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Decisione

16.2011.26

Contratto di lavoro - pretesa risarcitoria del datore di lavoro - termine per far valere la pretesa - presupposti della pretesa

27 aprile 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 14 settembre 2010 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 4320.–

oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2010, la trattenuta effettuata dalla datrice

di lavoro essendo ingiustificata. All'udienza del 19 ottobre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, chiedendo in via

riconvenzionale il pagamento di fr. 1923.90, oltre interessi del 5% dal 1°

luglio 2010, quale risarcimento di ulteriori danni provocati dall'istante nell'esecuzione

di lavori a lui affidati. Esperita l'istruttoria, nei rispettivi allegati

conclusionali le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e contestazioni,

la convenuta riducendo la pretesa riconvenzionale a fr. 1077.50 oltre interessi.

C. Statuendo

il 24 marzo 2011 il Pretore, ritenuta ingiustificata la trattenuta di fr. 4320.–

effettuata dalla datrice di lavoro, che aveva fatto valere tardivamente la sua

pretesa di risarcimento dei danni, ha accolto l'istanza con conseguente

condanna della convenuta al pagamento di fr. 4320.– netti oltre interessi del

5% dal 1° luglio 2010. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Pretore l'ha

respinta, la datrice di lavoro non avendo provato la responsabilità del

lavoratore e l'entità dei danni che questo avrebbe cagionato.

D. Con

reclamo del 13 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di avere erroneamente

applicato il diritto, in particolare la giurisprudenza del Tribunale federale

circa la pretesa perenzione della sua pretesa risarcitoria, e di aver erroneamente

accertato i fatti, non ritenendo giustificata la trattenuta da essa effettuata

e la successiva richiesta di risarcimento danni nei confronti del dipendente.

Dal canto suo questi, con scritto 15 aprile 2011, ha concluso per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Fino

alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti

al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1

CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la

sentenza del Pretore è stata notificata il 24 marzo 2011 sicché il reclamo soggiace

alla legge nuova. Presentato contro una

“decisione inappellabile di prima

istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art.

48.

lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è

ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

3.

Il

Pretore ha ritenuto tardiva la richiesta della datrice di lavoro intesa al

risarcimento dei danni che il lavoratore le avrebbe cagionato nello svolgimento

delle sue mansioni, siccome fatta valere per la prima volta un mese e mezzo

dopo la conclusione del rapporto di lavoro. La reclamante non condivide quest'accertamento

in quanto frutto di un'errata applicazione della giurisprudenza federale richiamata

dal Pretore.

a) La

legge non prevede nessun termine di perenzione entro il quale il datore di lavoro

deve far valere eventuali pretese di risarcimento danni nei confronti del suo

dipendente (Favre/ Munoz/ Tobler,

Le contrat de travail, Code annoté, 2ª edizione, n. 1.16 ad art. 321e

CO). Simile silenzio non costituisce una lacuna legislativa, ragione per la

quale una rinuncia del datore di lavoro a chiedere un risarcimento danni può essere

ammessa solo se il comportamento delle parti – interpretato secondo il

principio dell'affidamento – permette di concludere all'esistenza di un

annullamento convenzionale del debito ai sensi dell'art. 115 CO (DTF 110 II 344).

In questo contesto il lavoratore può ritenere che se il datore di lavoro vanta delle pretese risarcitorie nei suoi confronti, egli

gliele notificherà prima di compiere quegli atti che accompagnano la fine delle

relazioni di lavoro, come il pagamento delle ultime spettanze salariali, il

regolamento delle prestazioni di previdenza e l'allestimento di un certificato

di lavoro (DTF 110 II 344; Brühwiler

in: Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 3 ad art. 321e CO). Di

principio, in caso di silenzio, il lavoratore può ritenere che il datore di lavoro

abbia rinunciato per atti concludenti a far valere le sue eventuali pretese e la

sua accettazione a tale offerta può ritenersi presunta (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n . 14 ad art.

321e CO; Favre/Munoz/Tobler,

op. cit., n. 1.16 e 1.17 ad art. 321e CO; CCC, sentenza inc. 16.2002.60

del 15 aprile 2003, consid. 6).

b) Per

il Tribunale Federale quindi se il datore di lavoro non fa valere nei confronti

del lavoratore – prima della fine del rapporto di lavoro – eventuali pretese

risarcitorie a quel momento già note nell'ammontare o nel principio, egli perde

ogni diritto alle stesse. D'altro canto il lavoratore può in buona fede

presumere la rinuncia del datore di lavoro a qualsiasi rivendicazione nell'ipotesi

in cui questo provveda al pagamento incondizionato e senza riserve dell'ultimo

salario (sentenza 4C.146/2003 del 28 agosto 2003).

c) Nel caso di specie,

trattenendo sull'ultimo salario del dipendente l'importo di fr. 4320.– (cfr.

doc. F), la datrice di lavoro ha chiaramente e tempestivamente segnalato la sua

intenzione di ritenerlo responsabile di un danno di pari importo, poco importa

se la liquidazione delle pretese salariali sia avvenuta un mese e mezzo dopo la

conclusione del rapporto di lavoro. Ritenendo tardiva e perenta la pretesa risarcitoria della datrice di

lavoro, il primo giudice ha pertanto erroneamente applicato il diritto sostanziale.

4.

Accertato

che la datrice di lavoro era legittimata a opporre in compensazione alle

pretese salariali del lavoratore sue pretese risarcitorie, occorre ancora

verificare se il Pretore, che ha escluso i presupposti per il risarcimento non

essendo emerso dalle risultanze istruttorie se gli errori attribuiti al

dipendente fossero imputabili a quest'ultimo o ad eventuali istruzioni errate,

sia incorso in arbitrio. Per la reclamante, la conclusione del primo giudice è

smentita dalle risultanze istruttorie.

a) L'art.

321e CO ripropone in sostanza il principio generale della responsabilità

contrattuale sancito dall'art. 97 CO (cfr. fra tutti Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, n. 3082-3087),

la quale presuppone la prova del danno, della violazione di obblighi

contrattuali nonché dell'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato

fra i primi due elementi. La colpa è presunta (Streiff/von Kaenel, op.

cit., n. 4 ad art. 321e CO). Tocca al datore di

lavoro dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore

incombe l'onere di provare l'assenza di ogni colpa (Streiff/von Kaenel, op.

cit., n. 13 ad art. 321e CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.13 ad

art. 321e CO; Wyler, Droit

du travail, Berna 2002, pag. 101 segg. con numerosi rinvii giurisprudenziali e

richiami dottrinali; Rehbinder in:

Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321e CO). Una volta ammessa la

responsabilità, spetta al giudice – che in quest’ambito dispone di un ampio

margine d'apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a

risarcire il danno.

b) Nel caso

concreto, è indubbio che la convenuta ha rifatto parte dei lavori affidati ed

eseguiti dall'istante. Sennonché, né le prove documentali né quelle testimoniali

provano che il lavoratore abbia commesso una qualsiasi colpa o negligenza nello

svolgimento delle mansioni che gli venivano affidate. Poco importa che la disdetta

del rapporto di lavoro sia stata notificata proprio a causa delle scarse

capacità professionali del lavoratore (cfr. doc. C) e che questi non fosse in

possesso dei necessari diplomi. __________ per il quale l'istante era una

persona preparata, ha riferito che il collega in alcune occasioni è stato richiamato

dalla datrice di lavoro “ma niente fuori dal normale” (deposizione del 9 dicembre

2010, verbali pag. 2). __________, dal canto suo, ha confermato che l'istante “non si è mai discostato dalle nostre istruzioni. Se

si diceva di fare un lavoro, lui faceva quello che veniva detto” (deposizione

del 9 dicembre 2010, verbali pag. 9). In tali circostanze il Pretore, ritenendo che la convenuta non

aveva provato che gli errori attribuiti al dipendente fossero imputabili a

quest'ultimo o ad eventuali istruzioni errate, non è incorso in un manifesto errore nell'accertamento dei fatti né

in un'errata applicazione del diritto. E le medesime considerazioni valgono

anche in relazione ai danni fatti valere dalla reclamante con la sua domanda

riconvenzionale. Ne discende che il reclamo si rileva infondato e deve essere respinto.

5.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita

(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali,

non date in concreto (art. 115 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili

alla controparte, il cui scritto 15 aprile 2011 non può essere considerato

alla stregua di un allegato di osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

– . , ;

– , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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