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Decisione

16.2011.33

Espulsione del conduttore - disdetta - contestazione di mancato ricevimento - notifica all'indirizzo indicato dalla conduttrice nel contratto di locazione

12 luglio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per ordinare lo sgombero dai locali di proprietà delle istanti ai

sensi dell'art. 257 CPC. La diversa opinione della reclamante, che pur non contestando

di essere in mora nel pagamento delle pigioni ha eccepito la nullità della

diffida di pagamento e della disdetta straordinaria non avendole mai ricevute,

se non con ritardo dalla fiduciaria __________ SA, non evidenzia nessun errore

nell'applicazione del diritto o nella valutazione delle risultanze istruttorie

da parte del primo giudice.

4. La

disdetta del contratto di locazione è una dichiarazione di volontà unilaterale

soggetta a ricezione ed è considerata ricevuta dal destinatario quando entra

nella sua sfera di influenza e ne può quindi, secondo l'ordinario andamento

delle cose, prendere conoscenza (DTF 118 II 44 consid, 3b; sentenza Tribunale

federale 4A_74/2011 del 2 maggio 2011 consid. 3; DTF 119

Considerandi

II 42; Bohnet/Montini, Commentaire

pratique du droit du bail à loyer, 2010, n. 21 e 33 ad art. 257d CO). In concreto non è contestato che nel contratto di locazione la

conduttrice ha indicato il suo recapito “c/o __________ SA, __________”. In

tali circostanze essa sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le locatrici le

avrebbero inviato la corrispondenza all'indirizzo della fiduciaria, così come è

avvenuto per la diffida di pagamento del 13 gennaio 2011 (doc. C) e la disdetta

straordinaria del 18 febbraio 2011 (doc. D). Eventuali disguidi tra la

conduttrice e la propria fiduciaria, evocati dalla reclamante ma di cui non vi

è traccia negli atti di causa, sono fatti interni nel loro rapporto

contrattuale e non possono essere opposti alle locatrici (SVIT Kommentar, 3ª

edizione, n. 37 ad art. 257d CO) che potevano legittimamente ritenere valido l'indirizzo

della conduttrice menzionato nel contratto di locazione e dalla stessa mai

rettificato o comunicato alle locatrici. E siccome la diffida di pagamento e la

disdetta straordinaria sono state validamente notificate, il Pretore senza

incorrere in arbitrio poteva concludere nella presenza di una fattispecie

liquida e di una situazione giuridica chiara. La decisione di espulsione

dall'ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti non può

quindi essere considerata manifestamente insostenibile. Ciò posto il reclamo,

infondato, deve quindi essere respinto.

5.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di ripetibili, il reclamo non avendo formato oggetto di notifica alle

istanti.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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