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Decisione

16.2011.27

Espulsione del conduttore - contenuto del reclamo - ricevibilità

10 maggio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante

con il sentimento della giustizia e dell'equità;

che in tali circostanze il reclamo si rivela

manifestamente improponibile;

che di

Considerandi

regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili agli

istanti ai quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo 18 aprile 2011 è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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