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Decisione

16.2011.38

Contratto di lavoro - disdetta - revoca consensuale - disdetta immediata da parte del lavoratore per mora del datore di lavoro - presupposti - calcolo del salario retribuito per un determinato periodo

22 maggio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 2 giugno 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 5298.85 netti oltre interessi

del 5% dal 1° maggio 2010, corrispondenti al saldo dei salari dovuti per il normale

periodo di disdetta, da febbraio ad aprile 2010, già dedotto quanto percepito

dalla Cassa disoccupazione RA 1. All'udienza del 21 settembre 2010 indetta per

la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza ribadendo la

conclusione del rapporto di lavoro al 29 gennaio 2010 e contestando il suo

stato di insolvenza ai sensi dell'art. 337a CO, tant'è che il 15 gennaio

2010 la stessa aveva versato all'istante un acconto di fr. 6000.– a copertura

delle sue pretese salariali. Il Pretore ha poi congiunto la causa per

l'istruttoria con quella promossa dalla cassa disoccupazione RA 1 nei confronti

della RE 1 volta al pagamento di fr. 9430.55 netti (inc. IU.2010.27)

C. Statuendo

il 12 maggio 2011 il Pretore aggiunto, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle

quali è emersa la continuazione del rapporto di lavoro anche dopo il 29 gennaio

2010, ha ritenuto giustificata la disdetta con effetto immediato notificata

dal lavoratore il 17 febbraio 2010 per insolvenza della datrice di lavoro.

Egli ha

così accolto l'istanza con conseguente condanna della convenuta al pagamento di

fr. 5298.85 oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2010.

D. Con

reclamo del 14 giugno 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato

le risultanze istruttorie ritenendo che le parti abbiano di comune accordo revocato

la disdetta con effetto immediato del contratto dalla stessa notificata il 29

gennaio 2010. Essa contesta inoltre l'accertamento del primo giudice sul suo

stato di insolvenza con la conseguente legittimità della disdetta con effetto

immediato notificata dal lavoratore il 17 febbraio 2010. Invitato a presentare

osservazioni, CO 1 è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti

pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale

civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404

cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al

momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 12 maggio 2011 sicché il

reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato

contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo

profilo ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una

procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo

semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

3.

Il

Pretore aggiunto non ha, di fatto, ritenuta valida la disdetta in tronco

notificata dalla convenuta il 29 gennaio 2010 avendo l'istante continuato la

sua attività lavorativa fino al 17 febbraio 2010. La reclamante non condivide

quest'accertamento e ribadisce la validità del licenziamento in tronco dalla

stessa notificato e accettato dal lavoratore.

Nella

fattispecie è vero che il lavoratore ha sottoscritto la lettera di

licenziamento in tronco 29 gennaio 2010 “per ricevuta ed accettazione“ (cfr.

doc. 1). Sennonché, malgrado ciò il dipendente ha continuato a lavorare per la

convenuta anche dopo questa data, così come confermato da __________ “dopo la riunione del 29 gennaio 2010 per un

certo periodo, indicativamente due settimane, ha continuato a lavorare” (cfr. deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag. 3), e da __________

“dopo la riunione del 29

gennaio 2010 CO 1 ha continuato a lavorare……ogni sera compilava il rapporto di

lavoro” (deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag.

5). Per di più, la stessa convenuta, nell'attestato del datore di lavoro

destinato all'assicurazione contro la disoccupazione, ha indicato quale data di

conclusione del rapporto di lavoro il 17 febbraio 2010 (doc. C nell'inc. inc.

IU.2010.27). A fronte di queste risultanze, la conclusione del primo giudice secondo

cui le parti avrebbero “consensualmente

revocato la disdetta in tronco e proseguito il rapporto contrattuale fino al 17

febbraio 2010” non può essere considerata errata.

Ciò

premesso, l'attività dell'istante, svolta sull'arco di quindi giorni in modo

regolare dalle 7.30 del mattino e presenziando sul cantiere, come dichiarato da

__________ e __________ (loc. cit.), senza che avesse in quel periodo un'altra

attività retribuita da cui trarre sostentamento, era soggetta a remunerazione

come correttamente ritenuto dal primo giudice (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,

6a edizione, n. 2 e 6

ad art. 320 CO; Rehbinder/Stöckli

in: Berner Kommentar, 2010, n. 17 ad art. 320 CO). Su questo punto il reclamo è

pertanto infondato.

4.

Accertata

la continuazione del rapporto di lavoro fino al 17 febbraio 2010, il Pretore aggiunto

ha ritenuto giustificata la disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore

per insolvenza della datrice di lavoro.

a)

Il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto,

può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto

di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il

datore di lavoro (Streiff/Von Kaenel,

op. cit., n. 9 ad art. 337 CO e n. 3 ad art. 337a CO; Rehbinder in: Berner Kommentar, 1992, n.

10.

ad art. 337 CO; Favre/Munoz/ Tobler,

Le contrat de travail annoté, 2ª edizione, n. 1.39 ad art. 337 CO), sempre che,

oggettivamente, anche in una fattispecie del genere non si possa più pretendere

dal lavoratore di attendere, secondo i principi della buona fede, il termine

del periodo di disdetta contrattuale per porre fine al rapporto di lavoro (JAR

1999.

pag. 228).

b)

In concreto, con scritto dell'8 febbraio 2010 il lavoratore ha sollecitato il

pagamento dello stipendio del mese di dicembre 2009, della tredicesima per il

2009.

e dello stipendio del mese di gennaio 2010 assegnando alla datrice di

lavoro un termine fino al 17 febbraio 2010 per procedere al versamento (doc.

A). Tuttavia, è incontestato che il 15 gennaio 2010 la datrice di lavoro ha

versato al dipendente fr. 6000.– a titolo di acconto. Per il primo giudice il

prelievo di questa somma dal conto della convenuta non “prova che detto importo sia servito per pagare

una parte della tredicesima e lo stipendio del mese di dicembre 2009”. Sennonché siffatta conclusione è

smentita dalle stesse dichiarazioni dell'istante secondo cui tale versamento

costituiva “un acconto versato

il 15 gennaio 2010, ovviamente risalente alle posizioni salariali arretrate” (cfr. replica del 21 settembre 2010, verbali pag. 2). E, come risulta espressamente dallo scritto 8

febbraio 2010 dell'istante, le posizioni salariali arretrate comprendevano anche

quelle in discussione (dicembre 2009, tredicesima 2009), l’istante non avendo peraltro allegato di avere ulteriori e

diversi arretrati nei confronti della datrice di lavoro, salvo una generica

richiesta di “rimborso delle

spese chilometriche” (doc. C) mai concretamente rivendicate.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, quindi, la convenuta ha

dimostrato che con il versamento di fr. 6000.– ha saldato gran parte delle pretese

salariali arretrate.

c) La

situazione finanziaria della convenuta, seppur confrontata a sporadici ritardi

nel pagamento dei salari come confermato da __________ secondo il quale il

salario gli veniva a volte versato “con un po' di ritardo per difficoltà di incasso da parte della ditta.

Si trattava di ritardi di qualche settimana, una volta è capitato un ritardo di

un mese” (deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag

4), non era comunque tale da giustificare la grave misura posta in atto dal

lavoratore. Infatti, semplici ritardi di pagamento o difficoltà finanziarie, pur

costituendo una grave violazione del contratto da parte del datore di lavoro,

il pagamento puntuale del salario essendo la sua prestazione principale (ZR

2002.

pag. 236; JAR 1985 pag. 146; SJZ 1993 pag. 309), non bastano ancora per giustificare

il licenziamento in tronco da parte del lavoratore (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 1.1. ad art. 337a CO;

Streiff/von Kaenel, op. cit., n 8

ad art. 337a CO). Tanto meno ove, come nel caso di specie, il salario

veniva comunque pagato come confermato da __________ che ha “sempre percepito lo stipendio”. Ciò posto, il fatto per il primo giudice di aver ritenuto che la

convenuta fosse in mora con il pagamento del salario e che tale circostanza fosse

di una gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti e

quindi legittimare la misura posta in atto dall'istante, è insostenibile e costituisce

un accertamento manifestamente errato dei fatti con conseguente errata

applicazione del diritto.

d) Ne

discende che l'istante, che ha lavorato per la convenuta fino al 17 febbraio 2010, ha diritto alla remunerazione sino a tale data. Sulla base del conteggio da questi prodotto (doc.

D), ritenuto che se il salario è retribuito relativamente a determinati periodi

di tempo (settimane, mesi o anni), l'importo dovuto non è computato in base al

tempo di lavoro effettivo ma al calendario (Rehbinder/Stöckli,

op. cit., n. 30 ad art. 322 CO), le sue spettanze salariali per il mese di

febbraio 2010 ammontano quindi a fr. 2585.65 (fr. 4562.90 : 30 x 17) oltre alla

quota di tredicesima di fr. 215.50 (fr. 4562.90 : 12 : 30 x 17), per un totale

di fr. 2801.10 netti. In applicazione dell'art. 327 cpv. 3 lett. c CPC il

reclamo deve essere accolto entro tali limiti.

5.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in

caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). Per quanto attiene

alle ripetibili, l'istante ha rinunciato a presentare osservazioni e non può quindi

essere considerato soccombente. Egli non può essere tenuto a versare indennità,

che neppure possono essere poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.

107.

pag. 443).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è parzialmente accolta.

Di

conseguenza RE 1 è condannata a versare ad CO 1

CO

1 l'importo di fr. 2801.10 netti oltre interessi del 5% dal 1° maggio

2010.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie. RE 1 verserà ad CO 1

CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

II. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

III. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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