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Decisione

16.2011.25

Risarcimento danni - appropriazione indebita accertata in sede penale vincola il giudice civile - accertamento del danno

15 giugno 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza 10 dicembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 2123.65 oltre

interessi del 5% dal 5 agosto 2009, corrispondenti alla differenza tra quanto contenuto

nel portamonete al momento della perdita (fr. 2149.–) e a quanto poi rinvenuto al

momento della sua riconsegna (fr. 25.35). All'udienza del 31

gennaio 2011, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di

respingere l'istanza contestando il prelievo di denaro dal portamonete.

C. Statuendo il 17 marzo 2011 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza,

RE 1 non avendo provato l'ammontare della sottrazione. Le spese processuali di

fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta inoltre a rifondere al

convenuto un'indennità di fr. 50.–.

D. Con reclamo 1° aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento. La reclamante si duole essenzialmente dell'errata

applicazione degli art. 112 CPC ticinese e 8 CC, così come dell'accertamento

manifestamente inesatto dei fatti. Invitato a presentare osservazioni, CO 1 è

rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Fino

alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti

al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1

CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la

sentenza del Pretore è stata emanata il 17 marzo 2011 sicché il reclamo soggiace

alla legge nuova. Presentato contro una

“decisione inappellabile di prima

istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo

profilo ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

3.

Il

Pretore aggiunto, dopo avere esaminato la portata dell'art. 53 CO, ha ritenuto

che pur essendo vincolato ai fatti accertati in sede penale, l'istruttoria in

sede civile non aveva minimamente permesso di accertare l'ammontare del denaro contenuto

nel portamonete al momento in cui il convenuto se ne era impossessato. La

reclamante si duole in sintesi della violazione dell'art. 8 CC, il primo

giudice non avendo ritenuto provato il danno sulla base del giudizio penale del

22.

febbraio 2010.

a) L'art.

41.

CO concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno

patito a seguito di un agire illecito di un terzo. L'onere della prova dei

presupposti dell'azione risarcitoria (illiceità, colpa, danno e nesso causale

adeguato tra l'illecito e il danno), spetta alla parte danneggiata (Schnider in: Basler Kommentar, OR I, 4ª

edizione, n. 1 ad art. 42 CO). Per l’art. 53 cpv. 2 CO, il giudice civile non

è però vincolato da una sentenza penale circa l'apprezzamento della colpa e la

determinazione del danno; egli può semmai riferirsi, nella

misura consentita dal diritto processuale cantonale, alle risultanze e agli

accertamenti di fatto che emergono nel processo penale per poi procedere a una

valutazione autonoma degli stessi sotto il profilo del diritto civile (DTF 125

III 410 consid. 3). E nel Cantone Ticino, se la parte lesa si è costituita

parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata dal Cantone fa stato

solo per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto di

un giudizio penale (art. 112 cpv. 1 CPC ticinese). Quanto al danno, nulla vieta

al giudice di aspettare il risultato della procedura probatoria dell'istruzione

penale e di tenerne conto (Trezzini

in: Commentario CPC 2011, art. 1 pag. 5). Il fatto di non scostarsi senza

ragione dall'apprezzamento del giudice penale è però una questione di

opportunità e non una prescrizione di diritto materiale (DTF 125 III 410

consid. 3).

b) In

concreto, il magistrato penale ha ritenuto CO 1 autore colpevole di appropriazione

semplice per essersi appropriato

di un portamonete contenente una tessera Postomat e fr. 2149.–, dimenticato da RE

1, aggiungendo poi che “la refurtiva non è stata completamente recuperata, nel

portamonete consegnato dallo stesso accusato, solo dopo circa un'ora e mezza

alla polizia, essendo stati rinvenuti unicamente fr. 25.35 e la tessera __________”

(doc. A).

c) Ora,

è vero che la motivazione del decreto d'accusa non indica chiaramente l'ammontare

della refurtiva, ma – visto il tenore dell'art. 112 cpv. 1 CPC ticinese – non

vi era possibilità alcuna in sede civile di rimettere in discussione i fatti

accertati dal giudice penale, ovvero che il convenuto si era appropriato

indebitamente del contenuto del portamonete dell'istante incorporandolo nel

proprio patrimonio. Ed esso ammontava alla differenza fra fr. 2149.– e

fr. 25.35, ovvero fr. 2123.65. Tale somma non può che rappresentare uno degli

elementi costitutivi del reato (“la cosa mobile”) giacché, altrimenti, non si

spiega perché CO 1 sarebbe stato ritenuto colpevole di appropriazione essendo escluso

che lo sia stato per il solo fatto di essersi tenuto per un'ora e mezza un

portamonete altrui. E al riguardo non è dato di capire, né l'interessato ha spiegato,

perché il convenuto, secondo cui il portamonete conteneva soli fr. 25.35, non

ha interposto opposizione al decreto d'accusa accettando una condanna penale iscritta

nel casellario giudiziario.

d) Certo,

è incomprensibile il motivo per il quale il magistrato penale abbia rinviato la

parte lesa al foro civile. Il giudizio completo della pretesa civile non

avrebbe comportato un verosimile dispendio sproporzionato, inteso come ricerche

complicate tali da ritardare considerevolmente il giudizio (art. 94 cpv. 3 CPP

ticinese). Ciò non toglie che egli ha accertato l'appropriazione di fr.

2123.65

da parte del convenuto, senza che questi abbia addotto elementi che

conducano a un diverso apprezzamento sulla sua colpa (art. 43 CO) o sulla

quantificazione del danno subìto dall'istante (cfr. art. 44 CO). In tali

circostanze le risultanze e l'accertamento dei fatti emersi in sede penale vincolavano

il giudice civile. Ciò posto, nel non ritenere sufficienti le risultanze del

decreto d'accusa, il Pretore aggiunto è incorso in una violazione del diritto,

ciò che comporta l'accoglimento del reclamo.

4.

Accogliendo il reclamo e

ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv.

2.

lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione

impugnata deve essere riformata nel senso dell'accoglimento dell'istanza e conseguente condanna del convenuto al pagamento di fr.

2123.65

oltre interessi.

5.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle. Intanto

l'opponente, non può essere considerato soccombente non avendo presentato

osservazioni al reclamo. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì

essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2

CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione. L'esito del

giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri processuali e delle

ripetibili di prima sede che sono posti a carico del convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il reclamo è accolto

e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:

1. L'istanza è accolta e di conseguenza CO 1 è condannato

a versare a RE 1 fr. 2123.65 oltre interessi del 5% dal 5 agosto 2009.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.– e le

spese di fr. 50.–, da anticipare come di rito, sono poste a carico del

convenuto che rifonderà all'istante fr. 50.– per ripetibili.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 300.–, da anticipare da RE 1, sono poste a carico di CO 1.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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