16.2011.24
Sfratto/espulsione - reclamo - ritiro - stralcio per desistenza - soccombenza del desistente
18 aprile 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2011.24
Data decisione, Autorità:
18.04.2011, CCR
Titolo:
Sfratto/espulsione - reclamo - ritiro - stralcio per desistenza - soccombenza del desistente
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
art. 106 CPC
art. 239 cpv. 2 CPC
art. 241 cpv. 3 CPC
Incarto n.
16.2011.24
Lugano
18 aprile 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 29 marzo 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 17 marzo 2011 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SO.2011.783 (sfratto)
promossa con istanza 1° marzo 2011 da
CO 1
(rappresentata
dalla);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 6 giugno 2006 RE 1 ha sottoscritto con la società in nome collettivo CO 1 un
contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile di
proprietà di quest'ultima a __________, per una pigione mensile di fr. 650.–
“tutto compreso”;
che per
accordo delle parti la locazione si è conclusa il 28 febbraio 2011;
che non
avendo il conduttore provveduto alla restituzione dell'ente locato, con istanza
1° marzo 2011 la CO 1 ne ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4, lo sfratto;
che con
sentenza 17 marzo 2011 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato al convenuto
di liberare l'ente locato entro 10 giorni dalla notifica della decisione;
che con
scritto 29 marzo 2011 RE 1 ha scusato la propria assenza all'udienza di discussione
manifestando il proprio impegno al pagamento delle pigioni arretrate;
che invitata
a presentare osservazioni, CO 1 è rimasta silente;
che l'11
aprile 2011 RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo chiedendo lo stralcio della
procedura;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 17 marzo 2011
sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato
in vigore il 1° gennaio 2011;
che così
come è ammessa la possibilità per le parti di rinunciare a impugnare la decisione
(art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art.
308–334);
che la
desistenza del reclamante comporta lo stralcio della procedura (cfr. art. 241
cpv. 3 CPC);
che di
regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di
assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non si pone problema di ripetibili,
l'istante non avendo formulato osservazioni al reclamo;
per questi motivi
decide: 1. Si
prende atto del ritiro del reclamo. La procedura è stralciata dai ruoli per
desistenza.
Fatti
2. Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Considerandi
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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