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Decisione

16.2011.37

Rapporti di vicinato - distanza piante - tolleranza decennale - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - motivazione sentenza - portata di una dichiarazione scritta - ultra petita

24 luglio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul

reclamo di RE 1

3. Il

giudice di pace ha sostanzialmente respinto l'istanza poiché non vi era la

prova di quando le piante in questione erano state messe a dimora. Il

reclamante rimprovera al primo giudice di aver accertato in modo errato i fatti

e di aver violato norme di procedura.

a) Per quanto attiene alla lamentela circa la mancata indicazione dei

rimedi di diritto nella decisione, è vero che dal 1° gennaio 2011 la decisione

deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno

rinunciato all'impugnazione medesima (art. 238 lett. f CPC). L'omissione di

tale indicazione non deve però comportare nessun pregiudizio alla parte (DTF 138

I 53 consid. 8.3.2; Trezzini in:

Commentario CPC 2011, art. 238 pag. 1060). Ciò non è stato il caso in concreto,

l'istante avendo impugnato la decisione nei termini e nei modi corretti, donde

la mancanza di pregiudizio. La questione non merita ulteriore disamina.

b) Il

reclamante si duole di una carente motivazione della decisione. Ora è indubbio

che un tale obbligo era previsto dall'ordinamento processuale precedente (art.

285 cpv. 2 lett. e CPC ticinese) così come lo è da quello nuovo (art. 238 lett.

g CPC). Senza disattendere i requisiti minimi di

motivazione, che discendono dal diritto federale, il giudice può dunque limitarsi

a enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito

del giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza possa capire

perché il giudice abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro e che l'autorità

di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF

136 I 236 consid. 5.2). In concreto, la decisione

impugnata, ancorché succinta e ponendosi ai limiti inferiori delle esigenze

minime di motivazione, permette di capire perché l'istanza sia stata respinta tant'è

che ha permesso al reclamante di valutare se fosse il caso di impugnare la decisione,

come di fatto avvenuto. Anche al riguardo non occorre dilungarsi.

c) RE

1 rimprovera al primo giudice di aver violato norme di procedura assumendo agli

atti lo scritto 24 gennaio 2011 con relativa documentazione del convenuto e di

aver indetto una seconda udienza per il 26 maggio 2011. Ora, l'art. 101 CPC

ticinese vietava al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello

stabilito dalla legge. In concreto, ci si può chiedere se l'assenza del

convenuto all'udienza del 27 gennaio 2011 ne abbia comportato la preclusione

processuale con conseguente perenzione del suo diritto di discutere la causa (cfr.

Cocchi/Trezzini, CPC annotato e

massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 295 e Rep. 1996 n. 62), o se il giudice,

constatata l'impossibilità del convenuto a presenziare, potesse tenere conto

delle allegazioni contenute nel memoriale prodotto in precedenza. Per di più, non

è altresì dato di capire perché il Giudice di pace, dopo avere dichiarato il 27

gennaio 2011 “l'istruttoria è chiusa”, ha nuovamente citato le parti per

un'altra udienza. I quesiti possono rimanere indecisi, quand'anche si volesse

tenere conto delle allegazioni e delle eccezioni formulate nel memoriale del 24

gennaio 2011, ivi compresi i documenti annessi, il reclamo – come si vedrà in

appresso – va accolto per altri motivi.

4. a) Il

reclamante rimprovera al primo giudice di non aver accolto l'istanza, le piante

poste sul fondo del vicino non rispettando le distanze minime dal suo confine.

Il convenuto, dal canto suo, ha eccepito che le piante sono state messe a

dimora nel 1997. Ora, l'art. 156 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi

da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta se non alla distanza di

4 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 3 m da al­tri fabbricati e fondi coltivi. Qualora però le piante siano state allocate o lasciate

crescere a una distanza inferiore, il vicino deve tollerarle senza indennità se

non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 LAC). Ciò

premesso, chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve recarne la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi

vanta il diritto di mantenere alberi piantati o cresciuti in violazione delle

norme sulle distanze da confine deve dimostrare pertanto che tali alberi si

trovano sul luogo da almeno dieci anni. Chi chiede la rimozione delle piante

deve dimostrare, da par­te sua, di avere sollevato op­posizione nel termine di

dieci an­ni (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c).

b) In

concreto l'istante ha comprovato di avere chiesto la rimozione di cinque piante

da frutta con lettera del 28 dicembre 2009 (doc. B). Ch'egli sia diventato

proprietario della particella n. 1145 solo nel marzo del 2006 non importa.

Nelle circostanze descritte incombeva al convenuto dimostrare che gli alberi

erano stati piantati o lasciati crescere sul posto prima del 28 dicembre 1999. In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere. Certo, il convenuto ha presentato una dichiarazione

scritta della __________ secondo cui le stesse sono state messe a dimora nel

1997. Sennonché, una dichiarazione scritta non può sostituire l'audizione di un

testimone (Rep. 1983 pag. 69 e 70). In quanto tale, il documento in questione

configura perciò un mero indizio, che non ha da solo forza probante se non è

sorretto da altre prove o da altri indizi chiari e concordanti. E, in concreto,

il titolare della ditta, che ha sottoscritto la nota dichiarazione, non è stato

sentito come testimone. Ne discende che non vi è alcuna prova di tolleranza

decennale da parte dell'istante.

c) CO

1 lamenta il fatto che l'istante non abbia identificato con precisione quali siano

le piante poste a una distanze inferiore dal confine. Ora, è vero che nelle domande

di giudizio l'istante non ha specificato quali piante e di che genere egli chiedeva

l'allontanamento. Sennonché, dalle motivazioni del memoriale e dalla

documentazione allegata non può esservi dubbio sul fatto che si tratti di un pesco

e di quattro meli. E che tali alberi non rispettino le distanze minime di

quattro metri dal confine previsti dall'art. 156 LAC può essere ammesso.

Intanto il convenuto non ha contestato il fatto addotto con l'istanza che le

piante “sorgono a meno di due metri dal confine” (pag. 1), né egli ha mai preteso

che sulla sua proprietà vi fossero altri alberi da frutta. La planimetria e le

fotografie prodotte dal convenuto medesimo, poi, evidenziano sia le piante sia

il fatto che le stesse siano poste effettivamente a ridosso del confine con la

proprietà dell'istante (doc. 1). Infine, nella misura in cui il convenuto già

nel 2010 sosteneva di avere messo a dimora le piante da più di 10 anni, egli

ammette che le stesse non rispettano le distanze minime previste dalla LAC. Nelle

circostanze descritte, il reclamo si rivela fondato e la decisione impugnata va

annullata.

5.

Accogliendo il reclamo e ricorrendo le

premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa

medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso dell'accoglimento

dell'istanza e conseguente obbligo per il convenuto di

allontanare le piante alla distanza minima dal confine dell'istante. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). CO

1 rifonderà alla controparte un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC).

Considerandi

II. Sul

reclamo di CO 1

6.

L'esito

del reclamo di RE 1 rende senza oggetto il reclamo di CO 1. Resta da esaminare

l'esito delle spese processuali. In concreto, il reclamante si lamentava di una

violazione dell'art. 86 CPC ticinese da parte del primo giudice che lo ha condannato

ad eseguire una prestazione neppure richiesta dall'istante. A ragione. Secondo

l'art. 86 CPC ticinese il giudice doveva pronunciare su tutta la domanda e non

oltre i limiti di questa ovvero non poteva concedere alla parte più di quanto

da questa richiesto (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 86).

Nella

fattispecie, l'istante aveva chiesto di “accertare che le piante da frutto

……non rispecchiano le distanze minime di legge“ e che venga ”fatto ordine al

signor CO 1, Arbedo, di estirpare le piante da frutto di cui al punto 1”, così come di condannare il convenuto al versamento di un risarcimento simbolico. La lamentela sull'utilizzo

di prodotti chimici per la cura delle piante da parte del vicino è stata

semplicemente allegata a comprova dell'esistenza di problemi di vicinato, senza

che l'istante ne abbia

dedotto

nessuna richiesta specifica. Non fosse diventato privo d'oggetto, il reclamo sarebbe

stato fondato.

Resta il

fatto che RE 1 non ha chiesto di respingere il reclamo e non può quindi essere

considerato soccombente. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso può essere

tenuto a pagare spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2

CPC). In tali circostanze si giustifica di rinunciare a qualsiasi prelievo e

dall'assegnare un'indennità di inconvenienza.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il

reclamo di RE 1 è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:

1. L'istanza è accolta e di conseguenza è ordinato a CO 1

di arretrare immediatamente ad almeno 4 m dal confine

il pesco e

i quattro meli messi a dimora sulla sua particella n. __________ RFD di __________

a confine con la particella n. 1145, proprietà RE 1.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese per fr. 50.– sono a carico del

convenuto.

II. Le spese

giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di CO 1,

che rifonderà a RE 1 un'indennità di inconvenienza di fr. 100.–.

III. Il reclamo di CO 1 è

dichiarato privo d'oggetto.

IV. Non si

riscuotono spese giudiziarie per questo reclamo.

V. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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