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Decisione

16.2011.34

Espulsione del conduttore - disdetta - contestazione di mancato ricevimento - notifica all'indirizzo indicato dalla conduttrice nel contratto di locazione

12 luglio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 20 aprile 2010 (recte: 2011) CO 2 e CO 1 hanno chiesto al Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud lo “sfratto” della conduttrice dai loro locali,

mediante la procedura sommaria della tutela giurisdizionale dei casi manifesti

(art. 257 CPC). All'udienza del 18 maggio 2011, indetta per la discussione, la

convenuta ha proposto di respingere l'istanza eccependo la mancata ricezione

della diffida di pagamento e della disdetta, inviate alla fiduciaria ____________________

che gliele aveva trasmesse tardivamente.

C. Con

decisione 18 maggio 2011 il Pretore ha accolto la richiesta di “sfratto” e ha

fatto ordine alla conduttrice di mettere a disposizione delle istanti l'ente

locato entro il 5 giugno 2011. Le spese processuali di fr. 100.– sono state

poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle istanti fr. 200.– per

ripetibili.

D. Con

reclamo 30 maggio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. Con decreto del 7 giugno 2011 il presidente di questa Camera ha

concesso al reclamo effetto sospensivo. Il memoriale non è stato notificato per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le impugnazioni sono disciplinate dal diritto procedurale in vigore

al momento in cui è stata impugnata la decisione di primo grado (art.

405.

cpv. 1 CPC), in concreto il 18 maggio 2011, onde l'applicabilità del Codice

di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011.

2.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

In concreto la reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente

ritenute valide la diffida di pagamento e la successiva disdetta del contratto

di locazione ancorché non notificate a lei personalmente ma alla fiduciaria

incaricata dell'allestimento della sua contabilità ma non anche della ricezione

della corrispondenza a lei indirizzata.

3.

Il

Pretore, basandosi sul contratto di locazione sul quale figura quale conduttore

“__________di RE 1, c/o __________ SA, __________”, ha accertato che le raccomandate

contenenti la diffida di pagamento (doc. C) e la disdetta straordinaria del contratto

di locazione (doc. D) erano state inviate all'indirizzo indicato sul contratto.

Ammessa quindi la validità delle notifiche, il primo giudice ha così ritenuto

dati i presupposti per ordinare lo sgombero dai locali di proprietà delle

istanti ai sensi dell'art. 257 CPC. La diversa opinione della reclamante, che

pur non contestando di essere in mora nel pagamento delle pigioni ha eccepito

la nullità della diffida di pagamento e della disdetta straordinaria non

avendole mai ricevute, se non con ritardo dalla fiduciaria __________ SA, non

evidenzia nessun errore nell'applicazione del diritto o nella valutazione delle

risultanze istruttorie da parte del primo giudice.

4.

La

disdetta del contratto di locazione è una dichiarazione di volontà unilaterale

soggetta a ricezione ed è considerata ricevuta dal destinatario quando entra

nella sua sfera di influenza e ne può quindi, secondo l'ordinario andamento

delle cose, prendere conoscenza (DTF 118 II 44 consid, 3b; sentenza Tribunale

federale 4A_74/2011 del 2 maggio 2011 consid. 3; DTF 119

II 42; Bohnet/Montini, Commentaire

pratique du droit du bail à loyer, 2010, n. 21 e 33 ad art. 257d CO). In concreto non è contestato che nel contratto di locazione la

conduttrice ha indicato il suo recapito “c/o __________ SA, __________”. In

tali circostanze essa sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le locatrici le

avrebbero inviato la corrispondenza all'indirizzo della fiduciaria, così come è

avvenuto per la diffida di pagamento del 13 gennaio 2011 (doc. C) e la disdetta

straordinaria del 18 febbraio 2011 (doc. D). Eventuali disguidi tra la

conduttrice e la propria fiduciaria, evocati dalla reclamante ma di cui non vi

è traccia negli atti di causa, sono fatti interni nel loro rapporto

contrattuale e non possono essere opposti alle locatrici (SVIT Kommentar, 3ª

edizione, n. 37 ad art. 257d CO) che potevano legittimamente ritenere valido l'indirizzo

della conduttrice menzionato nel contratto di locazione e dalla stessa mai

rettificato o comunicato alle locatrici. E siccome la diffida di pagamento e la

disdetta straordinaria sono state validamente notificate, il Pretore senza

incorrere in arbitrio poteva concludere nella presenza di una fattispecie

liquida e di una situazione giuridica chiara. La decisione di espulsione

dall'ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti non può

quindi essere considerata manifestamente insostenibile. Ciò posto il reclamo,

infondato, deve quindi essere respinto.

5.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di ripetibili, il reclamo non avendo formato oggetto di notifica alle

istanti.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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