16.2011.32
Contratto di mandato - mandato di amministrazione di uno stabile - fatturazione delle prestazioni - obbligo di rendiconto - legittimazione passiva - compiti dell'amministratore - spese comuni - lingua
16 marzo 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
16.2011.32
Data decisione, Autorità:
16.03.2012, CCR
Titolo:
Contratto di mandato - mandato di amministrazione di uno stabile - fatturazione delle prestazioni - obbligo di rendiconto - legittimazione passiva - compiti dell'amministratore - spese comuni - lingua italiana solo per gli atti processuali
AMMINISTRATORE
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
RENDICONTO
art. 712 CC
art. 400 CO
art. 66 CPC
art. 129 CPC
art. 152 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2011.32
Lugano
16 marzo 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 26 maggio 2011
presentato da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 22 aprile 2011 dal
Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa n. 27/10 (contratto di
mandato) promossa con istanza 14 maggio 2010 da
CO 1
(rappresentata dallRA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. __________ RFD __________ sorge una proprietà
per piani (“CO 1”), amministrata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 dalla
società RE 1. Il 7 ottobre 2008 quest'ultima, di cui __________ è
amministratore unico, ha emesso una fattura di fr. 645.60 per le proprie
prestazioni in relazione alla “riconsegna dati termine mandato”, mentre il 21
novembre 2008 la __________ SA, di cui lo stesso __________ è pure amministratore
unico, ha emesso una fattura di fr. 322.80 per l'allestimento dei “formulari
nuove stime immobiliari”. Entrambe le fatture sono state saldate mediante
addebito diretto sul conto della Comunione dei comproprietari del “CO 1”.
Fatti
B. Il 1°
dicembre 2009 la Comunione dei comproprietari del “CO 1”, rappresentata dalla nuova amministratrice RA 1, ha chiesto alla RE 1 la restituzione di quanto prelevato
dal suo conto, contestando da un lato la fattura della medesima poiché ingiustificata,
le prestazioni di chiusura del mandato essendo già contemplate nelle sue
mansioni e nel suo onorario, mentre d'altro lato la fattura della __________ SA
era di spettanza dell'allora amministratrice del condominio. Visto il mancato
pagamento, essa ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'UEF di Locarno al quale l'escussa ha interposto opposizione
C. Con istanza 14 maggio 2010 la Comunione dei comproprietari del “CO
1” si è rivolta al Giudice di Pace del Circolo di Locarno per ottenere la
condanna di RE 1 al pagamento di fr. 1158.40 (fr. 968.40 per le due menzionate fatture
oltre a un'indennità di fr. 140.– reclamata sulla base dell'art. 41 CO e fr.
50.– di spese esecutive) oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2009 così come il
rigetto dell'opposizione da questa interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza
del 7 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta, dopo avere
sollevato la carenza di legittimazione passiva per quel che riguardava la
fattura della __________ SA, ha proposto di respingere l'istanza e ha offerto l'audizione
di due testi.
D. Statuendo
il 22 aprile 2011 il Giudice di pace, accertato che le due fatture non dovevano
essere pagate dall'istante, quella emessa dalla convenuta in quanto non giustificata
non avendo le parti pattuito un onorario in caso di disdetta, mentre quella emessa
dalla __________ SA poiché riferita a prestazioni già incluse nel contratto di
mandato, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare alla
controparte fr. 968.40 oltre interessi, spese e indennità, rigettando per tale
importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.
E. Con
reclamo del 26 maggio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto. Essa
si duole inoltre della violazione del suo diritto di essere sentita, il primo
giudice non avendo assunto i testi da lei offerti. Con decreto 27 maggio 2011
il presidente della Camera ha respinto la domanda di concessione dell'effetto
sospensivo contestuale al reclamo. Nelle sue osservazioni del 21 giugno 2011 la
Comunione dei comproprietari del “CO 1” conclude per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 22 aprile 2011, sicché
il reclamo soggiace alla legge nuova.
2.
La
reclamante censura la mancata assunzione di due testi che avrebbero
provato il fondamento delle prestazioni fatturate. Ora, come si vedrà in
appresso, la conclusione del primo giudice secondo cui la convenuta non aveva
provato di aver pattuito con l'attrice la remunerazione delle operazioni di
“riconsegna dati termine mandato” conclusosi il 31 dicembre 2008 non appare
manifestamente errata, sicché l'assunzione del teste proposto non avrebbe
portato elementi di rilievo ai fini del giudizio. Egli, infatti, avrebbe dovuto
esprimersi su una prassi che, foss'anche ammessa, non può fondare una pretesa
non pattuita contrattualmente. Non si riscontra dunque una lesione del diritto
di essere sentita della reclamante, tanto meno se si pensa che il diritto alla
prova non ha carattere assoluto, il giudice potendo rinunciare ad assumere
mezzi di prova che appaiono sin dall'inizio inadatti ad apportare la prova o
non pertinenti. Quanto all'altra teste, non si giustifica di assumerla, il
reclamo dovendo essere accolto per altri motivi (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 152 pag. 664).
Né si
ravvisa una violazione del diritto di essere sentita della reclamante con riferimento
alla mancata traduzione degli atti prodotti in lingua tedesca dall'attrice. Per
tacere del fatto che la traduzione non risulta essere stata richiesta al primo
giudice, l'utilizzo della lingua italiana si impone unicamente per gli atti processuali
e non anche per i documenti prodotti dalle parti (Trezzini, op. cit., art. 129 pag. 547 e 548). La censura, oltre
che tardiva (art. 326 cpv. 1 CPC), è infondata.
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
4.
In
concreto, per quanto attiene alle prestazioni della RE 1 di fr. 645.60,
fatturate il 7 ottobre 2008, il primo giudice ha accertato che tra l'istante e
la convenuta non vi era alcun accordo scritto in base al quale
l'amministratrice avrebbe potuto chiedere un onorario in caso di disdetta del
mandato o per la consegna dei dati alla nuova amministratrice. Egli ha poi
considerato che la fattura di fr. 322.80 non doveva essere pagata alla RE 1
“visto che si tratta di una prestazione già inclusa nel contratto di mandato”. La
reclamante ribadisce che la controparte non ha mai contestato le prestazioni
poi fatturate né l'entità delle stesse. Essa rileva che la controparte non ha
comprovato l'esistenza di un onorario ordinario sicché il primo giudice avrebbe
dovuto concludere per la correttezza del suo operato e l'infondatezza dell'istanza.
In concreto,
è pacifico che tra le parti sia sorto un contratto di mandato volto all'amministrazione
di un condominio, ma nulla è dato di sapere sull'ammontare della mercede
pattuita. Ora, che alla fine del contratto l'amministratore debba rendere conto
alla comunione dei comproprietari del suo operato, restituire tutto ciò
che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato, e
trasmetterle tutta la documentazione in suo possesso (contabilità, verbali assembleari,
originali delle fatture, contratti, regolamenti e corrispondenza) è indubbio
(cfr. art. 400 cpv. 1 CO). Questo concetto di rendiconto, da interpretare in
modo ampio (Fellmann in: Berner
Kommentar, n. 19 ad art. 400 CO), comprende tutte le informazioni utili al
mandante e si estende a tutte le informazioni che il mandatario deve a quest'ultimo
sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato (Werro in: Commentaire romand, 2006, n. 4 ad art. 400 CO),
informazioni e documenti che egli è tenuto a restituire alla conclusione del
medesimo (Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 5167 e 5168).
Ora, che
il passaggio di consegne a un altro amministratore non rientri, salvo accordo
contrario, tra gli obblighi dell'amministratore è possibile. È altresì
possibile che, di regola, la reclamante esponga una mercede di fr. 600.– per
tali prestazioni (cfr. doc. 1). Resta il fatto che, in concreto, vista la mancanza
di elementi in merito all'accordo stipulato tra le parti sull'estensione del
mandato dell'amministratore e sull'entità della sua mercede, la conclusione del
primo giudice di ritenere, in sintesi, tale prestazione compresa nell'onorario
di base dell'amministratore non può definirsi manifestamente errata. Assumere
prove in merito a determinate prassi non concordate con la cliente non soccorre
pertanto alla reclamante. Su questo punto il reclamo, infondato, deve essere
respinto.
5.
Per la richiesta di rimborso di fr. 322.80, fatturati dalla __________ SA per l'allestimento dei “formulari nuove
stime immobiliari”, la reclamante solleva una volta di più la sua carenza di
legittimazione passiva, l'importo essendo stato versato all'intestataria della
fattura.
a) La
legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che
determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata
persona. Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa
(Trezzini, op. cit., art. 66 pag.
229.
seg.) e la sua mancanza comporta la reiezione della domanda senza riguardo
al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la pretesa. In tema di
azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato
contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte
del contratto in base al quale la controparte procede. In concreto, è indubbio
che la fattura 21 novembre 2008 è stata emessa dalla __________ SA (doc. 3). Nella misura in cui l'istante
chiede all'amministratrice di reintegrare il proprio conto di fr. 322.80,
l'amministratrice avendo oltrepassato le sue competenze, la legittimazione
passiva di quest'ultima deve essere ammessa.
b) Ora, che la calcolazione
di nuove stime dell'immobile rientri tra gli atti di amministrazione comune che
l'amministratore è tenuto a compiere è escluso (cfr. art. 712s cpv. 1
CC). Resta il fatto che il costo per la determinazione del valore di stima
dell'immobile può senz'altro essere fatto rientrare tra le spese comuni ai
sensi dell'art. 712h cpv. 2 n. 2 CC. Non si può quindi dire che il
conferimento a un terzo dell'incarico di allestire il formulario per le nuove
stime esulasse dai compiti comuni dell'amministratore, rispettivamente che
questi abbia oltrepassato i suoi poteri di rappresentanza della comunione dei
comproprietari al punto da non vincolarla. Certo, __________ è l'amministratore
unico della RE 1 e della __________ SA. Tuttavia, per tacere del fatto che si
tratta di due persone giuridiche diverse, lo stesso da un lato ha funto da
amministratore della proprietà per piani e dall'altro come fiduciario.
Ritenendo che le prestazioni svolte dalla __________ SA facessero parte “del
dovere e del compito dell'amministrazione”, il giudice di pace ha erroneamente
applicato il diritto. Su questo punto il reclamo deve essere accolto.
6.
Accogliendo
parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3
lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione
impugnata deve essere riformata nel senso che l'istanza è accolta limitatamente a fr. 645.60 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre
2009.
(prima messa in mora agli atti, cfr. scritto 1° dicembre 2009 attrice).
7.
Le
spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto
l'esito del giudizio esse sono poste, per entrambe le sedi, in ragione di 1/3 a
carico dell'attrice e 2/3 a carico della convenuta. L'istante, che non si è
avvalsa del patrocinio di un legale, avrebbe diritto solo a un'indennità per inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la quale presuppone che la stesura del memoriale
abbia cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di
tempo o perdite di guadagno, ciò che non è il caso in concreto. L'analoga
indennità fissata in prima sede va ridotta secondo il grado di soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così
riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza RE 1
è condannata a pagare alla Comunione dei comproprietari del “CO 1” fr. 645.60 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2009 e spese esecutive.
2. L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno è respinta in via
definitiva limitatamente al menzionato importo.
3.
Le spese di questo giudizio di fr. 150.– (compresa la tassa di giustizia), da
anticipare dalla parte attrice rimangono a suo carico per 1/3 mentre per la
rimanenza sono poste a carico della convenuta la quale rifonderà alla controparte
un'indennità ridotta di fr. 40.–.
II. Le spese giudiziarie
di fr. 150.–, già anticipate dalla reclamante, sono poste per 2/3 a carico di RE
1 e per 1/3 a carico della Comunione dei comproprietari del “CO 1. Non si
assegnano indennità.
III. Notificazione
a:
–.,;
–,.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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