16.2011.37
Rapporti di vicinato - distanza piante - tolleranza decennale - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - motivazione sentenza - portata di una dichiarazione scritta - ultra petita
24 luglio 2012Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2011.37
Data decisione, Autorità:
24.07.2012, CCR
Ricorso:
TF,5D_139/2012, 15.2.2013
Titolo:
Rapporti di vicinato - distanza piante - tolleranza decennale - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - motivazione sentenza - portata di una dichiarazione scritta - ultra petita
CONTENUTO DELLA SENTENZA
VICINATO
art. 238 CPC
art. 285 CPC
art. 86 CPC-TI
art. 101 CPC-TI
art. 156 LAC
art. 160 LAC
Incarto n.
16.2011.37
Lugano
24 luglio
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sui reclami presentati il 14
giugno 2011 da
RE 1
e il 16 giugno 2011 da
CO 1 CO 1
contro la sentenza emessa il 7 giugno 2011 dal
Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 61 O – 2010
(rapporti di vicinato);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è proprietario della particella n. __________ RFD di __________
che confina con la particella n. __________ appartenente a AP 1. Con istanza 19
novembre 2010 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona perché
ordinasse a CO 1 di allontanare le piante da frutta poste a confine con la sua
proprietà in violazione delle distanze minime, e lo condannasse al pagamento di
un risarcimento danni di fr. 100.– da devolvere in favore della Lega svizzera
contro il cancro. Il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 16
dicembre 2011. Su richiesta del convenuto l'udienza è stata infine posticipata
al 27 gennaio 2011. Il 24 gennaio 2011 CO 1, comunicando al giudice l'impossibilità
a presenziare alla discussione, gli ha trasmesso un memoriale in cui ha
proposto di dichiarare irricevibile l'istanza o, comunque, di respingerla. L'udienza
del 27 gennaio 2011 si è così tenuta alla sola presenza dell'istante, che ha
riconfermato le sue domande. Il Giudice di pace ha così dichiarato chiusa
l'istruttoria.
Il 2
marzo 2011 l'istante, così invitato dal Giudice di pace, ha precisato in fr.
280.– il valore litigioso. Il 5 maggio 2011 il Giudice di pace “accertato che
il valore di causa non supera l'importo di fr. 2000.–” ha citato le parti
all'udienza del 26 maggio 2011. A tale udienza, denominata “di conciliazione”,
egli ha proposto di “mantenere le piante con l'impegno del signor CO 1 di
evitare qualsiasi tipo di trattamento con prodotti chimici affinché queste
sostanze non cadano sul terreno del signor RE 1” e “proseguire la causa con la nomina di un perito esterno il quale dovrà stabilire l'età delle
piante e la data della messa a dimora”. La proposta è stata rifiutata
dall'istante il giorno successivo.
B. Statuendo il 7 giugno 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza
vietando nondimeno al convenuto “l'uso di prodotti chimici per il trattamento
delle 5 piante da frutta oggetto della vertenza”. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto.
C. Con
reclamo del 14 giugno 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento, il primo giudice avendo accertato in modo errato i fatti ed erroneamente
applicato il diritto procedurale. Il 16 giugno 2011 anche CO 1 ha introdotto reclamo chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato, il primo giudice avendo
violato norme di diritto procedurale, esprimendosi su una domanda non formulata
dall'istante. Nelle sue osservazioni 8 luglio 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo avversario. RE 1 ha comunicato, il 15 luglio 2011, di rinunciare
a formulare osservazioni al reclamo di controparte.
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione del Giudice di Pace è stata emanata il 7 giugno 2011 sicché
il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato
contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo
profilo ricevibile.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.8).
Fatti
I. Sul
reclamo di RE 1
3. Il
giudice di pace ha sostanzialmente respinto l'istanza poiché non vi era la
prova di quando le piante in questione erano state messe a dimora. Il
reclamante rimprovera al primo giudice di aver accertato in modo errato i fatti
e di aver violato norme di procedura.
a) Per quanto attiene alla lamentela circa la mancata indicazione dei
rimedi di diritto nella decisione, è vero che dal 1° gennaio 2011 la decisione
deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno
rinunciato all'impugnazione medesima (art. 238 lett. f CPC). L'omissione di
tale indicazione non deve però comportare nessun pregiudizio alla parte (DTF 138
I 53 consid. 8.3.2; Trezzini in:
Commentario CPC 2011, art. 238 pag. 1060). Ciò non è stato il caso in concreto,
l'istante avendo impugnato la decisione nei termini e nei modi corretti, donde
la mancanza di pregiudizio. La questione non merita ulteriore disamina.
b) Il
reclamante si duole di una carente motivazione della decisione. Ora è indubbio
che un tale obbligo era previsto dall'ordinamento processuale precedente (art.
285 cpv. 2 lett. e CPC ticinese) così come lo è da quello nuovo (art. 238 lett.
g CPC). Senza disattendere i requisiti minimi di
motivazione, che discendono dal diritto federale, il giudice può dunque limitarsi
a enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito
del giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza possa capire
perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità
di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF
136 I 236 consid. 5.2). In concreto, la decisione
impugnata, ancorché succinta e ponendosi ai limiti inferiori delle esigenze
minime di motivazione, permette di capire perché l'istanza sia stata respinta tant'è
che ha permesso al reclamante di valutare se fosse il caso di impugnare la decisione,
come di fatto avvenuto. Anche al riguardo non occorre dilungarsi.
c) RE
1 rimprovera al primo giudice di aver violato norme di procedura assumendo agli
atti lo scritto 24 gennaio 2011 con relativa documentazione del convenuto e di
aver indetto una seconda udienza per il 26 maggio 2011. Ora, l'art. 101 CPC
ticinese vietava al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello
stabilito dalla legge. In concreto, ci si può chiedere se l'assenza del
convenuto all'udienza del 27 gennaio 2011 ne abbia comportato la preclusione
processuale con conseguente perenzione del suo diritto di discutere la causa (cfr.
Cocchi/Trezzini, CPC annotato e
massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 295 e Rep. 1996 n. 62), o se il giudice,
constatata l'impossibilità del convenuto a presenziare, potesse tenere conto
delle allegazioni contenute nel memoriale prodotto in precedenza. Per di più, non
è altresì dato di capire perché il Giudice di pace, dopo avere dichiarato il 27
gennaio 2011 “l'istruttoria è chiusa”, ha nuovamente citato le parti per
un'altra udienza. I quesiti possono rimanere indecisi, quand'anche si volesse
tenere conto delle allegazioni e delle eccezioni formulate nel memoriale del 24
gennaio 2011, ivi compresi i documenti annessi, il reclamo – come si vedrà in
appresso – va accolto per altri motivi.
4. a) Il
reclamante rimprovera al primo giudice di non aver accolto l'istanza, le piante
poste sul fondo del vicino non rispettando le distanze minime dal suo confine.
Il convenuto, dal canto suo, ha eccepito che le piante sono state messe a
dimora nel 1997. Ora, l'art. 156 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi
da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta se non alla distanza di
4 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 3 m da altri fabbricati e fondi coltivi. Qualora però le piante siano state allocate o lasciate
crescere a una distanza inferiore, il vicino deve tollerarle senza indennità se
non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 LAC). Ciò
premesso, chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve recarne la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi
vanta il diritto di mantenere alberi piantati o cresciuti in violazione delle
norme sulle distanze da confine deve dimostrare pertanto che tali alberi si
trovano sul luogo da almeno dieci anni. Chi chiede la rimozione delle piante
deve dimostrare, da parte sua, di avere sollevato opposizione nel termine di
dieci anni (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c).
b) In
concreto l'istante ha comprovato di avere chiesto la rimozione di cinque piante
da frutta con lettera del 28 dicembre 2009 (doc. B). Ch'egli sia diventato
proprietario della particella n. 1145 solo nel marzo del 2006 non importa.
Nelle circostanze descritte incombeva al convenuto dimostrare che gli alberi
erano stati piantati o lasciati crescere sul posto prima del 28 dicembre 1999. In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere. Certo, il convenuto ha presentato una dichiarazione
scritta della __________ secondo cui le stesse sono state messe a dimora nel
1997. Sennonché, una dichiarazione scritta non può sostituire l'audizione di un
testimone (Rep. 1983 pag. 69 e 70). In quanto tale, il documento in questione
configura perciò un mero indizio, che non ha da solo forza probante se non è
sorretto da altre prove o da altri indizi chiari e concordanti. E, in concreto,
il titolare della ditta, che ha sottoscritto la nota dichiarazione, non è stato
sentito come testimone. Ne discende che non vi è alcuna prova di tolleranza
decennale da parte dell'istante.
c) CO
1 lamenta il fatto che l'istante non abbia identificato con precisione quali siano
le piante poste a una distanze inferiore dal confine. Ora, è vero che nelle domande
di giudizio l'istante non ha specificato quali piante e di che genere egli chiedeva
l'allontanamento. Sennonché, dalle motivazioni del memoriale e dalla
documentazione allegata non può esservi dubbio sul fatto che si tratti di un pesco
e di quattro meli. E che tali alberi non rispettino le distanze minime di
quattro metri dal confine previsti dall'art. 156 LAC può essere ammesso.
Intanto il convenuto non ha contestato il fatto addotto con l'istanza che le
piante “sorgono a meno di due metri dal confine” (pag. 1), né egli ha mai preteso
che sulla sua proprietà vi fossero altri alberi da frutta. La planimetria e le
fotografie prodotte dal convenuto medesimo, poi, evidenziano sia le piante sia
il fatto che le stesse siano poste effettivamente a ridosso del confine con la
proprietà dell'istante (doc. 1). Infine, nella misura in cui il convenuto già
nel 2010 sosteneva di avere messo a dimora le piante da più di 10 anni, egli
ammette che le stesse non rispettano le distanze minime previste dalla LAC. Nelle
circostanze descritte, il reclamo si rivela fondato e la decisione impugnata va
annullata.
5.
Accogliendo il reclamo e ricorrendo le
premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa
medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso dell'accoglimento
dell'istanza e conseguente obbligo per il convenuto di
allontanare le piante alla distanza minima dal confine dell'istante. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). CO
1 rifonderà alla controparte un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC).
Considerandi
II. Sul
reclamo di CO 1
6.
L'esito
del reclamo di RE 1 rende senza oggetto il reclamo di CO 1. Resta da esaminare
l'esito delle spese processuali. In concreto, il reclamante si lamentava di una
violazione dell'art. 86 CPC ticinese da parte del primo giudice che lo ha condannato
ad eseguire una prestazione neppure richiesta dall'istante. A ragione. Secondo
l'art. 86 CPC ticinese il giudice doveva pronunciare su tutta la domanda e non
oltre i limiti di questa ovvero non poteva concedere alla parte più di quanto
da questa richiesto (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 86).
Nella
fattispecie, l'istante aveva chiesto di “accertare che le piante da frutto
……non rispecchiano le distanze minime di legge“ e che venga ”fatto ordine al
signor CO 1, Arbedo, di estirpare le piante da frutto di cui al punto 1”, così come di condannare il convenuto al versamento di un risarcimento simbolico. La lamentela sull'utilizzo
di prodotti chimici per la cura delle piante da parte del vicino è stata
semplicemente allegata a comprova dell'esistenza di problemi di vicinato, senza
che l'istante ne abbia
dedotto
nessuna richiesta specifica. Non fosse diventato privo d'oggetto, il reclamo sarebbe
stato fondato.
Resta il
fatto che RE 1 non ha chiesto di respingere il reclamo e non può quindi essere
considerato soccombente. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso può essere
tenuto a pagare spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2
CPC). In tali circostanze si giustifica di rinunciare a qualsiasi prelievo e
dall'assegnare un'indennità di inconvenienza.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il
reclamo di RE 1 è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è accolta e di conseguenza è ordinato a CO 1
di arretrare immediatamente ad almeno 4 m dal confine
–
il pesco e
–
i quattro meli messi a dimora sulla sua particella n. __________ RFD di __________
a confine con la particella n. 1145, proprietà RE 1.
2.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese per fr. 50.– sono a carico del
convenuto.
II. Le spese
giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di CO 1,
che rifonderà a RE 1 un'indennità di inconvenienza di fr. 100.–.
III. Il reclamo di CO 1 è
dichiarato privo d'oggetto.
IV. Non si
riscuotono spese giudiziarie per questo reclamo.
V. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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