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Decisione

16.2011.29

Contratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia

2 aprile 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i quali la stessa era legittimata ad essere assente per vacanze. In altre

parole, per calcolare le indennità per giorni festivi di spettanza della dipendente,

il primo giudice si è basato su un calcolo teorico dei mesi durante i quali l'istante

avrebbe dovuto lavorare, dedotte le vacanze alle quali aveva diritto e non

quelle effettivamente consumate. In difetto di diversi parametri di calcolo

forniti dal CCL o dalla legge, quello utilizzato dal primo giudice non appare

Considerandi

insostenibile. Non si può quindi concludere in un'errata applicazione del

diritto da parte del Pretore. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato né

un'errata applicazione del diritto e neppure un accertamento manifestamente

errato dei fatti, deve essere respinto.

7.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114

lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali estranee alla

fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si

prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per

ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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