16.2011.36
Contratto d'appalto - legittimazione alla rappresentanza processuale - eccezione di cosa giudicata - rettifica sentenza - errore nell'indicazione della parte
28 ottobre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2011.36
Data decisione, Autorità:
28.10.2011, CCC
Titolo:
Contratto d'appalto - legittimazione alla rappresentanza processuale - eccezione di cosa giudicata - rettifica sentenza - errore nell'indicazione della parte
COSA GIUDICATA
ERRORE
RETTIFICA
art. 64 CPC-TI
art. 64a CPC-TI
art. 82 CPC-TI
art. 109 CPC-TI
art. 339 CPC-TI
Incarto n.
16.2011.36
Lugano
28 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20
dicembre 2010 presentato da
RI 1
(rappresentato da RA 1)
contro la sentenza emessa il 10 dicembre 2010 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco, nella causa n. 23/2010/O
(contratto d'appalto) promossa con istanza 30 aprile 2010 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
nel mese di aprile 2009 CO 1 si è rivolto a RI 1, titolare della ditta
individuale __________ __________ __________ di __________, per un controllo
visivo sulla base del quale ha richiesto un paio di occhiali con lenti
progressive fotocromatiche;
che il 10
luglio 2009 lo studio ottico ha fatturato a CO 1 le proprie prestazioni per
complessivi fr. 1002.–;
che visto
il mancato pagamento della fattura in questione RI 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escusso
ha interposto opposizione;
che in
esito a un'istanza del 25 agosto 2009 di RI 1, con la sentenza 21 ottobre 2009 il
Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco ha condannato Gi__________
__________ al pagamento di fr. 1002.– oltre accessori e ha rigettato l'opposizione
interposta al menzionato precetto esecutivo (inc. n__________/2009/O);
che
essendo emerso un errore nell'indicazione del nome del convenuto, RI 1 dopo
avere chiesto al Giudice di pace “di voler stralciare dai vostri ruoli la
sentenza“, ha convenuto il 30 aprile 2010 CO 1 davanti al medesimo Giudice di
pace per ottenere il pagamento delle sue prestazioni e il rigetto dell'opposizione
al noto PE;
che all'udienza
del 2 settembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto, unico
comparente, ha proposto di respingere l'istanza contestando la prestazione
fornita, le lenti provate non essendo “idonee alla sua vista” e non essendo
“entrato in possesso delle lenti fatturate”;
che
statuendo il 10 dicembre 2010 il Giudice di pace, facendo proprie le contestazioni
del convenuto, ha respinto l'istanza;
che con
ricorso per cassazione 20 dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio rimproverando al primo giudice di aver violato il diritto, emanando
una nuova sentenza con esito contrario a quella precedente;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31
dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327
segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami
(cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre
2009, pag. 15);
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice
Fatti
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che il
ricorso, presentato da __________ SA, sarebbe irricevibile, alla rappresentante
difettando la legittimazione alla rappresentanza processuale, ammessa davanti
al giudice di pace (art. 64a cpv. 3 CPC ticinese; Verbali del Gran
Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), ma non davanti alle
altre istanze giudiziarie (art. 64 cpv. 1 CPC ticinese);
che il
difetto, di per sé, potrebbe essere rimediabile fissando al ricorrente un breve
termine per sanarlo, ma in concreto ciò si esaurirebbe in un inutile esercizio
di giurisdizione, il ricorso essendo destinato all'insuccesso;
che in concreto
il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver respinto l'istanza senza considerare
le prove da lui offerte e senza attenersi al risultato del precedente giudizio;
che contrariamente
a quanto sembra pretendere il ricorrente, egli non può prevalersi dell'eccezione
di cosa giudicata poiché la precedente azione era stata diretta contro tale Gi__________
__________ mentre la sentenza impugnata concerne CO 1 (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e
massimato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 109);
che
quindi la nuova istanza è stata correttamente istruita dal primo giudice, convocando
le parti all'udienza di discussione del 2 settembre 2010 alla quale l'istante,
ancorché regolarmente citato, non ha partecipato;
che basandosi
Considerandi
sulle risultanze del procedimento, ovvero sulle prove documentali prodotte dall'istante
(fattura e precetto esecutivo) e sulle contestazioni sollevate dal convenuto all'udienza
di discussione, in occasione della quale questi ha contestato la qualità delle
prestazioni fornitegli, il primo giudice ha concluso alla reiezione dell'istanza;
che la
contestazione del ricorrente,secondo cui egli sarebbe stato indotto in errore
dal primo giudice, non trova nessun riscontro nelle risultanze istruttorie e, in
ogni caso, gli incombeva di smentire all'udienza di discussione del 2 settembre
2010.
le contestazioni del convenuto circa la difettosità delle sue prestazioni;
che
neppure può essere rimproverato al primo giudice di non aver rettificato il
nome del convenuto nel suo precedente giudizio sulla base dell'art. 82 CPC
ticinese;
che tale
norma riguarda errori commessi dalla parte nelle sue comparse scritte, rettificabili
in ogni tempo, mentre per gli errori riscontrati nella sentenza la rettifica
deve essere chiesta sulla base dell'art. 339 CPC ticinese (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Appendice 2000/2004, n. 137 ad art. 82);
che
sia come sia nella fattispecie l'errore nell'indicazione del convenuto in Gi__________
anziché CO 1 non poteva essere rettificato d'ufficio come preteso dal
ricorrente, non trattandosi di un errore manifesto, agevolmente ravvisabile e
sul quale non potevano sorgere dubbi né nel giudice né nella controparte (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 1 ad art. 82), giacché lo stesso istante aveva indirizzato il
suo scritto 29 aprile 2009 a CO 1 mentre la prescrizione optometrica del 29
settembre 2009 riguarda Gi__________ __________;
che il
ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
che non
si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato
notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione è
respinto.
2. Gli oneri
del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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