16.2011.29
Contratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia
2 aprile 2012Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.2011.29
Data decisione, Autorità:
02.04.2012, CCR
Ricorso:
TF,4A_285/2012, 5.2.2013
Titolo:
Contratto di lavoro - infermiera - remunerazione lavoro notturno e festivo - parte integrante del salario - calcolo del salario durante le vacanze e la malattia
SALARIO
art. 324a CO
art. 329d CO
Incarto n.
16.2011.29
Lugano
2 aprile 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 21 aprile 2011
presentato dalla
RE 1
(patrocinata dall' PA 2
contro la sentenza emessa l'8 aprile 2011 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. DI.2010.102
(contratto di lavoro) promossa con istanza 25 maggio 2010 da
CO 1CO 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 ha lavorato come infermiera alle dipendenze della RE 1 dal 10 dicembre 1990 al 30 novembre 2009, data per la quale le è stata notificata
regolare disdetta del rapporto di lavoro. Durante tutta la durata del rapporto
contrattuale la lavoratrice ha svolto lavoro notturno e festivo, percependo a
tale titolo, tra il mese di maggio 2005 e il mese di novembre
2009, indennità per complessivi fr. 8053.60.
B. Con
istanza 25 maggio 2010 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere
il pagamento di fr. 4271.– oltre interessi, corrispondenti alla differenza tra
quanto percepito a titolo di lavoro notturno e festivo tra maggio del 2005 e
novembre 2009 (fr. 8053.60) e quanto avrebbe effettivamente avuto diritto (fr.
12 324.70). All'udienza dell'8 giugno 2010, indetta per la discussione, la
convenuta, eccepita preliminarmente l'irricevibilità dell'istanza per incompetenza
del giudice adito, ha proposto di respingere l'istanza contestando che le indennità
versate alla dipendente per lavoro festivo e notturno, che la lavoratrice si
era peraltro rifiutata di svolgere dal mese di aprile 2005, fossero parte
integrante del salario, trattandosi piuttosto di indennità straordinarie ed
eccezionali.
C. Con sentenza 20 ottobre 2010 il Pretore ha respinto l'istanza per
carenza di competenza giurisdizionale. Adita da CO 1, questa Camera ha
annullato, il 14 dicembre 2010, la decisione impugnata rinviando gli atti al
Pretore perché statuisse nel merito della lite (inc. 16.2010.__________).
D. Statuendo
l'8 aprile 2011 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta
al pagamento di fr. 2623.05 lordi oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2009.
E. Con reclamo 21 aprile 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver
applicato in modo errato il diritto ritenendo dovute le indennità rivendicate
dalla lavoratrice per lavoro festivo quale parte integrante del salario, e di
aver accertato in modo errato i fatti non considerando tutti i giorni di
vacanza effettivamente goduti dall'istante. Con decreto 26 aprile 2011 il
presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale
al reclamo. Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2011 CO 1 conclude per il
rigetto del reclamo.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata l'8 aprile 2011 sicché
il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato
contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) il reclamo a questa Camera (art.
48 lett. d n. 1 LOG), tempestivo, è
ricevibile.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
3. Il
Pretore, premesso che nel salario sono comprese, oltre allo stipendio di base,
anche le indennità supplementari versate per lavoro notturno e festivo svolto
regolarmente e durevolmente, ha escluso sulla base dei tabulati di presenza degli
ultimi quattro anni che la lavoratrice potesse rivendicare delle indennità supplementari
per lavoro notturno, dalla stessa praticamente mai svolto. Per contro, egli ha accertato
dai medesimi tabulati che l'istante aveva regolarmente e durevolmente svolto
attività lavorativa festiva, donde il riconoscimento di un'indennità a tale
titolo quale parte integrante del salario, dovutole anche durante le sue assenze
per vacanze e malattia. Il primo giudice, per calcolare l'indennità, si è
basato sul salario di base oltre al supplemento mensile medio relativo al lavoro
festivo percepito dall'istante, con un saldo a suo favore di fr. 2623.05 lordi.
La
reclamante non condivide questa conclusione e rimprovera al Pretore di aver erroneamente
applicato il diritto materiale riconoscendo alla lavoratrice delle indennità
non dovute quale parte integrante del salario, la giurisprudenza richiamata dal
primo giudice non essendo applicabile al caso concreto trattandosi di fattispecie
diversa da quella in esame, l'istante non avendo svolto lavoro festivo in modo
durevole e regolare.
4. L'art.
329d cpv. 1 CO richiamato dal Pretore, prevede che il datore di lavoro
deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa
indennità a compensazione del salario in natura. Scopo della norma è quello di
garantire al lavoratore un ugual trattamento salariale quando presta lavoro e
quando è assente per vacanze (DTF 132 III 172, 129 III 493; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail,
Code annoté, 2010, n.1 ad art. 329d CO; Streiff/von
Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 3 ad art. 329d CO). In questo senso, il salario
dovuto durante le vacanze, e del quale il CCL in oggetto non fornisce nessuna
indicazione, è calcolato sulla base del salario completo che comprende, oltre
al salario di base, anche le indennità versate al lavoratore che hanno
carattere regolare e durevole, quali le indennità per lavoro notturno e festivo
(Wyler, Droit du travail, 2ª edizione, pag. 352; Favre/Munoz/Tobler, loc. cit.).
5. La
reclamante censura l'accertamento del Pretore secondo cui l'attività svolta
dall'istante nei giorni festivi, ovvero oltre il normale orario lavorativo, era
durevole e regolare, rispettivamente il carattere durevole e regolare delle
indennità supplementari versatele a questo titolo. Dai tabulati di presenza
della dipendente relativi al periodo maggio 2005/novembre 2009 (cfr. doc. 8a–8e),
così come dai conteggi salariali (doc. D I–D V), si evince che nel 2005 l'istante ha effettuato lavoro festivo tutti i mesi tranne aprile e maggio, ritenuta l'assenza
per malattia di marzo e aprile, nel 2006 e 2007 essa ha svolto lavoro festivo
tutti i mesi, nel 2008 l'ha svolto tutti i mesi tranne da ottobre a dicembre,
ritenuta l'assenza per malattia da settembre a novembre, mentre nel 2009 essa
l'ha effettuato tutti i mesi tranne novembre.
Ciò posto, l'accertamento
dei fatti operato del Pretore non può ritenersi manifestamente errato, negli
ultimi quattro anni di attività la lavoratrice avendo svolto ore di lavoro
festivo in maniera durevole e regolare. Per il che, nella
misura in cui il primo giudice ha accertato che i supplementi versati alla
dipendente per lavoro festivo avevano carattere regolare e durevole, questi supplementi
devono pure essere considerati nel calcolo del salario dovuto durante le
assenze per malattia e vacanze della lavoratrice (DTF 132 III 172).
6. Per
quanto attiene al calcolo delle spettanze salariali della lavoratrice durante
le vacanze e le assenze per malattia, il primo giudice si è attenuto al salario
medio da questa percepito nel periodo controverso (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. 329d CO),
considerando, oltre al salario di base, anche le indennità supplementari
versate per compensare il lavoro svolto durante i giorni festivi (DTF 132 III
172; Rehbinder/Stöckli,
Berner Kommentar, 2010, n. 23 ad art 324a CO e n. 2 e 3 ad art. 329d
CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 324a/b CO). La reclamante ritiene
errato il calcolo delle vacanze effettuato dal Pretore, nel senso che questi non
avrebbe considerato i giorni di vacanza effettivamente goduti dalla
lavoratrice.
Per il
calcolo dell'indennità supplementare media mensile e giornaliera versata alla
lavoratrice per lavoro festivo, il primo giudice si è basato sui mesi durante i
quali la lavoratrice avrebbe dovuto lavorare da maggio 2005 a novembre 2009, deducendo le vacanze alle quali questa avrebbe avuto diritto sulla base del CCL.
Ora, è vero che questo calcolo non tien conto dei giorni di vacanza
effettivamente goduti dall'istante, tuttavia in concreto la pretesa dell'istante
non era riferita al pagamento di un eventuale residuo di vacanze, bensì al
pagamento delle indennità per lavoro festivo maturate anche nei periodi durante
Fatti
i quali la stessa era legittimata ad essere assente per vacanze. In altre
parole, per calcolare le indennità per giorni festivi di spettanza della dipendente,
il primo giudice si è basato su un calcolo teorico dei mesi durante i quali l'istante
avrebbe dovuto lavorare, dedotte le vacanze alle quali aveva diritto e non
quelle effettivamente consumate. In difetto di diversi parametri di calcolo
forniti dal CCL o dalla legge, quello utilizzato dal primo giudice non appare
Considerandi
insostenibile. Non si può quindi concludere in un'errata applicazione del
diritto da parte del Pretore. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato né
un'errata applicazione del diritto e neppure un accertamento manifestamente
errato dei fatti, deve essere respinto.
7.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114
lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali estranee alla
fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si
prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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