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Decisione

16.2011.3

Risarcimento danni - contratto di compravendita in seguito disdetto senza valido motivo - obbligo di risarcire il danno cagionato

23 dicembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 19 febbraio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto

di Leventina per ottenere il pagamento di fr. 3800.– oltre interessi del 5% dal

10 dicembre 2007 e il rigetto dell'opposizione da questa interposta al citato

precetto esecutivo. All'udienza del 24 marzo 2010, indetta per la discussione,

la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando, in particolare,

il perfezionamento di un qualsiasi contratto con l'istante, così come l'ammontare

del risarcimento.

C. Statuendo

il 27 dicembre 2010 il Pretore, accertata la conclusione di un contratto di

compravendita tra le parti successivamente disdetto dalla convenuta, ha posto a

carico di quest'ultima l'obbligo di risarcire all'istante il danno cagionatole

e che ha ritenuto provato nella misura di fr. 1500.– versati al commerciante di

auto al quale il veicolo era destinato, oltre interessi del 5% dall'11 dicembre

2007.

D. Con

ricorso per cassazione del 12 gennaio 2011 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC ticinese. La

ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il

diritto e arbitrariamente valutato le prove, ritenendo provato il danno di fr.

1500.– riconosciuto all'istante. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio 2011 CO

1 ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata

alle parti, ovvero inviata dalla Pretura prima del 1° gennaio 2011 (cfr. DTF

137.

III 130) sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327

segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami

(cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre

2009, pag. 15).

2.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del

Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una

norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione

manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza

del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una

norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo

intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e

violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria

tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima

vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione

sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa

scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in

contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione

oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).

3.

Il Pretore,

basandosi sulla deposizione di __________ A__________ che aveva confermato di

aver ricevuto dall'istante la somma di fr. 1500.– “per i danni a seguito

della mancata vendita”, ha ritenuto questa prova sufficiente a provare il danno

patito dall'istante. La ricorrente contesta tale conclusione ritenendo il

contenuto della deposizione contraddittorio e poco credibile al punto che avrebbe

dovuto indurre il primo giudice a farne astrazione. Sennonché così argomentando

la ricorrente si limita a contrapporre una diversa valutazione della

testimonianza di __________ A__________, senza tuttavia spiegare perché quella

fornita dal Pretore sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitraria. Chi

invoca l'arbitrio non può limitarsi a criticare la sentenza opponendovi

semplicemente la propria versione come se si trattasse di una procedura di

appello, ma deve dimostrare che è stato travisato in modo grossolano il senso e

la portata di un mezzo di prova, che non si è tenuto conto senza ragioni valide

di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della causa oppure

che è stato ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli

atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Per motivare l'arbitrio,

non basta infatti criticare la decisione impugnata (DTF 137 I 62 consid.

4.1

). Ne discende che il ricorso andrebbe finanche dichiarato irricevibile.

4.

Sia

come sia, in un'azione basata sul risarcimento del danno contrattuale, come

quella proposta dall'istante che pretende di aver subìto dei danni a dipendenza

della rescissione unilaterale del contratto da parte della convenuta, spetta

al danneggiato provare la violazione del contratto, rispettivamente il non

corretto adempimento del medesimo, l'esistenza e l'entità del pregiudizio

subìto, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa

essendo presunta (Honsell/Vogt/Wiegard

in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 60 ad art. 97 CO).

a) In

concreto il primo giudice, basandosi sull'art. 109 cpv. 2 CO ha ritenuto che la

somma di fr. 1500.–, versata da __________ N__________ a __________ A__________

per la rivendita della vettura usata, fosse stata pagata in vista dell'adempimento

del contratto di compravendita tra le parti e costituisse quindi una posta del

danno subita. Quanto alla deposizione di __________ __________, ancorché impreciso

sull'esatto svolgimento dei fatti come riconosciuto dal Pretore medesimo, ha

però confermato di aver ricevuto dall'istante fr. 1500.– “per i miei danni a

seguito della mancata vendita”, comprensivi “anche del danno patito dal signore

cui avevo venduto l'auto e quindi anche i costi della nave” (cfr. deposizione

del 16 giugno 2010, verbali pag. 2). Ora, per tacere del fatto che la

deposizione non è stata eccepita di falso, poco importa sapere se le spese per

il trasporto navale siano state effettivamente pagate. Determinante è il fatto

che l'istante, a seguito del perfezionamento del contratto di compravendita con

la convenuta, abbia effettivamente pagato la somma di fr. 1500.– a un terzo. In

tali circostanza senza incorrere in arbitrio il Pretore poteva ritenere

dimostrato da parte dell'istante il danno da lui subìto.

b) Per

quel che concerne l'involontarietà della diminuzione

del patrimonio, invocata dalla ricorrente, la questione è piuttosto

di sapere se l'istante sia venuta meno all'onere di contenere il più possibile

il danno. Tale questione attiene tuttavia alla quantificazione del danno, ma

non, come sostenuto dalla ricorrente, al concetto di involontarietà contemplato

nella definizione giuridica di danno. Gli argomenti che la ricorrente adduce a

sostegno della propria censura sono mere ipotesi e perciò insufficienti per

sovvertire la conclusione del Pretore secondo cui l'attore ha subìto un danno

in senso giuridico, quantificabile in fr. 1500.–. Il verificarsi di un tale

danno non poteva nemmeno essere impedito dall'istante la quale si è subito attivata

alfine di adempiere il contratto. Al riguardo solo la ricorrente avrebbe potuto

evitare di incorrere in un risarcimento se si fosse attenuta a quanto pattuito

con l'istante. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di

cassazione, deve essere respinto.

5.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC ticinese). La ricorrente rifonderà

alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico della ricorrente la quale rifonderà alla controparte fr. 500.–

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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