16.2011.27
Espulsione del conduttore - contenuto del reclamo - ricevibilità
10 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2011.27
Data decisione, Autorità:
10.05.2011, CCC
Titolo:
Espulsione del conduttore - contenuto del reclamo - ricevibilità
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 320 CPC
art. 321 CPC
Incarto n.
16.2011.27
Lugano
10 maggio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 18 aprile 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 14 aprile 2011 dal
Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa SO.2011.124
(espulsione del conduttore) promossa con istanza 1° marzo 2011 da
CO 1 e
CO 2
(rappresentati da RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
l'11 marzo 2004 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 e CO 2 un contratto di locazione
avente per oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultimi
a __________ per una pigione, compreso l'acconto per le spese accessorie, di
fr. 760.– mensili, mentre il 2 aprile successivo il conduttore ha preso in locazione
anche un parcheggio per una pigione di fr. 80.– mensili;
che in seguito
al mancato pagamento delle pigioni dei mesi di settembre e ottobre 2010, i
locatori, dopo aver diffidato il conduttore a provvedere al saldo, gli hanno notificato
la disdetta del contratto per il 28 febbraio 2011 intimandogli per la stessa data
la riconsegna dell'appartamento;
che non
avendo il conduttore provveduto alla restituzione dell'ente locato, CO 1 e CO 2
si sono rivolti, il 1° marzo 2011, al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio nord per ottenere lo sfratto di RE 1 dal loro appartamento;
che nelle
sue osservazioni dell'11 aprile 2011 il convenuto ha proposto un accordo di
pagamento, non accettato dagli istanti
che con
sentenza 14 aprile 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato
al convenuto di liberare immediatamente l'ente locato;
che con
scritto 18 aprile 2011 RE 1 ha giustificato il ritardo nel pagamento delle pigioni
con gravi problemi famigliari chiedendo “di prendere posizione in merito alla
pratica a margine così che non rimanga senza un tetto sotto cui dormire”;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 14 aprile 2011
sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato
in vigore il 1° gennaio 2011;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante
non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria
opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e
dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le
ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente
insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che, in
concreto, il reclamante si limita a chiedere l'intervento di questa Camera affinché “non rimanga senza
un tetto sotto cui dormire” senza pretendere che l'accertamento
dei fatti operato dal primo giudice sia arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o
Fatti
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento della giustizia e dell'equità;
che in tali circostanze il reclamo si rivela
manifestamente improponibile;
che di
Considerandi
regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili agli
istanti ai quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo 18 aprile 2011 è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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