16.2011.26
Contratto di lavoro - pretesa risarcitoria del datore di lavoro - termine per far valere la pretesa - presupposti della pretesa
27 aprile 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2011.26
Data decisione, Autorità:
27.04.2012, CCC
Titolo:
Contratto di lavoro - pretesa risarcitoria del datore di lavoro - termine per far valere la pretesa - presupposti della pretesa
RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
art. 115 CO
art. 321e CO
art. 114 let. c CPC
art. 115 CPC
Incarto n.
16.2011.26
Lugano
27 aprile
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 13 aprile 2011
presentato da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 24 marzo 2011 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa DI.2010.1390
(contratto di lavoro) promossa con istanza 14 settembre 2010 da
CO 1 ()
(rappresentato dall'RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. L'11 gennaio 2010 RE 1 ha assunto CO 1 in qualità di verniciatore con un salario mensile di fr.
5000.– lordi, oltre la tredicesima. Il contratto di lavoro è stato
disdetto dalla datrice di lavoro il 25 maggio 2010 per il 30 giugno successivo. Durante il periodo di disdetta CO 1 è stato dichiarato inabile al
lavoro al 100% dal 3 al 28 giugno 2010. Terminato il periodo di inabilità lavorativa il dipendente non si è più presentato sul posto di lavoro, mentre dal
1° luglio 2010 è stato assunto da altro datore di lavoro. Il 18 agosto 2010 RE 1 ha trasmesso ad CO 1 un conteggio relativo allo stipendio del mese di
giugno, alla quota di tredicesima e alle vacanze non godute fino al 30 giugno
2010 con un saldo in suo favore di fr. 6249.66, previa deduzione di un quarto
del salario per abbandono ingiustificato del posto di lavoro. Da quest'importo
la datrice di lavoro ha effettuato un'ulteriore deduzione di fr. 4320.05 pari ai
costi sostenuti per il rifacimento di lavori eseguiti malamente dal dipendente,
al quale in data 18 agosto 2010 ha versato l'importo di fr. 1929.60 a saldo delle sue pretese salariali.
Fatti
B. Il 14 settembre 2010 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il pagamento di fr. 4320.–
oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2010, la trattenuta effettuata dalla datrice
di lavoro essendo ingiustificata. All'udienza del 19 ottobre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, chiedendo in via
riconvenzionale il pagamento di fr. 1923.90, oltre interessi del 5% dal 1°
luglio 2010, quale risarcimento di ulteriori danni provocati dall'istante nell'esecuzione
di lavori a lui affidati. Esperita l'istruttoria, nei rispettivi allegati
conclusionali le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e contestazioni,
la convenuta riducendo la pretesa riconvenzionale a fr. 1077.50 oltre interessi.
C. Statuendo
il 24 marzo 2011 il Pretore, ritenuta ingiustificata la trattenuta di fr. 4320.–
effettuata dalla datrice di lavoro, che aveva fatto valere tardivamente la sua
pretesa di risarcimento dei danni, ha accolto l'istanza con conseguente
condanna della convenuta al pagamento di fr. 4320.– netti oltre interessi del
5% dal 1° luglio 2010. Quanto alla domanda riconvenzionale, il Pretore l'ha
respinta, la datrice di lavoro non avendo provato la responsabilità del
lavoratore e l'entità dei danni che questo avrebbe cagionato.
D. Con
reclamo del 13 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di avere erroneamente
applicato il diritto, in particolare la giurisprudenza del Tribunale federale
circa la pretesa perenzione della sua pretesa risarcitoria, e di aver erroneamente
accertato i fatti, non ritenendo giustificata la trattenuta da essa effettuata
e la successiva richiesta di risarcimento danni nei confronti del dipendente.
Dal canto suo questi, con scritto 15 aprile 2011, ha concluso per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Fino
alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1
CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la
sentenza del Pretore è stata notificata il 24 marzo 2011 sicché il reclamo soggiace
alla legge nuova. Presentato contro una
“decisione inappellabile di prima
istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art.
48.
lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è
ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
3.
Il
Pretore ha ritenuto tardiva la richiesta della datrice di lavoro intesa al
risarcimento dei danni che il lavoratore le avrebbe cagionato nello svolgimento
delle sue mansioni, siccome fatta valere per la prima volta un mese e mezzo
dopo la conclusione del rapporto di lavoro. La reclamante non condivide quest'accertamento
in quanto frutto di un'errata applicazione della giurisprudenza federale richiamata
dal Pretore.
a) La
legge non prevede nessun termine di perenzione entro il quale il datore di lavoro
deve far valere eventuali pretese di risarcimento danni nei confronti del suo
dipendente (Favre/ Munoz/ Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, 2ª edizione, n. 1.16 ad art. 321e
CO). Simile silenzio non costituisce una lacuna legislativa, ragione per la
quale una rinuncia del datore di lavoro a chiedere un risarcimento danni può essere
ammessa solo se il comportamento delle parti – interpretato secondo il
principio dell'affidamento – permette di concludere all'esistenza di un
annullamento convenzionale del debito ai sensi dell'art. 115 CO (DTF 110 II 344).
In questo contesto il lavoratore può ritenere che se il datore di lavoro vanta delle pretese risarcitorie nei suoi confronti, egli
gliele notificherà prima di compiere quegli atti che accompagnano la fine delle
relazioni di lavoro, come il pagamento delle ultime spettanze salariali, il
regolamento delle prestazioni di previdenza e l'allestimento di un certificato
di lavoro (DTF 110 II 344; Brühwiler
in: Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 3 ad art. 321e CO). Di
principio, in caso di silenzio, il lavoratore può ritenere che il datore di lavoro
abbia rinunciato per atti concludenti a far valere le sue eventuali pretese e la
sua accettazione a tale offerta può ritenersi presunta (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n . 14 ad art.
321e CO; Favre/Munoz/Tobler,
op. cit., n. 1.16 e 1.17 ad art. 321e CO; CCC, sentenza inc. 16.2002.60
del 15 aprile 2003, consid. 6).
b) Per
il Tribunale Federale quindi se il datore di lavoro non fa valere nei confronti
del lavoratore – prima della fine del rapporto di lavoro – eventuali pretese
risarcitorie a quel momento già note nell'ammontare o nel principio, egli perde
ogni diritto alle stesse. D'altro canto il lavoratore può in buona fede
presumere la rinuncia del datore di lavoro a qualsiasi rivendicazione nell'ipotesi
in cui questo provveda al pagamento incondizionato e senza riserve dell'ultimo
salario (sentenza 4C.146/2003 del 28 agosto 2003).
c) Nel caso di specie,
trattenendo sull'ultimo salario del dipendente l'importo di fr. 4320.– (cfr.
doc. F), la datrice di lavoro ha chiaramente e tempestivamente segnalato la sua
intenzione di ritenerlo responsabile di un danno di pari importo, poco importa
se la liquidazione delle pretese salariali sia avvenuta un mese e mezzo dopo la
conclusione del rapporto di lavoro. Ritenendo tardiva e perenta la pretesa risarcitoria della datrice di
lavoro, il primo giudice ha pertanto erroneamente applicato il diritto sostanziale.
4.
Accertato
che la datrice di lavoro era legittimata a opporre in compensazione alle
pretese salariali del lavoratore sue pretese risarcitorie, occorre ancora
verificare se il Pretore, che ha escluso i presupposti per il risarcimento non
essendo emerso dalle risultanze istruttorie se gli errori attribuiti al
dipendente fossero imputabili a quest'ultimo o ad eventuali istruzioni errate,
sia incorso in arbitrio. Per la reclamante, la conclusione del primo giudice è
smentita dalle risultanze istruttorie.
a) L'art.
321e CO ripropone in sostanza il principio generale della responsabilità
contrattuale sancito dall'art. 97 CO (cfr. fra tutti Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, n. 3082-3087),
la quale presuppone la prova del danno, della violazione di obblighi
contrattuali nonché dell'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato
fra i primi due elementi. La colpa è presunta (Streiff/von Kaenel, op.
cit., n. 4 ad art. 321e CO). Tocca al datore di
lavoro dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore
incombe l'onere di provare l'assenza di ogni colpa (Streiff/von Kaenel, op.
cit., n. 13 ad art. 321e CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.13 ad
art. 321e CO; Wyler, Droit
du travail, Berna 2002, pag. 101 segg. con numerosi rinvii giurisprudenziali e
richiami dottrinali; Rehbinder in:
Berner Kommentar, n. 17 ad art. 321e CO). Una volta ammessa la
responsabilità, spetta al giudice – che in quest’ambito dispone di un ampio
margine d'apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a
risarcire il danno.
b) Nel caso
concreto, è indubbio che la convenuta ha rifatto parte dei lavori affidati ed
eseguiti dall'istante. Sennonché, né le prove documentali né quelle testimoniali
provano che il lavoratore abbia commesso una qualsiasi colpa o negligenza nello
svolgimento delle mansioni che gli venivano affidate. Poco importa che la disdetta
del rapporto di lavoro sia stata notificata proprio a causa delle scarse
capacità professionali del lavoratore (cfr. doc. C) e che questi non fosse in
possesso dei necessari diplomi. __________ per il quale l'istante era una
persona preparata, ha riferito che il collega in alcune occasioni è stato richiamato
dalla datrice di lavoro “ma niente fuori dal normale” (deposizione del 9 dicembre
2010, verbali pag. 2). __________, dal canto suo, ha confermato che l'istante “non si è mai discostato dalle nostre istruzioni. Se
si diceva di fare un lavoro, lui faceva quello che veniva detto” (deposizione
del 9 dicembre 2010, verbali pag. 9). In tali circostanze il Pretore, ritenendo che la convenuta non
aveva provato che gli errori attribuiti al dipendente fossero imputabili a
quest'ultimo o ad eventuali istruzioni errate, non è incorso in un manifesto errore nell'accertamento dei fatti né
in un'errata applicazione del diritto. E le medesime considerazioni valgono
anche in relazione ai danni fatti valere dalla reclamante con la sua domanda
riconvenzionale. Ne discende che il reclamo si rileva infondato e deve essere respinto.
5.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita
(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali,
non date in concreto (art. 115 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili
alla controparte, il cui scritto 15 aprile 2011 non può essere considerato
alla stregua di un allegato di osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
– . , ;
– , .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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