16.2011.28
Contratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia
2 aprile 2012Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
16.2011.28
Data decisione, Autorità:
02.04.2012, CCR
Ricorso:
TF,4A_287/2012, 5.2.2013
Titolo:
Contratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia
SALARIO
art. 324a CO
art. 329d CO
Incarto n.
16.2011.28
Lugano
2 aprile 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 21 aprile 2011
presentato dalla
RE 1
(patrocinata dall' dott. PA 2 )
contro la sentenza emessa l'8 aprile 2011 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. DI.2010.87
(contratto di lavoro) promossa con istanza 3 maggio 2010 da
CO 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 ha lavorato come infermiera alle dipendenze della RE 1 dal 1° luglio 1999 al 30 aprile 2010, data per la quale la lavoratrice ha disdetto il
rapporto di lavoro. Il suo grado di occupazione, al minimo del 50%, è più volte
variato nell'arco degli anni. Durante tutta la durata del rapporto contrattuale
la lavoratrice ha svolto lavoro notturno e festivo, percependo a tale titolo,
tra il mese di maggio 2005 e il mese di aprile 2010,
indennità per complessivi fr. 9161.20.
Fatti
B. Con
istanza 3 maggio 2010 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere
il pagamento di fr. 3838.80 oltre interessi, corrispondenti alla differenza tra
quanto percepito a titolo di lavoro notturno e festivo tra maggio del 2005 e
novembre 2009 (fr. 9161.20) e quanto avrebbe effettivamente avuto diritto (fr.
13 000.–). All'udienza dell'8 giugno 2010, indetta per la discussione, la
convenuta, eccepita preliminarmente l'irricevibilità dell'istanza per
incompetenza del giudice adito, ha proposto di respingere l'istanza contestando
che le indennità versate alla dipendente per lavoro festivo e notturno, che la
lavoratrice si era peraltro rifiutata di svolgere dal mese di aprile 2005,
fossero parte integrante del salario, trattandosi piuttosto di indennità
straordinarie ed eccezionali.
C. Con sentenza 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza per
carenza di competenza giurisdizionale. Adita da CO 1, questa Camera ha
annullato, il 14 dicembre 2010, la decisione impugnata rinviando gli atti al
Pretore perché statuisse nel merito della lite (inc. 16.2010.__________).
D. Statuendo
l'8 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza condannando la
convenuta al pagamento di fr. 3213.65 lordi oltre interessi del 5% dal 1°
maggio 2010.
E. Con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver
applicato in modo errato il diritto ritenendo dovute le indennità rivendicate
dalla lavoratrice per lavoro notturno e festivo ancorché non effettivamente
prestato come invece previsto dal Contratto collettivo al quale era
assoggettato il rapporto di lavoro che vincolava le parti. Con decreto 26
aprile 2011 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni 11 maggio 2011 CO 1 conclude
per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata l'8 aprile 2011 sicché
il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato
contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art.
48.
lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è
ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
3.
Il
Pretore, premesso che nel salario sono comprese, oltre allo stipendio di base,
anche le indennità supplementari versate per lavoro notturno e festivo svolto
regolarmente e durevolmente, ha accertato sulla base dei tabulati di presenza
degli ultimi cinque anni che la lavoratrice aveva svolto una regolare e
durevole attività lavorativa notturna e festiva. Donde il riconoscimento di un'indennità
a tale titolo quale parte integrante del salario, dovutole anche durante le sue
assenze per vacanze e malattia. Il primo giudice, per calcolare l'indennità, si
è basato sul salario di base oltre al supplemento mensile medio relativo al
lavoro festivo percepito dall'istante, con un saldo a suo favore di fr. 3213.65
lordi.
La
reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al primo giudice di
aver erroneamente applicato il diritto materiale riconoscendo alla lavoratrice
delle indennità non dovute quale parte integrante del salario, il Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli
Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino, al
quale era assoggettato il loro contratto, escludendo espressamente quale parte
integrante del salario l'indennità per lavoro notturno, salvo per i lavoratori
assunti per lavorare esclusivamente di notte (art. 13 cpv. 3 CCL), ciò che non
era il caso per l'istante. Secondo la reclamante, poi, il primo giudice si è erroneamente
richiamato alla giurisprudenza che prevede il pagamento delle indennità in
questione, trattandosi di fattispecie diversa da quella in esame, l'istante non
avendo svolto lavoro notturno e festivo in modo durevole e regolare.
4.
L'art.
329d cpv. 1 CO richiamato dal Pretore, prevede che il datore di lavoro
deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa
indennità a compensazione del salario in natura. Scopo della norma è quello di
garantire al lavoratore un ugual trattamento salariale quando presta lavoro e quando
è assente per vacanze (DTF 132 III 172, 129 III 493; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté,
2010, n.1 ad art. 329d CO; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 3 ad art. 329d CO). In questo senso, il salario
dovuto durante le vacanze, e del quale il Contratto collettivo di lavoro per il
personale occupato negli Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino non fornisce
nessuna indicazione, è calcolato sulla base del salario completo che comprende,
oltre al salario di base, anche le indennità versate al lavoratore che hanno
carattere regolare e durevole, quali le indennità per lavoro notturno e festivo
(Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 352; Favre/Munoz/Tobler, loc. cit.). In concreto, è vero che l'art. 13 cpv. 3 del CCL riconosce il pagamento delle
indennità notturne solo ai lavoratori espressamente assunti per il lavoro
notturno, tuttavia tale norma non può essere opposta alla lavoratrice poiché l'art.
362.
CO vieta di derogare a sfavore del
lavoratore ai diritti previsti dall'art. 329d cpv. 1 CO (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 7 ad art. 362 CO; Wyler, op. cit., pag. 352 in fine e 353; DTF 129 III 493). La conclusione del Pretore, su questo punto, non può essere
censurata.
5.
La
reclamante censura l'accertamento del Pretore secondo cui l'attività svolta
dall'istante nei giorni festivi e durante la notte, ovvero oltre il normale
orario lavorativo, era durevole e regolare, rispettivamente il carattere
durevole e regolare delle indennità supplementari versatele a questo titolo. Dai
tabulati di presenza della dipendente relativi al periodo maggio 2005/30 aprile
2010.
(cfr. doc. I° richiamato), così come dai conteggi salariali (doc. G I–G VI
e 2) si evince infatti che l'istante nel 2005 ha effettuato lavoro notturno tutti i mesi e quello festivo tutti i mesi tranne marzo e aprile,
nel 2006 ha svolto lavoro festivo tutti i mesi tranne da giugno a novembre,
ritenuta l'assenza per malattia e maternità da maggio a ottobre, nel 2007 essa
ha effettuato lavoro notturno nei mesi da settembre a dicembre e quello festivo
tutti i mesi, nel 2008 ha svolto lavoro notturno e festivo tutti i mesi, nel 2009 ha effettuato lavoro notturno e festivo tutti i mesi tranne novembre e dicembre durante i quali essa
è stata assente per malattia, mentre nel 2010 ha svolto lavoro festivo nei mesi di marzo e aprile, ritenuta l'assenza per malattia nel mese di
gennaio.
Ciò posto, l'accertamento
dei fatti operato del Pretore non può ritenersi manifestamente errato, negli
ultimi cinque anni di attività la lavoratrice avendo svolto lavoro notturno e
festivo in maniera durevole e regolare. Per il che, nella
misura in cui il primo giudice ha accertato che i supplementi versati alla
dipendente per lavoro festivo avevano carattere regolare e durevole, questi supplementi
devono pure essere considerati nel calcolo del salario dovuto durante le
assenze per malattia e vacanze della lavoratrice (DTF 132 III 172).
6.
Per
quanto attiene al calcolo delle spettanze salariali della lavoratrice durante
le vacanze e le assenze per malattia o maternità, il primo giudice si è
attenuto al salario medio da questa percepito nel periodo controverso (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad
art. 329d CO), considerando, oltre al salario di base, anche le indennità
supplementari versate per compensare il lavoro svolto durante la notte, il fine
settimana e i giorni festivi (DTF 132 III 172; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar,
2010, n. 23 ad art 324a CO e n. 2 e 3 ad art. 329d CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 324a/b CO). Al riguardo la reclamante
non censura espressamente i criteri di calcolo utilizzati dal primo giudice
sicché non si può concludere in un'errata applicazione del diritto da parte del
Pretore. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.
7.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita
(art. 114 lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali
estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla
controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si
prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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