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Decisione

16.2011.32

Contratto di mandato - mandato di amministrazione di uno stabile - fatturazione delle prestazioni - obbligo di rendiconto - legittimazione passiva - compiti dell'amministratore - spese comuni - lingua

16 marzo 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 1°

dicembre 2009 la Comunione dei comproprietari del “CO 1”, rappresentata dalla nuova amministratrice RA 1, ha chiesto alla RE 1 la restituzione di quanto prelevato

dal suo conto, contestando da un lato la fattura della medesima poiché ingiustificata,

le prestazioni di chiusura del mandato essendo già contemplate nelle sue

mansioni e nel suo onorario, mentre d'altro lato la fattura della __________ SA

era di spettanza dell'allora amministratrice del condominio. Visto il mancato

pagamento, essa ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________

dell'UEF di Locarno al quale l'escussa ha interposto opposizione

C. Con istanza 14 maggio 2010 la Comunione dei comproprietari del “CO

1” si è rivolta al Giudice di Pace del Circolo di Locarno per ottenere la

condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1158.40 (fr. 968.40 per le due menzionate fatture

oltre a un'indennità di fr. 140.– reclamata sulla base dell'art. 41 CO e fr.

50.– di spese esecutive) oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2009 così come il

rigetto dell'opposizione da questa interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza

del 7 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta, dopo avere

sollevato la carenza di legittimazione passiva per quel che riguardava la

fattura della __________ SA, ha proposto di respingere l'istanza e ha offerto l'audizione

di due testi.

D. Statuendo

il 22 aprile 2011 il Giudice di pace, accertato che le due fatture non dovevano

essere pagate dall'istante, quella emessa dalla convenuta in quanto non giustificata

non avendo le parti pattuito un onorario in caso di disdetta, mentre quella emessa

dalla __________ SA poiché riferita a prestazioni già incluse nel contratto di

mandato, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare alla

controparte fr. 968.40 oltre interessi, spese e indennità, rigettando per tale

importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.

E. Con

reclamo del 26 maggio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente

valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto. Essa

si duole inoltre della violazione del suo diritto di essere sentita, il primo

giudice non avendo assunto i testi da lei offerti. Con decreto 27 maggio 2011

il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell'effetto

sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni del 21 giugno 2011 la

Comunione dei comproprietari del “CO 1” conclude per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti

pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale

civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404

cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al

momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 22 aprile 2011, sicché

il reclamo soggiace alla legge nuova.

2.

La

reclamante censura la mancata assunzione di due testi che avrebbero

provato il fondamento delle prestazioni fatturate. Ora, come si vedrà in

appresso, la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta non aveva

provato di aver pattuito con l'attrice la remunerazione delle operazioni di

“riconsegna dati termine mandato” conclusosi il 31 dicembre 2008 non appare

manifestamente errata, sicché l'assunzione del teste proposto non avrebbe

portato elementi di rilievo ai fini del giudizio. Egli, infatti, avrebbe dovuto

esprimersi su una prassi che, foss'anche ammessa, non può fondare una pretesa

non pattuita contrattualmente. Non si riscontra dunque una lesione del diritto

di essere sentita della reclamante, tanto meno se si pensa che il diritto alla

prova non ha carattere assoluto, il giudice potendo rinunciare ad assumere

mezzi di prova che appaiono sin dall'inizio inadatti ad apportare la prova o

non pertinenti. Quanto all'altra teste, non si giustifica di assumerla, il

reclamo dovendo essere accolto per altri motivi (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 152 pag. 664).

Né si

ravvisa una violazione del diritto di essere sentita della reclamante con riferimento

alla mancata traduzione degli atti prodotti in lingua tedesca dall'attrice. Per

tacere del fatto che la traduzione non risulta essere stata richiesta al primo

giudice, l'utilizzo della lingua italiana si impone unicamente per gli atti processuali

e non anche per i documenti prodotti dalle parti (Trezzini, op. cit., art. 129 pag. 547 e 548). La censura, oltre

che tardiva (art. 326 cpv. 1 CPC), è infondata.

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

4.

In

concreto, per quanto attiene alle prestazioni della RE 1 di fr. 645.60,

fatturate il 7 ottobre 2008, il primo giudice ha accertato che tra l'istante e

la convenuta non vi era alcun accordo scritto in base al quale

l'amministratrice avrebbe potuto chiedere un onorario in caso di disdetta del

mandato o per la consegna dei dati alla nuova amministratrice. Egli ha poi

considerato che la fattura di fr. 322.80 non doveva essere pagata alla RE 1

“visto che si tratta di una prestazione già inclusa nel contratto di mandato”. La

reclamante ribadisce che la controparte non ha mai contestato le prestazioni

poi fatturate né l'entità delle stesse. Essa rileva che la controparte non ha

comprovato l'esistenza di un onorario ordinario sicché il primo giudice avrebbe

dovuto concludere per la correttezza del suo operato e l'infondatezza dell'istanza.

In concreto,

è pacifico che tra le parti sia sorto un contratto di mandato volto all'amministrazione

di un condominio, ma nulla è dato di sapere sull'ammontare della mercede

pattuita. Ora, che alla fine del contratto l'amministratore debba rendere conto

alla comunione dei comproprietari del suo operato, restituire tutto ciò

che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato, e

trasmetterle tutta la documentazione in suo possesso (contabilità, verbali assembleari,

originali delle fatture, contratti, regolamenti e corrispondenza) è indubbio

(cfr. art. 400 cpv. 1 CO). Questo concetto di rendiconto, da interpretare in

modo ampio (Fellmann in: Berner

Kommentar, n. 19 ad art. 400 CO), comprende tutte le informazioni utili al

mandante e si estende a tutte le informazioni che il mandatario deve a quest'ultimo

sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato (Werro in: Commentaire romand, 2006, n. 4 ad art. 400 CO),

informazioni e documenti che egli è tenuto a restituire alla conclusione del

medesimo (Tercier/Favre, Les

contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 5167 e 5168).

Ora, che

il passaggio di consegne a un altro amministratore non rientri, salvo accordo

contrario, tra gli obblighi dell'amministratore è possibile. È altresì

possibile che, di regola, la reclamante esponga una mercede di fr. 600.– per

tali prestazioni (cfr. doc. 1). Resta il fatto che, in concreto, vista la mancanza

di elementi in merito all'accordo stipulato tra le parti sull'estensione del

mandato dell'amministratore e sull'entità della sua mercede, la conclusione del

primo giudice di ritenere, in sintesi, tale prestazione compresa nell'onorario

di base dell'amministratore non può definirsi manifestamente errata. Assumere

prove in merito a determinate prassi non concordate con la cliente non soccorre

pertanto alla reclamante. Su questo punto il reclamo, infondato, deve essere

respinto.

5.

Per la richiesta di rimborso di fr. 322.80, fatturati dalla __________ SA per l'allestimento dei “formulari nuove

stime immobiliari”, la reclamante solleva una volta di più la sua carenza di

legittimazione passiva, l'importo essendo stato versato all'intestataria della

fattura.

a) La

legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che

determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata

persona. Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di cau­sa

(Trezzini, op. cit., art. 66 pag.

229.

seg.) e la sua mancanza comporta la reiezione della domanda senza riguardo

al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la pretesa. In tema di

azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato

contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte

del contratto in base al quale la controparte procede. In concreto, è indubbio

che la fattura 21 novembre 2008 è stata emessa dalla __________ SA (doc. 3). Nella misura in cui l'istante

chiede all'amministratrice di reintegrare il proprio conto di fr. 322.80,

l'amministratrice avendo oltrepassato le sue competenze, la legittimazione

passiva di quest'ultima deve essere ammessa.

b) Ora, che la calcolazione

di nuove stime dell'immobile rientri tra gli atti di amministrazione comune che

l'amministratore è tenuto a compiere è escluso (cfr. art. 712s cpv. 1

CC). Resta il fatto che il costo per la determinazione del valore di stima

dell'immobile può senz'altro essere fatto rientrare tra le spese comuni ai

sensi dell'art. 712h cpv. 2 n. 2 CC. Non si può quindi dire che il

conferimento a un terzo dell'incarico di allestire il formulario per le nuove

stime esulasse dai compiti comuni dell'amministratore, rispettivamente che

questi abbia oltrepassato i suoi poteri di rappresentanza della comunione dei

comproprietari al punto da non vincolarla. Certo, __________ è l'amministratore

unico della RE 1 e della __________ SA. Tuttavia, per tacere del fatto che si

tratta di due persone giuridiche diverse, lo stesso da un lato ha funto da

amministratore della proprietà per piani e dall'altro come fiduciario.

Ritenendo che le prestazioni svolte dalla __________ SA facessero parte “del

dovere e del compito dell'amministrazione”, il giudice di pace ha erroneamente

applicato il diritto. Su questo punto il reclamo deve essere accolto.

6.

Accogliendo

parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3

lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione

impugnata deve essere riformata nel senso che l'istanza è accolta limitatamente a fr. 645.60 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre

2009.

(prima messa in mora agli atti, cfr. scritto 1° dicembre 2009 attrice).

7.

Le

spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto

l'esito del giudizio esse sono poste, per entrambe le sedi, in ragione di 1/3 a

carico dell'attrice e 2/3 a carico della convenuta. L'istante, che non si è

avvalsa del patrocinio di un legale, avrebbe diritto solo a un'indennità per inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la quale presuppone che la stesura del memoriale

abbia cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di

tempo o perdite di guadagno, ciò che non è il caso in concreto. L'analoga

indennità fissata in prima sede va ridotta secondo il grado di soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così

riformata:

1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza RE 1

è condannata a pagare alla Comunione dei comproprietari del “CO 1” fr. 645.60 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2009 e spese esecutive.

2. L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno è respinta in via

definitiva limitatamente al menzionato importo.

3.

Le spese di questo giudizio di fr. 150.– (compresa la tassa di giustizia), da

anticipare dalla parte attrice rimangono a suo carico per 1/3 mentre per la

rimanenza sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà alla controparte

un'indennità ridotta di fr. 40.–.

II. Le spese giudiziarie

di fr. 150.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste per 2/3 a carico di RE

1 e per 1/3 a carico della Comunione dei comproprietari del “CO 1. Non si

assegnano indennità.

III. Notificazione

a:

–.,;

–,.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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