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Decisione

16.2011.28

Contratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia

2 aprile 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 3 maggio 2010 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere

il pagamento di fr. 3838.80 oltre interessi, corrispondenti alla differenza tra

quanto percepito a titolo di lavoro notturno e festivo tra maggio del 2005 e

novembre 2009 (fr. 9161.20) e quanto avrebbe effettivamente avuto diritto (fr.

13 000.–). All'udienza dell'8 giugno 2010, indetta per la discussione, la

convenuta, eccepita preliminarmente l'irricevibilità dell'istanza per

incompetenza del giudice adito, ha proposto di respingere l'istanza contestando

che le indennità versate alla dipendente per lavoro festivo e notturno, che la

lavoratrice si era peraltro rifiutata di svolgere dal mese di aprile 2005,

fossero parte integrante del salario, trattandosi piuttosto di indennità

straordinarie ed eccezionali.

C. Con sentenza 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza per

carenza di competenza giurisdizionale. Adita da CO 1, questa Camera ha

annullato, il 14 dicembre 2010, la decisione impugnata rinviando gli atti al

Pretore perché statuisse nel merito della lite (inc. 16.2010.__________).

D. Statuendo

l'8 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza condannando la

convenuta al pagamento di fr. 3213.65 lordi oltre interessi del 5% dal 1°

maggio 2010.

E. Con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver

applicato in modo errato il diritto ritenendo dovute le indennità rivendicate

dalla lavoratrice per lavoro notturno e festivo ancorché non effettivamente

prestato come invece previsto dal Contratto collettivo al quale era

assoggettato il rapporto di lavoro che vincolava le parti. Con decreto 26

aprile 2011 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto

sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni 11 maggio 2011 CO 1 conclude

per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti

pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale

civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404

cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al

momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata l'8 aprile 2011 sicché

il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato

contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art.

48.

lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è

ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

3.

Il

Pretore, premesso che nel salario sono comprese, oltre allo stipendio di base,

anche le indennità supplementari versate per lavoro notturno e festivo svolto

regolarmente e durevolmente, ha accertato sulla base dei tabulati di presenza

degli ultimi cinque anni che la lavoratrice aveva svolto una regolare e

durevole attività lavorativa notturna e festiva. Donde il riconoscimento di un'indennità

a tale titolo quale parte integrante del salario, dovutole anche durante le sue

assenze per vacanze e malattia. Il primo giudice, per calcolare l'indennità, si

è basato sul salario di base oltre al supplemento mensile medio relativo al

lavoro festivo percepito dall'istante, con un saldo a suo favore di fr. 3213.65

lordi.

La

reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al primo giudice di

aver erroneamente applicato il diritto materiale riconoscendo alla lavoratrice

delle indennità non dovute quale parte integrante del salario, il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli

Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino, al

quale era assoggettato il loro contratto, escludendo espressamente quale parte

integrante del salario l'indennità per lavoro notturno, salvo per i lavoratori

assunti per lavorare esclusivamente di notte (art. 13 cpv. 3 CCL), ciò che non

era il caso per l'istante. Secondo la reclamante, poi, il primo giudice si è erroneamente

richiamato alla giurisprudenza che prevede il pagamento delle indennità in

questione, trattandosi di fattispecie diversa da quella in esame, l'istante non

avendo svolto lavoro notturno e festivo in modo durevole e regolare.

4.

L'art.

329d cpv. 1 CO richiamato dal Pretore, prevede che il datore di lavoro

deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa

indennità a compensazione del salario in natura. Scopo della norma è quello di

garantire al lavoratore un ugual trattamento salariale quando presta lavoro e quando

è assente per vacanze (DTF 132 III 172, 129 III 493; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté,

2010, n.1 ad art. 329d CO; Streiff/von

Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 3 ad art. 329d CO). In questo senso, il salario

dovuto durante le vacanze, e del quale il Contratto collettivo di lavoro per il

personale occupato negli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino non fornisce

nessuna indicazione, è calcolato sulla base del salario completo che comprende,

oltre al salario di base, anche le indennità versate al lavoratore che hanno

carattere regolare e durevole, quali le indennità per lavoro notturno e festivo

(Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 352; Favre/Munoz/Tobler, loc. cit.). In concreto, è vero che l'art. 13 cpv. 3 del CCL riconosce il pagamento delle

indennità notturne solo ai lavoratori espressamente assunti per il lavoro

notturno, tuttavia tale norma non può essere opposta alla lavoratrice poiché l'art.

362.

CO vieta di derogare a sfavore del

lavoratore ai diritti previsti dall'art. 329d cpv. 1 CO (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 7 ad art. 362 CO; Wyler, op. cit., pag. 352 in fine e 353; DTF 129 III 493). La conclusione del Pretore, su questo punto, non può essere

censurata.

5.

La

reclamante censura l'accertamento del Pretore secondo cui l'attività svolta

dall'istante nei giorni festivi e durante la notte, ovvero oltre il normale

orario lavorativo, era durevole e regolare, rispettivamente il carattere

durevole e regolare delle indennità supplementari versatele a questo titolo. Dai

tabulati di presenza della dipendente relativi al periodo maggio 2005/30 aprile

2010.

(cfr. doc. I° richiamato), così come dai conteggi salariali (doc. G I–G VI

e 2) si evince infatti che l'istante nel 2005 ha effettuato lavoro notturno tutti i mesi e quello festivo tutti i mesi tranne marzo e aprile,

nel 2006 ha svolto lavoro festivo tutti i mesi tranne da giugno a novembre,

ritenuta l'assenza per malattia e maternità da maggio a ottobre, nel 2007 essa

ha effettuato lavoro notturno nei mesi da settembre a dicembre e quello festivo

tutti i mesi, nel 2008 ha svolto lavoro notturno e festivo tutti i mesi, nel 2009 ha effettuato lavoro notturno e festivo tutti i mesi tranne novembre e dicembre durante i quali essa

è stata assente per malattia, mentre nel 2010 ha svolto lavoro festivo nei mesi di marzo e aprile, ritenuta l'assenza per malattia nel mese di

gennaio.

Ciò posto, l'accertamento

dei fatti operato del Pretore non può ritenersi manifestamente errato, negli

ultimi cinque anni di attività la lavoratrice avendo svolto lavoro notturno e

festivo in maniera durevole e regolare. Per il che, nella

misura in cui il primo giudice ha accertato che i supplementi versati alla

dipendente per lavoro festivo avevano carattere regolare e durevole, questi supplementi

devono pure essere considerati nel calcolo del salario dovuto durante le

assenze per malattia e vacanze della lavoratrice (DTF 132 III 172).

6.

Per

quanto attiene al calcolo delle spettanze salariali della lavoratrice durante

le vacanze e le assenze per malattia o maternità, il primo giudice si è

attenuto al salario medio da questa percepito nel periodo controverso (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad

art. 329d CO), considerando, oltre al salario di base, anche le indennità

supplementari versate per compensare il lavoro svolto durante la notte, il fine

settimana e i giorni festivi (DTF 132 III 172; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar,

2010, n. 23 ad art 324a CO e n. 2 e 3 ad art. 329d CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 324a/b CO). Al riguardo la reclamante

non censura espressamente i criteri di calcolo utilizzati dal primo giudice

sicché non si può concludere in un'errata applicazione del diritto da parte del

Pretore. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.

7.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita

(art. 114 lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali

estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla

controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si

prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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