16.2011.3
Risarcimento danni - contratto di compravendita in seguito disdetto senza valido motivo - obbligo di risarcire il danno cagionato
23 dicembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2011.3
Data decisione, Autorità:
23.12.2011, CCC
Titolo:
Risarcimento danni - contratto di compravendita in seguito disdetto senza valido motivo - obbligo di risarcire il danno cagionato
DANNO
RESCISSIONE
RISARCIMENTO IN CASO DI RECESSO
art. 97 CO
art. 109 CO
Incarto n.
16.2011.3
Lugano
23 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 12
gennaio 2011 presentato da
RI 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 27 dicembre 2010 dal
Pretore del Distretto di Leventina nella causa inc. IU.2010.1 (risarcimento
danni) promossa con istanza 19 febbraio 2010 da
CO 1
(patrocinata dall' PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RI 1, intenzionata a sostituire la sua automobile con un nuovo
veicolo, si è rivolta il 6 dicembre 2007 al CO 1 di __________, al quale ha poi
manifestato l'interesse per l'acquisto di una Daihatsu Terios e ha discusso
con il direttore del garage, __________ __________, il prezzo per la ripresa
della sua autovettura e quello di acquisto del nuovo veicolo con domanda di
leasing. Il giorno successivo RI 1 ha sottoscritto i formulari per la domanda
di leasing, manifestando la sua intenzione di acquistare l'auto provata il
giorno prima al prezzo pattuito e alle condizioni convenute, ritenuto che il
prezzo della ripresa della sua vettura ammontava a fr. 3500.–. RI 1 ha quindi consegnato a __________ N__________ la carta grigia e firmato la domanda di leasing,
poiché nel frattempo anche __________ AG aveva dato il proprio consenso a concederle
il prestito.
Lo stesso
giorno, però, RI 1 ha comunicato al CO 1 di rinunciare all'acquisto della Daihatsu
Terios, avendo trovato un altro garage che le proponeva migliori
condizioni per la ripresa del suo veicolo e per la concessione del leasing
della nuova vettura. Il 10 dicembre 2007 CO 1 ha fatturato a RI 1 l'importo di fr. 3800.– per i danni subiti in relazione alla rescissione del
contratto, in particolare quanto versato al commerciante di auto al quale il
veicolo era destinato (fr. 1500.–), le spese per la preparazione del nuovo
veicolo (fr. 500.–) e quelle per il suo mancato ritiro (fr. 1531.59) oltre all'IVA.
Visto il mancato pagamento, Nuovo CO 1 ha fatto notificare ad RI 1 il PE n. __________ dell'UEF di Leventina, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con
istanza 19 febbraio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto
di Leventina per ottenere il pagamento di fr. 3800.– oltre interessi del 5% dal
10 dicembre 2007 e il rigetto dell'opposizione da questa interposta al citato
precetto esecutivo. All'udienza del 24 marzo 2010, indetta per la discussione,
la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando, in particolare,
il perfezionamento di un qualsiasi contratto con l'istante, così come l'ammontare
del risarcimento.
C. Statuendo
il 27 dicembre 2010 il Pretore, accertata la conclusione di un contratto di
compravendita tra le parti successivamente disdetto dalla convenuta, ha posto a
carico di quest'ultima l'obbligo di risarcire all'istante il danno cagionatole
e che ha ritenuto provato nella misura di fr. 1500.– versati al commerciante di
auto al quale il veicolo era destinato, oltre interessi del 5% dall'11 dicembre
2007.
D. Con
ricorso per cassazione del 12 gennaio 2011 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 lett. g CPC ticinese. La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il
diritto e arbitrariamente valutato le prove, ritenendo provato il danno di fr.
1500.– riconosciuto all'istante. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio 2011 CO
1 ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata
alle parti, ovvero inviata dalla Pretura prima del 1° gennaio 2011 (cfr. DTF
137.
III 130) sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327
segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami
(cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre
2009, pag. 15).
2.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del
Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una
norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione
sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa
scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).
3.
Il Pretore,
basandosi sulla deposizione di __________ A__________ che aveva confermato di
aver ricevuto dall'istante la somma di fr. 1500.– “per i danni a seguito
della mancata vendita”, ha ritenuto questa prova sufficiente a provare il danno
patito dall'istante. La ricorrente contesta tale conclusione ritenendo il
contenuto della deposizione contraddittorio e poco credibile al punto che avrebbe
dovuto indurre il primo giudice a farne astrazione. Sennonché così argomentando
la ricorrente si limita a contrapporre una diversa valutazione della
testimonianza di __________ A__________, senza tuttavia spiegare perché quella
fornita dal Pretore sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitraria. Chi
invoca l'arbitrio non può limitarsi a criticare la sentenza opponendovi
semplicemente la propria versione come se si trattasse di una procedura di
appello, ma deve dimostrare che è stato travisato in modo grossolano il senso e
la portata di un mezzo di prova, che non si è tenuto conto senza ragioni valide
di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della causa oppure
che è stato ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli
atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Per motivare l'arbitrio,
non basta infatti criticare la decisione impugnata (DTF 137 I 62 consid.
4.1
). Ne discende che il ricorso andrebbe finanche dichiarato irricevibile.
4.
Sia
come sia, in un'azione basata sul risarcimento del danno contrattuale, come
quella proposta dall'istante che pretende di aver subìto dei danni a dipendenza
della rescissione unilaterale del contratto da parte della convenuta, spetta
al danneggiato provare la violazione del contratto, rispettivamente il non
corretto adempimento del medesimo, l'esistenza e l'entità del pregiudizio
subìto, nonché il nesso di causalità adeguato tra questi due elementi; la colpa
essendo presunta (Honsell/Vogt/Wiegard
in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 60 ad art. 97 CO).
a) In
concreto il primo giudice, basandosi sull'art. 109 cpv. 2 CO ha ritenuto che la
somma di fr. 1500.–, versata da __________ N__________ a __________ A__________
per la rivendita della vettura usata, fosse stata pagata in vista dell'adempimento
del contratto di compravendita tra le parti e costituisse quindi una posta del
danno subita. Quanto alla deposizione di __________ __________, ancorché impreciso
sull'esatto svolgimento dei fatti come riconosciuto dal Pretore medesimo, ha
però confermato di aver ricevuto dall'istante fr. 1500.– “per i miei danni a
seguito della mancata vendita”, comprensivi “anche del danno patito dal signore
cui avevo venduto l'auto e quindi anche i costi della nave” (cfr. deposizione
del 16 giugno 2010, verbali pag. 2). Ora, per tacere del fatto che la
deposizione non è stata eccepita di falso, poco importa sapere se le spese per
il trasporto navale siano state effettivamente pagate. Determinante è il fatto
che l'istante, a seguito del perfezionamento del contratto di compravendita con
la convenuta, abbia effettivamente pagato la somma di fr. 1500.– a un terzo. In
tali circostanza senza incorrere in arbitrio il Pretore poteva ritenere
dimostrato da parte dell'istante il danno da lui subìto.
b) Per
quel che concerne l'involontarietà della diminuzione
del patrimonio, invocata dalla ricorrente, la questione è piuttosto
di sapere se l'istante sia venuta meno all'onere di contenere il più possibile
il danno. Tale questione attiene tuttavia alla quantificazione del danno, ma
non, come sostenuto dalla ricorrente, al concetto di involontarietà contemplato
nella definizione giuridica di danno. Gli argomenti che la ricorrente adduce a
sostegno della propria censura sono mere ipotesi e perciò insufficienti per
sovvertire la conclusione del Pretore secondo cui l'attore ha subìto un danno
in senso giuridico, quantificabile in fr. 1500.–. Il verificarsi di un tale
danno non poteva nemmeno essere impedito dall'istante la quale si è subito attivata
alfine di adempiere il contratto. Al riguardo solo la ricorrente avrebbe potuto
evitare di incorrere in un risarcimento se si fosse attenuta a quanto pattuito
con l'istante. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di
cassazione, deve essere respinto.
5.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC ticinese). La ricorrente rifonderà
alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è respinto.
2. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico della ricorrente la quale rifonderà alla controparte fr. 500.–
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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