
presentato da
RE 1
(patrocinata dall')
contro la sentenza emessa il 16 febbraio 2011 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa DI.2011.4
(contratto di lavoro) promossa con istanza 31 dicembre 2010 da
CO 1 (I)
(patrocinato dall' __________);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 ha lavorato alle dipendenze di RE 1 come architetto, dal 6 maggio 2009 al 30
settembre 2010 per uno stipendio mensile lordo di iniziali fr. 4000.– aumentati
a fr. 4500.– da gennaio 2010.
Fatti
B. Con
istanza 31 dicembre 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 7875.– lordi oltre interessi
del 5% dal 30 settembre 2010, corrispondenti al salario del mese di dicembre
2010 e alla quota della tredicesima), così come il rigetto dell'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza
del 15 febbraio 2011, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa e
si è lasciata precludere. Statuendo il 16 febbraio 2011 il Pretore ha integralmente
accolto l'istanza.
C. Con
reclamo 18 marzo 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.
La reclamante si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere
sentita non avendo potuto partecipare alla discussione non essendole pervenuta
né la citazione né il relativo avviso di ritiro. Il memoriale non è stato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata il 16 febbraio 2011 sicché
al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non la procedura civile ticinese. Come nel vecchio
diritto, anche per l'art. 326 cpv. 1 CPC la produzione di nuova documentazione
non presentata davanti al primo giudice non è ammissibile.
2.
La
reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non
aver potuto partecipare alla discussione non essendole pervenuta la relativa
citazione né l'avviso di ritiro della raccomandata. Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.) formale, la cui
violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid.
2.6.1
con rinvii).
a) Nella
fattispecie l'ordinanza 3 gennaio 2011, spedita mediante invio raccomandato n.
98.46
__________ e con la quale il Pretore ha citato le parti all'udienza del 15
febbraio 2011 per la discussione, non è stata ritirata dalla convenuta e,
scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura. Ora, un atto
giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento della
consegna al suo destinatario oppure, al più tardi, il settimo giorno dal
tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse
aspettarsi una notificazione (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; v. anche art 138 cpv.
3.
lett. a CPC). In concreto, la convenuta non poteva ignorare tale aspetto, l'istante
avendo espressamente preavvisato l'azione giudiziaria qualora non avesse
ottenuto il pagamento dell'importo fatto valere in giudizio entro il 25 novembre
2010.
(doc. F).
b)
La reclamante si duole altresì di non aver ricevuto l'avviso di ritiro. Al
riguardo sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui il
funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta
delle lettere del destinatario e che la data di questo deposito, apposta sull'elenco
delle notifiche, sia esatta. Questa presunzione comporta un rovesciamento dell'onere
della prova a scapito del destinatario, nel senso che se se questi non riesce a
stabilire l'assenza di avviso nella sua cassetta delle lettere, la consegna è
reputata avvenuta in quel luogo e in quella data (sentenza del Tribunale
federale 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3, in: RSPC 2009 pag. 24; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, n. 1B ad art. 138). Trattandosi invero di provare un
fatto negativo, il destinatario non deve tuttavia portare una prova rigorosa ma
è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”, ovvero egli deve far sorgere
seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione della notifica (sentenza del
Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 4.1).
c) In
concreto, a prescindere dal fatto che la giurisprudenza citata dalla reclamante
appare superata, la sola allegazione di quest’ultima che sostiene di non aver ricevuto
l'avviso di ritiro, non basta a sovvertire con verosimiglianza
preponderante la presunzione della corretta notifica. Non
essendovi seri dubbi sull'agire del funzionario postale, le informazioni inerenti al recapito n. 98.46.__________ dalle quali si evince che la citazione è stata spedita il 3 gennaio
2011.
mentre il 4 gennaio 2011 la destinataria è stata avvisata per il ritiro
(cfr. ‹www. posta.ch/ trackandtrace›), devono perciò ritenersi esatte. Ciò
posto la notifica non può essere ritenuta viziata e la mancanza all'udienza di discussione
deve essere imputata alla parte medesima.
d) Si
aggiunga che anche nella modalità di notifica della citazione
non è ravvisabile alcun errore procedurale, il Pretore, ricevuta l'istanza 31
dicembre 2010 dalla quale non risultava nessun patrocinatore della convenuta,
l'ha notificata a quest'ultima (art. 136 CPC). Né l'ordinamento processuale impone
al giudice di verificare nell'incarto l'esistenza di un eventuale rapporto di
rappresentanza non indicato nell'allegato introduttivo.
Ne discende che il reclamo, che non ha evidenziato né
un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) e neppure un accertamento
manifestamente errato dei fatti (lett. b), esclusa essendo in ogni caso la
proposta in questa sede di nuovi fatti o prove (art. 326 cpv. 1 CPC), deve essere
respinto.
3.
La procedura nelle azioni derivanti da
contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di
malafede o temerarietà processuali, non date in concreto (art. 115 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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