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Decisione

16.2011.36

Contratto d'appalto - legittimazione alla rappresentanza processuale - eccezione di cosa giudicata - rettifica sentenza - errore nell'indicazione della parte

28 ottobre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove;

che il

ricorso, presentato da __________ SA, sarebbe irricevibile, alla rappresentante

difettando la legittimazione alla rappresentanza processuale, ammessa davanti

al giudice di pace (art. 64a cpv. 3 CPC ticinese; Verbali del Gran

Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), ma non davanti alle

altre istanze giudiziarie (art. 64 cpv. 1 CPC ticinese);

che il

difetto, di per sé, potrebbe essere rimediabile fissando al ricorrente un breve

termine per sanarlo, ma in concreto ciò si esaurirebbe in un inutile esercizio

di giurisdizione, il ricorso essendo destinato all'insuccesso;

che in concreto

il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver respinto l'istanza senza considerare

le prove da lui offerte e senza attenersi al risultato del precedente giudizio;

che contrariamente

a quanto sembra pretendere il ricorrente, egli non può prevalersi dell'eccezione

di cosa giudicata poiché la precedente azione era stata diretta contro tale Gi__________

__________ mentre la sentenza impugnata concerne CO 1 (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e

massimato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 109);

che

quindi la nuova istanza è stata correttamente istruita dal primo giudice, convocando

le parti all'udienza di discussione del 2 settembre 2010 alla quale l'istante,

ancorché regolarmente citato, non ha partecipato;

che basandosi

Considerandi

sulle risultanze del procedimento, ovvero sulle prove documentali prodotte dall'istante

(fattura e precetto esecutivo) e sulle contestazioni sollevate dal convenuto all'udienza

di discussione, in occasione della quale questi ha contestato la qualità delle

prestazioni fornitegli, il primo giudice ha concluso alla reiezione dell'istanza;

che la

contestazione del ricorrente,secondo cui egli sarebbe stato indotto in errore

dal primo giudice, non trova nessun riscontro nelle risultanze istruttorie e, in

ogni caso, gli incombeva di smentire all'udienza di discussione del 2 settembre

2010.

le contestazioni del convenuto circa la difettosità delle sue prestazioni;

che

neppure può essere rimproverato al primo giudice di non aver rettificato il

nome del convenuto nel suo precedente giudizio sulla base dell'art. 82 CPC

ticinese;

che tale

norma riguarda errori commessi dalla parte nelle sue comparse scritte, rettificabili

in ogni tempo, mentre per gli errori riscontrati nella sentenza la rettifica

deve essere chiesta sulla base dell'art. 339 CPC ticinese (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Appendice 2000/2004, n. 137 ad art. 82);

che

sia come sia nella fattispecie l'errore nell'indicazione del convenuto in Gi__________

anziché CO 1 non poteva essere rettificato d'ufficio come preteso dal

ricorrente, non trattandosi di un errore manifesto, agevolmente ravvisabile e

sul quale non potevano sorgere dubbi né nel giudice né nella controparte (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,

Lugano 2000, n. 1 ad art. 82), giacché lo stesso istante aveva indirizzato il

suo scritto 29 aprile 2009 a CO 1 mentre la prescrizione optometrica del 29

settembre 2009 riguarda Gi__________ __________;

che il

ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

che non

si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato

notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione è

respinto.

2. Gli oneri

del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr. 200.–

sono

posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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