16.2011.38
Contratto di lavoro - disdetta - revoca consensuale - disdetta immediata da parte del lavoratore per mora del datore di lavoro - presupposti - calcolo del salario retribuito per un determinato periodo
22 maggio 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
16.2011.38
Data decisione, Autorità:
22.05.2012, CCR
Titolo:
Contratto di lavoro - disdetta - revoca consensuale - disdetta immediata da parte del lavoratore per mora del datore di lavoro - presupposti - calcolo del salario retribuito per un determinato periodo
DISDETTA IMMEDIATA
MORA
PAGAMENTO O VERSAMENTO DEL SALARIO
art. 320 CO
art. 322 CO
art. 337 CO
art. 337a CO
art. 107 CPC
art. 115 CPC
Incarto n.
16.2011.38
Lugano
22 maggio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 14 giugno 2011
presentato da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 12 maggio 2011 dal
Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella causa DI.2010.139
(contratto di lavoro) promossa con istanza 2 giugno 2010 da
CO 1
(rappresentato dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 ha lavorato alle dipendenze della ditta RE 1, come montatore elettricista, dal
1° luglio 2008 con uno stipendio mensile lordo di fr. 4794.– (pari a fr.
4562.90 netti). Sulla modalità con cui il rapporto di lavoro si è concluso le
posizioni della datrice di lavoro e del lavoratore divergono. Per la prima, il
dipendente è stato licenziato in tronco con raccomandata a mano consegnatagli il
29 gennaio 2010 e da questi accettata senza riserve, per il secondo, invece,
egli ha continuato a lavorare nonostante la disdetta fino al 17 febbraio 2010
quando egli stesso ha notificato il licenziamento in tronco per insolvenza, la
datrice di lavoro essendo in mora con il pagamento dei salari di dicembre
2009/gennaio 2010 e la tredicesima del 2009. In ogni caso, dal 17 febbraio 2010 CO 1 si è annunciato alla Cassa disoccupazione.
Fatti
B. Con
istanza 2 giugno 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 5298.85 netti oltre interessi
del 5% dal 1° maggio 2010, corrispondenti al saldo dei salari dovuti per il normale
periodo di disdetta, da febbraio ad aprile 2010, già dedotto quanto percepito
dalla Cassa disoccupazione RA 1. All'udienza del 21 settembre 2010 indetta per
la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza ribadendo la
conclusione del rapporto di lavoro al 29 gennaio 2010 e contestando il suo
stato di insolvenza ai sensi dell'art. 337a CO, tant'è che il 15 gennaio
2010 la stessa aveva versato all'istante un acconto di fr. 6000.– a copertura
delle sue pretese salariali. Il Pretore ha poi congiunto la causa per
l'istruttoria con quella promossa dalla cassa disoccupazione RA 1 nei confronti
della RE 1 volta al pagamento di fr. 9430.55 netti (inc. IU.2010.27)
C. Statuendo
il 12 maggio 2011 il Pretore aggiunto, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle
quali è emersa la continuazione del rapporto di lavoro anche dopo il 29 gennaio
2010, ha ritenuto giustificata la disdetta con effetto immediato notificata
dal lavoratore il 17 febbraio 2010 per insolvenza della datrice di lavoro.
Egli ha
così accolto l'istanza con conseguente condanna della convenuta al pagamento di
fr. 5298.85 oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2010.
D. Con
reclamo del 14 giugno 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato
le risultanze istruttorie ritenendo che le parti abbiano di comune accordo revocato
la disdetta con effetto immediato del contratto dalla stessa notificata il 29
gennaio 2010. Essa contesta inoltre l'accertamento del primo giudice sul suo
stato di insolvenza con la conseguente legittimità della disdetta con effetto
immediato notificata dal lavoratore il 17 febbraio 2010. Invitato a presentare
osservazioni, CO 1 è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 12 maggio 2011 sicché il
reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato
contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo
profilo ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una
procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo
semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
3.
Il
Pretore aggiunto non ha, di fatto, ritenuta valida la disdetta in tronco
notificata dalla convenuta il 29 gennaio 2010 avendo l'istante continuato la
sua attività lavorativa fino al 17 febbraio 2010. La reclamante non condivide
quest'accertamento e ribadisce la validità del licenziamento in tronco dalla
stessa notificato e accettato dal lavoratore.
Nella
fattispecie è vero che il lavoratore ha sottoscritto la lettera di
licenziamento in tronco 29 gennaio 2010 “per ricevuta ed accettazione“ (cfr.
doc. 1). Sennonché, malgrado ciò il dipendente ha continuato a lavorare per la
convenuta anche dopo questa data, così come confermato da __________ “dopo la riunione del 29 gennaio 2010 per un
certo periodo, indicativamente due settimane, ha continuato a lavorare” (cfr. deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag. 3), e da __________
“dopo la riunione del 29
gennaio 2010 CO 1 ha continuato a lavorare……ogni sera compilava il rapporto di
lavoro” (deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag.
5). Per di più, la stessa convenuta, nell'attestato del datore di lavoro
destinato all'assicurazione contro la disoccupazione, ha indicato quale data di
conclusione del rapporto di lavoro il 17 febbraio 2010 (doc. C nell'inc. inc.
IU.2010.27). A fronte di queste risultanze, la conclusione del primo giudice secondo
cui le parti avrebbero “consensualmente
revocato la disdetta in tronco e proseguito il rapporto contrattuale fino al 17
febbraio 2010” non può essere considerata errata.
Ciò
premesso, l'attività dell'istante, svolta sull'arco di quindi giorni in modo
regolare dalle 7.30 del mattino e presenziando sul cantiere, come dichiarato da
__________ e __________ (loc. cit.), senza che avesse in quel periodo un'altra
attività retribuita da cui trarre sostentamento, era soggetta a remunerazione
come correttamente ritenuto dal primo giudice (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
6a edizione, n. 2 e 6
ad art. 320 CO; Rehbinder/Stöckli
in: Berner Kommentar, 2010, n. 17 ad art. 320 CO). Su questo punto il reclamo è
pertanto infondato.
4.
Accertata
la continuazione del rapporto di lavoro fino al 17 febbraio 2010, il Pretore aggiunto
ha ritenuto giustificata la disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore
per insolvenza della datrice di lavoro.
a)
Il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto,
può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto
di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il
datore di lavoro (Streiff/Von Kaenel,
op. cit., n. 9 ad art. 337 CO e n. 3 ad art. 337a CO; Rehbinder in: Berner Kommentar, 1992, n.
10.
ad art. 337 CO; Favre/Munoz/ Tobler,
Le contrat de travail annoté, 2ª edizione, n. 1.39 ad art. 337 CO), sempre che,
oggettivamente, anche in una fattispecie del genere non si possa più pretendere
dal lavoratore di attendere, secondo i principi della buona fede, il termine
del periodo di disdetta contrattuale per porre fine al rapporto di lavoro (JAR
1999.
pag. 228).
b)
In concreto, con scritto dell'8 febbraio 2010 il lavoratore ha sollecitato il
pagamento dello stipendio del mese di dicembre 2009, della tredicesima per il
2009.
e dello stipendio del mese di gennaio 2010 assegnando alla datrice di
lavoro un termine fino al 17 febbraio 2010 per procedere al versamento (doc.
A). Tuttavia, è incontestato che il 15 gennaio 2010 la datrice di lavoro ha
versato al dipendente fr. 6000.– a titolo di acconto. Per il primo giudice il
prelievo di questa somma dal conto della convenuta non “prova che detto importo sia servito per pagare
una parte della tredicesima e lo stipendio del mese di dicembre 2009”. Sennonché siffatta conclusione è
smentita dalle stesse dichiarazioni dell'istante secondo cui tale versamento
costituiva “un acconto versato
il 15 gennaio 2010, ovviamente risalente alle posizioni salariali arretrate” (cfr. replica del 21 settembre 2010, verbali pag. 2). E, come risulta espressamente dallo scritto 8
febbraio 2010 dell'istante, le posizioni salariali arretrate comprendevano anche
quelle in discussione (dicembre 2009, tredicesima 2009), l’istante non avendo peraltro allegato di avere ulteriori e
diversi arretrati nei confronti della datrice di lavoro, salvo una generica
richiesta di “rimborso delle
spese chilometriche” (doc. C) mai concretamente rivendicate.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, quindi, la convenuta ha
dimostrato che con il versamento di fr. 6000.– ha saldato gran parte delle pretese
salariali arretrate.
c) La
situazione finanziaria della convenuta, seppur confrontata a sporadici ritardi
nel pagamento dei salari come confermato da __________ secondo il quale il
salario gli veniva a volte versato “con un po' di ritardo per difficoltà di incasso da parte della ditta.
Si trattava di ritardi di qualche settimana, una volta è capitato un ritardo di
un mese” (deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag
4), non era comunque tale da giustificare la grave misura posta in atto dal
lavoratore. Infatti, semplici ritardi di pagamento o difficoltà finanziarie, pur
costituendo una grave violazione del contratto da parte del datore di lavoro,
il pagamento puntuale del salario essendo la sua prestazione principale (ZR
2002.
pag. 236; JAR 1985 pag. 146; SJZ 1993 pag. 309), non bastano ancora per giustificare
il licenziamento in tronco da parte del lavoratore (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 1.1. ad art. 337a CO;
Streiff/von Kaenel, op. cit., n 8
ad art. 337a CO). Tanto meno ove, come nel caso di specie, il salario
veniva comunque pagato come confermato da __________ che ha “sempre percepito lo stipendio”. Ciò posto, il fatto per il primo giudice di aver ritenuto che la
convenuta fosse in mora con il pagamento del salario e che tale circostanza fosse
di una gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti e
quindi legittimare la misura posta in atto dall'istante, è insostenibile e costituisce
un accertamento manifestamente errato dei fatti con conseguente errata
applicazione del diritto.
d) Ne
discende che l'istante, che ha lavorato per la convenuta fino al 17 febbraio 2010, ha diritto alla remunerazione sino a tale data. Sulla base del conteggio da questi prodotto (doc.
D), ritenuto che se il salario è retribuito relativamente a determinati periodi
di tempo (settimane, mesi o anni), l'importo dovuto non è computato in base al
tempo di lavoro effettivo ma al calendario (Rehbinder/Stöckli,
op. cit., n. 30 ad art. 322 CO), le sue spettanze salariali per il mese di
febbraio 2010 ammontano quindi a fr. 2585.65 (fr. 4562.90 : 30 x 17) oltre alla
quota di tredicesima di fr. 215.50 (fr. 4562.90 : 12 : 30 x 17), per un totale
di fr. 2801.10 netti. In applicazione dell'art. 327 cpv. 3 lett. c CPC il
reclamo deve essere accolto entro tali limiti.
5.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in
caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). Per quanto attiene
alle ripetibili, l'istante ha rinunciato a presentare osservazioni e non può quindi
essere considerato soccombente. Egli non può essere tenuto a versare indennità,
che neppure possono essere poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.
107.
pag. 443).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di
conseguenza RE 1 è condannata a versare ad CO 1
CO
1 l'importo di fr. 2801.10 netti oltre interessi del 5% dal 1° maggio
2010.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie. RE 1 verserà ad CO 1
CO 1 fr. 300.– per ripetibili.
II. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
III. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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