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Decisione

16.2011.23

Contratto di lavoro - diritto di essere sentito - citazione all'udienza - invio raccomandato non ritirato - presunzione di notifica anche in assenza di avviso di ritiro - notifica citazione alla parte

8 agosto 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 31 dicembre 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 7875.– lordi oltre interessi

del 5% dal 30 settembre 2010, corrispondenti al salario del mese di dicembre

2010 e alla quota della tredicesima), così come il rigetto dell'opposizione

interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. All'udienza

del 15 febbraio 2011, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa e

si è lasciata precludere. Statuendo il 16 febbraio 2011 il Pretore ha integralmente

accolto l'istanza.

C. Con

reclamo 18 marzo 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.

La reclamante si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere

sentita non avendo potuto partecipare alla discussione non essendole pervenuta

né la citazione né il relativo avviso di ritiro. Il memoriale non è stato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata il 16 febbraio 2011 sicché

al procedimento di impugnazione si applica la legge nuova e non la procedura civile ticinese. Come nel vecchio

diritto, anche per l'art. 326 cpv. 1 CPC la produzione di nuova documentazione

non presentata davanti al primo giudice non è ammissibile.

2.

La

reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non

aver potuto partecipare alla discussione non essendole pervenuta la relativa

citazione né l'avviso di ritiro della raccomandata. Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.) formale, la cui

violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid.

2.6.1

con rinvii).

a) Nella

fattispecie l'ordinanza 3 gennaio 2011, spedita mediante invio raccomandato n.

98.46

__________ e con la quale il Pretore ha citato le parti all'udienza del 15

febbraio 2011 per la discussione, non è stata ritirata dalla convenuta e,

scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura. Ora, un atto

giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento della

consegna al suo destinatario oppure, al più tardi, il settimo giorno dal

tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse

aspettarsi una notificazione (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa; v. anche art 138 cpv.

3.

lett. a CPC). In concreto, la convenuta non poteva ignorare tale aspetto, l'istante

avendo espressamente preavvisato l'azione giudiziaria qualora non avesse

ottenuto il pagamento dell'importo fatto valere in giudizio entro il 25 novembre

2010.

(doc. F).

b)

La reclamante si duole altresì di non aver ricevuto l'avviso di ritiro. Al

riguardo sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui il

funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta

delle lettere del destinatario e che la data di questo deposito, apposta sull'elenco

delle notifiche, sia esatta. Questa presunzione comporta un rovesciamento dell'onere

della prova a scapito del destinatario, nel senso che se se questi non riesce a

stabilire l'assenza di avviso nella sua cassetta delle lettere, la consegna è

reputata avvenuta in quel luogo e in quella data (sentenza del Tribunale

federale 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3, in: RSPC 2009 pag. 24; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, n. 1B ad art. 138). Trattandosi invero di provare un

fatto negativo, il destinatario non deve tuttavia portare una prova rigorosa ma

è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”, ovvero egli deve far sorgere

seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione della notifica (sentenza del

Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 4.1).

c) In

concreto, a prescindere dal fatto che la giurisprudenza citata dalla reclamante

appare superata, la sola allegazione di quest’ultima che sostiene di non aver ricevuto

l'avviso di ritiro, non basta a sovvertire con verosimiglianza

preponderante la presunzione della corretta notifica. Non

essendovi seri dubbi sull'agire del funzionario postale, le informazioni inerenti al recapito n. 98.46.__________ dalle quali si evince che la citazione è stata spedita il 3 gennaio

2011.

mentre il 4 gennaio 2011 la destinataria è stata avvisata per il ritiro

(cfr. ‹www. posta.ch/ trackandtrace›), devono perciò ritenersi esatte. Ciò

posto la notifica non può essere ritenuta viziata e la mancanza all'udienza di discussione

deve essere imputata alla parte medesima.

d) Si

aggiunga che anche nella modalità di notifica della citazione

non è ravvisabile alcun errore procedurale, il Pretore, ricevuta l'istanza 31

dicembre 2010 dalla quale non risultava nessun patrocinatore della convenuta,

l'ha notificata a quest'ultima (art. 136 CPC). Né l'ordinamento processuale impone

al giudice di verificare nell'incarto l'esistenza di un eventuale rapporto di

rappresentanza non indicato nell'allegato introduttivo.

Ne discende che il reclamo, che non ha evidenziato né

un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) e neppure un accertamento

manifestamente errato dei fatti (lett. b), esclusa essendo in ogni caso la

proposta in questa sede di nuovi fatti o prove (art. 326 cpv. 1 CPC), deve essere

respinto.

3.

La procedura nelle azioni derivanti da

contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di

malafede o temerarietà processuali, non date in concreto (art. 115 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili alla controparte, l'atto non essendo stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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