16.2011.4
Contratto di sublocazione - forma - società in costituzione - la ricerca della sede è un atto opponibile alla società - valutazione di una deposizione - quando non è attendibile - cauzione in seconda
3 agosto 2011Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.2011.4
Data decisione, Autorità:
03.08.2011, CCC
Titolo:
Contratto di sublocazione - forma - società in costituzione - la ricerca della sede è un atto opponibile alla società - valutazione di una deposizione - quando non è attendibile - cauzione in seconda sede
PROVA O PROVE
SUBLOCAZIONE
TESTE O TESTIMONE
VALUTAZIONE DELLE PROVE
art. 62 CC
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
16.2011.4
Lugano
3 agosto 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31
dicembre 2010 presentato da
RI 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro la sentenza emessa il 20 dicembre 2010 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa DI.2010.168 (locazione)
promossa con istanza 10 maggio 2010 dalla
CO 1
(patrocinata dall' PA 2
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
25 gennaio 2001 CO 1, rappresentata dal socio gerente __________, ha sottoscritto
con la __________ un contratto di locazione avente per oggetto una superficie
commerciale composta di 3 locali di proprietà di quest'ultima in Piazza Indipendenza
__________ a Bellinzona. Dal 1° maggio 2004, data della sua costituzione, RI 1 ha occupato parte dei citati locali in virtù di un contratto di sublocazione concluso verbalmente
tra __________, per la CO 1 e __________, uno dei soci fondatori dell'RI 1. La
sublocazione si è conclusa il 29 ottobre 2010 con la riconsegna delle chiavi.
Fatti
B. Il 12
settembre 2008 CO 1 ha chiesto allRI 1 il pagamento di complessivi fr. 7707.–
corrispondenti a pigioni residue e arretrate per i mesi da gennaio a ottobre
2008, evidenziando inoltre l'esistenza di un ulteriore scoperto di fr. 67
280.–. Nessuno di questi importi è stato pagato dall'RI 1
C. Fallita
la conciliazione promossa il 9 febbraio 2010 da CO 1 davanti all'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Bellinzona, con istanza 10 maggio 2010
questa ha convenuto l'RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per
ottenere il pagamento di fr. 7910.– oltre accessori a titolo di pigioni
scoperte per i mesi da ottobre 2005 a gennaio 2006 oltre interessi. All'udienza
del 26 luglio 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza contestando la sua legittimazione passiva, controparte
contrattuale essendo __________ personalmente. Esperita l'istruttoria, le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e contestazioni nei loro memoriali
conclusivi 29 e 30 novembre 2010.
D. Statuendo
il 20 dicembre 2010 il Pretore, accertata la conclusione tra le parti di un
contratto di sublocazione così come la sussistenza del credito dell'istante per
pigioni scoperte, ha accolto l'istanza condannando la convenuta a versare fr.
7910.– oltre accessori. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico
della convenuta tenuta a rifondere all'istante fr. 1500.– per ripetibili.
E. Con
ricorso per cassazione del 31 dicembre 2010 l'RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente
applicato il diritto sostanziale ammettendo la sua legittimazione passiva. Con
decreto del 17 gennaio 2011 la vicepresidente della Camera ha concesso al
ricorso effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni 4 febbraio 2011 CO 1 ha concluso per il rigetto del ricorso.
F. Nel
frattempo, il 24 gennaio 2011, la CO 1 ha chiesto che la ricorrente sia tenuta a prestare una cauzione di fr. 3000.– per spese ripetibili. Nelle sue
osservazioni dell'11 febbraio 2011 l'RI 1 propone di respingere la richiesta.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010
sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC
ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 135 V 4 consid. 1.3).
3.
Il Pretore ha accertato la conclusione di un contratto di sublocazione
tra l'istante e la convenuta, quest'ultima rappresentata in quel frangente da __________,
suo fondatore e segretario. La ricorrente sostiene che le iniziative di __________,
in particolare la conclusione di un contratto di
sublocazione con l'istante, non le possono essere addebitate non avendo la stessa approvato l'agire del suo segretario e
tantomeno ratificato il suo operato. Ora, in concreto è indiscusso che __________,
gerente della CO 1, e __________ si sono accordati verbalmente per la sublocazione
di alcuni locali di cui la prima era inquilina in uno stabile in
Piazza Indipendenza 1 a Bellinzona. La questione è di sapere se tale accordo
vincola RI 1.
a) Un
contratto di locazione non soggiace alla forma scritta: può essere stipulato
anche oralmente, tacitamente o per atti concludenti. Ora, che
la ricorrente abbia occupato tali spazi non può essere revocato in dubbio.
Intanto dal verbale di costituzione risulta che __________, uno dei fondatori,
ha prospettato l'occupazione di tali spazi (cfr. doc.
2), tant'è che, statutariamente almeno dal 29 maggio 2007, la sede del segretariato
era appunto in Piazza Indipendenza 1 a Bellinzona (doc. 7). La circostanza è inoltre stata ammessa da __________, che ha lavorato
alle dipendenze dell'associazione dal settembre 2004 a febbraio 2005, così come da __________, segretaria dell'associazione da maggio 2005 a ottobre 2008 (deposizioni del 13 settembre 2010, verbali pag. 5 e 7).
b) Quanto al pagamento di una pigione, al momento della costituzione
dell'associazione già si menzionava il fatto che l'occupazione dei locali dell'istante
avveniva “per un anno senza pagare, più specificatamente avremmo un affitto progressivo
che comprende anche l'anno in cui non paghiamo fino ad arrivare al saldo totale
di quest'anno di affitto“ (cfr. doc. 2). Il pagamento di una pigione è
confermato anche da __________, che oltre a essere la segretaria per un certo
periodo si è pure occupata delle registrazioni contabili, secondo cui “vi erano
delle registrazioni relative alla pigione pagata dal RI 1. Si trattava sempre
di acconti, di cui non ricordo l'importo preciso, poteva essere indicativamente
sui fr. 500.– ma la pigione non veniva mai pagata interamente. ……Quando io ho smesso
di lavorare per il RI 1 l'importo relativo a pigioni scoperte era sicuramente
di oltre fr. 50 000.–” (deposizioni del 13 settembre
2010, verbali pag. 7). Il versamento di una parte della pigione figura altresì
nel conto economico 2006 (doc. 8) e 2007 della
convenuta (doc. K inc. Ufficio conciliazione) e dagli estratti contabili del 2006
(doc. L), 2007 (doc. M) e 2008 (doc. N). Per la sublocatrice la controparte contrattuale
è sempre stata l'associazione, tant'è che le ha trasmesso le fatture per l'incasso
delle pigioni il 14 febbraio 2005 (doc. D inc. Ufficio conciliazione), il 23
gennaio 2006 (doc. E inc. Ufficio conciliazione), il 19 febbraio 2007 (doc. F
inc. Ufficio conciliazione), il 25 febbraio 2007 (doc. G inc. Ufficio conciliazione)
e il 12 settembre 2008 (doc. H inc. Ufficio conciliazione). L'associazione ha
poi accettato senza riserve la disdetta dai locali (doc. 10) e non ha reagito
alla proposta di sfratto (doc. 12). Infine __________ ha sottoscritto “a nome e
per conto” dell'associazione un riconoscimento di debito di fr. 73 356.– per pigioni
insolute dal 1° maggio 2004 a settembre 2008 (doc. J inc. Ufficio conciliazione).
c) Dagli
atti non risulta con chiarezza quale potere di rappresentanza avesse __________
al momento della costituzione dell'associazione (maggio 2004). Nella versione
rivista degli statuti del maggio 2007 risulta che l'associazione era rappresentata
dalla firma collettiva a due di un membro dell'ufficio presidenziale e del
cassiere o di due membri dell'ufficio presidenziale, mentre il segretario aveva
diritto di firma individuale fino a 100 volte la quota sociale annua (doc. 7:
art. 11). Dall'estratto del registro di commercio si evince che da marzo a
ottobre del 2008 __________ è stato membro e segretario dell'associazione con
un diritto di firma individuale (doc. C nell'inc. Ufficio conciliazione). Nelle
premesse di una convenzione sottoscritta, in particolare, tra l'associazione e __________
risulta che quest'ultimo è stato socio fondatore dell'associazione rivestendo
la carica di membro di comitato e di segretario con firma individuale “con l'iscrizione
dell'associazione nel registro di commercio le sue funzioni sono state altresì
riportate dal 2 aprile 2008 al 2 luglio 2009” (doc. 5).
d) Visto
quanto precede, a prescindere da quanto testimoniato da __________, è indubbio
che questi, segretario, membro di comitato e dell'ufficio presidenziale, disponesse
del potere di rappresentare l'associazione. E, verso i terzi l'associazione è
vincolata dagli atti compiuti dalle persone abilitate secondo l'iscrizione nel
registro di commercio. In concreto, è vero che l'associazione non era ancora
iscritta nel registro di commercio, ma nemmeno la ricorrente pretende che __________
non potesse rappresentarla, tant'è che per la stessa il segretario “ha abusato
non solo del proprio potere di firma ma anche della sua funzione societaria”. Poco
importa quindi che egli abbia violato regole corporative che esigevano una decisione
del comitato dell'associazione o quella per cui la competenza per il segretario
di impegnare l'associazione era limitata ad atti giuridici con un valore fino
a fr. 9600.–. Tali restrizioni concernono l'organizzazione interna ma non dispiegano
effetti verso l'esterno. E nella fattispecie, è indubbio che __________ volesse
stipulare il contratto di sublocazione, atto che non può definirsi contrario
allo scopo sociale, con la volontà di rappresentare l'associazione.
e) Certo,
gli accordi con CO 1 sono stati presi prima della formale costituzione dell'associazione.
Per tacere del fatto che la ricerca di una sede prima della costituzione di una
società non appare inusuale, gli atti compiuti dai soci fondatori prima della
costituzione dell'associazione sono ripresi da quest'ultima con effetto
liberatorio per i primi (Perrin/Chappuis,
Droit de l'association, 3ª edizione, pag. 35; Heini/Scherrer,
Basler Kommentar, ZGBI, 3ª edizione, n.8 ad art. 62 CC). Se poi si considera
che l'associazione si è insediata sin dalla sua costituzione negli uffici di
piazza Indipendenza 1 si può ragionevolmente ritenere che essa abbia ripreso,
quanto meno per atti concludenti, il contratto di sublocazione in questione e
che ciò fosse riconoscibile anche per la sublocatrice (RNJ 1993 pag. 62). Del
resto, la convenuta mai ha spiegato in che veste essa occupasse tali spazi,
tanto meno pretendendo che si trattasse di un comodato.
f) Quanto
a __________, al momento del perfezionamento dell'accordo egli non era pacificamente
socio dell'associazione. Solo il 15 settembre 2008 lo è diventato. Perché a
quel momento egli dovesse verificare le competenze del segretario a concludere
un contratto di locazione non è dato di capire. Per di più __________ ha
sottoscritto il riconoscimento di debito il 13 settembre precedente (doc. J). Che
poi già il 3 settembre 2008 __________ fosse stato informato dell'esistenza di
problematiche relative all'attività di __________ome segretario
dell'associazione non risulta. Per tacere del fatto che egli ha dichiarato di
esserne venuto a conoscenza solo il 3 ottobre 2008 (interrogatorio formale del
18.
ottobre 2010 risposta n. 15), prima di questa data egli ha unicamente indicato
di avere parlato il 15 settembre 2008 con il presidente dell'associazione il
quale l'aveva messo al corrente di “gravi conflitti tra __________ [altro socio
fondatore e membro di comitato] e __________” (interrogatorio formale del 18
ottobre 2010 risposta 18). Sia come sia, ciò non toglie che in ogni caso verso
l'esterno solo dal 7 ottobre 2008 il segretario ha perso il diritto di firma.
Non si può quindi dire che già nel settembre 2008 __________ avesse perso il
diritto di rappresentare l'associazione. Né la ricorrente pretende in qualche
modo di avere avvisato l'istante di un'eventuale revoca dei poteri di
rappresentanza di __________. Che poi quest'ultimo abbia travalicato i suoi
poteri è una questione interna ma non esplica effetti verso l'esterno. Su
questo punto il ricorso si rivela infondato.
4.
In
merito alla pigione la ricorrente, in sintesi, fa valere che non vi è alcuna
prova sull'ammontare della stessa. Ora, è vero che solo __________ ha dichiarato
di aver concordato con __________ il pagamento di una pigione iniziale di fr.
2000.
– mensili per poi ridurla, così da permettere alla convenuta di pagare
“quello che poteva come acconto e il resto sarebbe stato saldato non appena ci
fossero stati i mezzi” (cfr. deposizione del 13 settembre 2010, verbali pag.
9). Resta il fatto che le fatture trasmesse dalla sublocatrice attestano richieste
per una pigione mensile di tale entità nel 2004 (doc. D), poi ridotta a fr.
1941.
– nel 2005 (doc. E), a fr. 1940.– nel 2006 e 2007 (doc. F e G), a fr.
1358.
– per il periodo da gennaio a settembre 2008 (doc. H) e a fr. 1425.– per
ottobre 2008 (doc. I). Il totale delle pigioni è poi stato riconosciuto da __________
(riconoscimento del 12 settembre 2008:doc. J).
Circa
la deposizione di __________, a prescindere dal fatto che, come si è visto,
fino ad ottobre 2008, questi disponeva di un diritto di firma individuale, ove
l'attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo
soggettivo per l'esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle
parti o per l'esistenza di un contenzioso come sembra essere il caso in
concreto, nella sua valutazione essa può essere intaccata unicamente se è
accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale
nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/ Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, n. 33 e 34 ad art. 90).
Simile deposizione può dunque essere ignorata solo se la stessa è sconfessata
da altre emergenze processuali, ciò che non è il caso nella fattispecie giacché
l'unica a contraddire la deposizione del teste è la convenuta medesima con le
sue allegazioni di parte. Anche la pretesa esistenza di un'azione concertata
tra __________ e__________ intesa a danneggiare la convenuta, non è stata
provata ed é rimasta allo stadio di pura ipotesi. Ne discende che l'accertamento
dei fatti operato dal primo giudice è esente da critica. Il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto.
5.
Il
24.
gennaio 2011 CO 1 ha chiesto che la ricorrente sia tenuta a versare una cauzione
di fr. 3000.– per spese ripetibili. Che l'obbligo di fornire cauzione sussista
anche per la procedura di secondo grado è indubbio. Che la prestazione di tale garanzia
sia destinata a coprire indistintamente le spese future e le spese che l'istante
ha già sopportato nel processo è altrettanto vero (DTF 132 I 138 consid. 2.2).
Resta il fatto che con l'emanazione dell'attuale sentenza la ricorrente,
soccombente, è tenuta a versare alla controparte un'indennità per ripetibili
immediatamente esigibile (cfr. anche SJZ 107/2011 pag. 240). La richiesta di
prestare cauzione diviene così senza oggetto.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese).
La ricorrente rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore,
un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2. La domanda
di prestazione di una cauzione processuale è dichiarata senza oggetto.
3. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono
posti a carico della ricorrente con l'obbligo di versare alla controparte fr. 750.–
per ripetibili.
4. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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